Circolare numero 266 del 12-12-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per i periodi antecedenti la legge n. 389/1989, la fiscalizzazione degli oneri sociali va riconosciuta alle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi iscritte all'Albo nazionale senza ulteriori verifiche sulla prevalenza dell’attività di autotrasporto. Viene inoltre sciolta la riserva sulla ripetizione delle somme per taluni soggetti esercenti autotrasporto: chi ha mantenuto l’iscrizione all’Albo dopo il D.L. n. 16/1987 non deve restituire nulla, mentre chi non risulta iscritto non può beneficiare della fiscalizzazione ai sensi delle leggi successive richiamate.
Fiscalizzazione degli oneri sociali per imprese di autotrasporto e iscrizione all'Albo
Fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese di autotrasporto
La circolare interviene per chiarire l’ambito di applicazione della fiscalizzazione degli oneri sociali nei confronti delle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi, con particolare riguardo al requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori istituito dalla legge 6 giugno 1974, n. 298. Il documento affronta anche la questione della ripetizione delle somme già conguagliate per taluni soggetti esercenti attività di autotrasporto alla luce dei successivi interventi normativi e dei pareri ministeriali intervenuti.
Requisito dell’iscrizione all’Albo e periodi anteriori alla legge n. 389/1989
In via preliminare viene richiamato il messaggio n. 27043 del 5 settembre 1985, secondo cui la fiscalizzazione spettava alle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi purché fosse verificata la sola iscrizione all’Albo nazionale, restando fermi gli altri requisiti generali previsti dalla normativa in materia. Alcune Sedi avevano segnalato che tale impostazione consentiva l’accesso al beneficio anche a imprese operanti in settori diversi dall’autotrasporto, purché iscritte all’Albo, oppure a imprese che esercitavano l’attività di autotrasporto in modo occasionale o marginale.
La questione è stata sottoposta ai Ministeri competenti, i quali hanno ritenuto che l’entrata in vigore della legge 7 dicembre 1989, n. 389 abbia eliminato all’origine il problema della prevalenza o meno dell’autotrasporto rispetto alle altre attività dell’impresa, riconoscendo il beneficio alle imprese iscritte all’Albo nazionale nel limite di due dipendenti per ogni autista. Di conseguenza, per i periodi precedenti l’entrata in vigore di tale legge non è opportuno riaprire una questione già definita, e le Sedi sono invitate ad applicare il messaggio n. 27043 riconoscendo la fiscalizzazione alle imprese iscritte all’Albo senza ulteriori verifiche sulla prevalenza dell’attività.
Quesiti pendenti e ricorsi
Alla luce del parere ministeriale, i quesiti posti dalle Sedi alla Direzione generale devono considerarsi risolti. La Direzione provvederà inoltre a restituire i ricorsi pendenti in materia affinché siano definiti d’ufficio secondo i criteri già stabiliti nel messaggio n. 27043/1985.
Chiarimento sui soggetti di cui all’art. 6 del D.L. n. 16/1987
La circolare scioglie anche la riserva contenuta nella circolare n. 97 del 9 maggio 1988 in merito alla possibile ripetizione delle somme conguagliate a titolo di fiscalizzazione dai soggetti esercenti attività di autotrasporto individuati dall’art. 6 del D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito dalla legge 30 marzo 1987, n. 132. I Ministeri del Lavoro e dei Trasporti hanno precisato che tale norma va interpretata come disposizione che esclude l’applicazione della legge n. 298/1974 al trasporto di cose su strada effettuato con veicoli di peso non superiore a 35 quintali, ma non comporta la cancellazione dall’Albo di coloro che vi risultavano iscritti alla data di entrata in vigore della norma.
Viene inoltre evidenziato che il Comitato Centrale dell’Albo nazionale non ha finora disposto cancellazioni, ritenendo sussistente un diritto quesito all’iscrizione. L’esenzione prevista dalla legge n. 132/1987 implica soltanto che tali imprese non sono più soggette al regime vincolistico della legge n. 298/1974, e in particolare all’obbligo di iscrizione, pur conservando la capacità di svolgere autotrasporto di merci per conto terzi.
Effetti sulle somme già conguagliate e sui riconoscimenti futuri
Sulla base di tale interpretazione, per i soggetti che abbiano conservato l’iscrizione all’Albo dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 16/1987, non deve essere effettuata alcuna ripetizione delle somme conguagliate a titolo di fiscalizzazione. Diversamente, per i soggetti che, in conseguenza dell’entrata in vigore dei provvedimenti richiamati, non risultino iscritti all’Albo di cui alla legge n. 298/1974, il beneficio non può essere riconosciuto ai sensi delle leggi 29 febbraio 1988, n. 48; 7 dicembre 1989, n. 389; 21 marzo 1990, n. 52; e 3 agosto 1990, n. 210.
La ragione è che tali disposizioni attribuiscono la fiscalizzazione degli oneri sociali esclusivamente alle imprese iscritte nell’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi istituito dalla legge n. 298/1974.
Punti principali
Applicazione del messaggio n. 27043/1985 per i periodi anteriori alla legge n. 389/1989
Si conferma che la concessione della fiscalizzazione degli oneri sociali alle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi era subordinata alla sola verifica dell’iscrizione all’Albo nazionale istituito dalla legge n. 298/1974, oltre ai requisiti generali previsti dalla disciplina sulla fiscalizzazione. Per i periodi precedenti l’entrata in vigore della legge 7 dicembre 1989, n. 389, non deve quindi essere effettuata alcuna ulteriore indagine sulla prevalenza dell’attività di autotrasporto rispetto ad altre attività svolte dall’impresa.
Definizione dei quesiti e gestione dei ricorsi pendenti
La Direzione generale invita le Sedi ad applicare il criterio già fissato dal messaggio n. 27043/1985 e precisa che i quesiti sollevati dalle Sedi sono da intendersi definiti. I ricorsi in materia giacenti presso la Direzione generale saranno restituiti per la definizione d’ufficio secondo i criteri già indicati nel messaggio richiamato.
Chiarimento sulla riserva della circolare n. 97 del 9 maggio 1988
Viene sciolta la riserva relativa all’eventuale ripetizione delle somme conguagliate a titolo di fiscalizzazione per i soggetti esercenti attività di autotrasporto di cui all’art. 6 del D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito dalla legge 30 marzo 1987, n. 132. I Ministeri del Lavoro e dei Trasporti hanno interpretato tale norma come disposizione che esclude l’applicazione della legge n. 298/1974 al trasporto di cose su strada effettuato con veicoli di peso non superiore a 35 quintali, senza disporre la cancellazione dall’Albo per chi vi era già iscritto.
Assenza di ripetizione per chi conserva l’iscrizione all’Albo
Per i soggetti che, dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 16/1987 convertito nella legge n. 132/1987, abbiano conservato l’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori, le Sedi non devono procedere ad alcuna ripetizione delle somme conguagliate a titolo di fiscalizzazione.
Esclusione del beneficio per i soggetti non iscritti all’Albo
Per i soggetti che, a seguito dell’entrata in vigore dei provvedimenti richiamati, non risultino iscritti all’Albo di cui alla legge n. 298/1974, non può essere riconosciuta la fiscalizzazione ai sensi delle leggi 29 febbraio 1988, n. 48; 7 dicembre 1989, n. 389; 21 marzo 1990, n. 52; e 3 agosto 1990, n. 210, poiché tali norme richiedono espressamente l’iscrizione nell’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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