Ordinanza n. 93/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 519 del 10 maggio 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Liguria n. 519 del 10 maggio 2025, di reiezione del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il privato ha proposto appello contro la sentenza del TAR Liguria che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza appellata ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo non espone i motivi specifici dell'appello né l'oggetto sostanziale dell'atto amministrativo originariamente impugnato.
La decisione
In sede cautelare, il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata, ritenendo, a un sommario esame proprio della fase cautelare, che il gravame non presentasse prima facie elementi suscettibili di favorevole valutazione. La domanda cautelare è stata quindi rigettata per difetto di fumus boni iuris. Le spese e gli onorari della fase cautelare sono stati compensati tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La norma è richiamata quale base della domanda cautelare incidentale proposta in appello per la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In appello, la sospensione cautelare dell'efficacia della sentenza impugnata può essere negata quando, a un sommario esame proprio della fase cautelare, i motivi di gravame non presentino elementi prima facie favorevoli, con conseguente difetto del fumus boni iuris.
- Il rigetto della domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris non definisce il merito dell'appello, ma riguarda esclusivamente la verifica sommaria dei presupposti della tutela cautelare.
- Le spese della fase cautelare possono essere compensate tra le parti quando la peculiarità della vicenda giustifichi una deroga alla regola della soccombenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
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