Ordinanza n. 7566/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 660/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti relativi al ritiro cautelare dell’armamento, alla dispensa definitiva dal servizio per inabilità, al collocamento in aspettativa speciale, ai dinieghi di trasferimento nei ruoli civili delle amministrazioni interessate e all’esclusione da un concorso per ispettore della Polizia di Stato, con revoca dell’ammissione alla prova orale; in appello è impugnata la sentenza del TAR Toscana n. 660/2025
Esito
La controversia
L’appellante, già Assistente Capo della Polizia di Stato, contesta gli atti adottati sulla base di accertamenti medici che lo hanno ritenuto non idoneo al servizio di istituto e ai ruoli tecnici della Polizia di Stato, ma idoneo ai ruoli civili della propria o di altre amministrazioni. Nel giudizio di primo grado una verificazione ha escluso che la patologia rientrasse nelle prime cinque categorie della Tabella A richiamata dal D.M. n. 198/2003, riconducendola invece, per equivalenza, alla settima categoria, e ha prospettato alternativamente una possibile incidenza sui requisiti psico-attitudinali. In appello vengono in rilievo l’attendibilità e l’esaustività degli accertamenti sanitari: il Collegio rileva ambiguità nella diagnosi, la possibile temporaneità degli aspetti disadattivi e la mancata valutazione della reversibilità della patologia, dell’effetto di un supporto psicologico e della possibilità di svolgere funzioni diverse da quelle di polizia. L’ordinanza non riferisce ulteriori specifici motivi d’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato non decide il merito dell’appello e dispone un approfondimento istruttorio mediante consulenza tecnica d’ufficio, ritenendo non pienamente attendibili né esaurienti gli accertamenti medici disponibili, anche alla luce dell’ambiguità della diagnosi e dell’assenza di una valutazione sulla possibile reversibilità o compensabilità della patologia e sulla compatibilità con funzioni diverse. Il CTU dovrà accertare l’eventuale patologia e la sua riconducibilità alle Tabelle A o B richiamate dal D.M. n. 198/2003, anche per equivalenza, l’epoca d’insorgenza e l’eventuale influenza dello stato emotivo sugli esami iniziali; dovrà inoltre valutarne permanenza, reversibilità, trattamento e incidenza sull’idoneità psico-attitudinale e fisica, sul servizio di polizia e sull’ammissione ai concorsi pubblici. È nominando il CTU un docente ordinario individuato dal direttore del Dipartimento NESMOS della Sapienza; l’acconto è liquidato in euro 5.000, oltre accessori, provvisoriamente a carico dell’appellante. Sono fissate le scadenze per la relazione e l’udienza pubblica del 10 giugno 2027. Nessuna statuizione sulle spese o sull’esito dell’appello.
Norme richiamate
art. 67, commi 1 e 3, c.p.a.
Ritenuto di delegare per le operazioni di cui all’art. 67, comma 1, cod. proc. amm. il Consigliere relatore Roberta Ravasio
La disposizione è utilizzata per delegare al consigliere relatore le operazioni relative alla consulenza tecnica e per disciplinare gli incombenti, i termini e l’acconto del CTU.
art. 4 d.m. 30 giugno 2003, n. 198
se incida sui requisiti psico-attitudinali richiesti, dall’art. 4 del D.M. n. 198/2003, al personale che esercita funzioni di polizia
La compatibilità della patologia con i requisiti psico-attitudinali del personale di polizia è oggetto specifico del quesito affidato al CTU.
art. 5 d.m. 30 giugno 2003, n. 198
se ... integri una causa di non idoneità ai sensi dell’art. 5 del citato D.M. n. 198/2003
Il CTU deve verificare se la patologia costituisca una causa di non idoneità secondo la disciplina richiamata, anche considerando la sua riconducibilità alle tabelle.
artt. 3, 6 e 7 d.m. 30 giugno 2003, n. 198
se incida sui requisiti di idoneità fisica e psichica e sulle cause di non idoneità per l’ammissione a concorsi pubblici, ai sensi degli artt. 3, 6 e 7 del D.M. n. 198/2003.
L’accertamento tecnico dovrà stabilire se la patologia incida sui requisiti di idoneità fisica e psichica e sulle cause di non ammissione ai concorsi pubblici previste dalle disposizioni citate.
art. 73, comma 1, c.p.a.
autorizzando le parti a depositare, nei termini di rito, memorie ex art. 73, comma 1, c.p.a.
Le parti sono autorizzate a depositare memorie secondo la previsione richiamata in vista della successiva udienza pubblica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Per tutelare i diritti o la dignità dell’interessato, il Collegio dispone l’oscuramento delle generalità dell’appellante.
artt. 5 e 6 regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Le disposizioni sono richiamate, insieme alla normativa nazionale, a fondamento della tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando gli atti che incidono sull’idoneità al servizio di un appartenente alle forze di polizia si fondano su accertamenti medici ambigui o non esaustivi, e resta inesplorata la possibile reversibilità o compensabilità della condizione e la compatibilità con funzioni diverse, il giudice può disporre una consulenza tecnica d’ufficio per completare l’accertamento prima di decidere il merito.
- La valutazione medico-legale dell’idoneità deve distinguere la riconducibilità della patologia alle categorie tabellari, anche mediante il criterio di equivalenza, dall’incidenza sui requisiti psico-attitudinali e sulla concreta idoneità alle diverse funzioni e ai concorsi pubblici.
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