Provvedimento del 15/02/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva le specifiche tecniche e le istruzioni operative per CAF, professionisti abilitati, sostituti d’imposta e intermediari nella gestione telematica dei modelli 730/2018, dei modelli 730-4/730-4 integrativo e della scheda per l’8, 5 e 2 per mille IRPEF, disciplinando anche la conservazione elettronica delle annotazioni del 730-3 e le modalità di comunicazione dei risultati contabili della dichiarazione precompilata.
Specifiche tecniche e istruzioni per la trasmissione telematica dei modelli 730/2018 e delle scelte 8, 5 e 2 per mille IRPEF
Approvazione delle specifiche tecniche e delle istruzioni per il 730/2018
Il provvedimento disciplina gli adempimenti telematici collegati all’assistenza fiscale per il modello 730/2018. Definisce le specifiche tecniche da utilizzare, le modalità di trasmissione dei dati e le istruzioni operative per sostituti d’imposta, CAF, professionisti abilitati e intermediari.
Trasmissione telematica da parte di CAF e professionisti abilitati
I CAF e i professionisti abilitati devono trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2018 e nella scheda relativa alla destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, secondo le specifiche tecniche di cui agli Allegati A e D.
Per quanto riguarda i modelli 730-4 e 730-4 integrativo:
- i dati sono trasmessi unitamente a quelli della dichiarazione, secondo le specifiche tecniche dell’Allegato A;
- i dati del modello 730-4 vengono resi disponibili dall’Agenzia delle entrate ai sostituti d’imposta coinvolti nella trasmissione, in conformità alle indicazioni tecniche previste.
Quando i CAF e i professionisti abilitati comunicano all’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, i dati contenuti nei modelli 730-4 e 730-4 integrativo, devono osservare le specifiche tecniche dell’Allegato B.
Inoltre, i CAF e i professionisti abilitati che ricevono dai sostituti d’imposta le buste contenenti la scheda per l’8, il 5 e il 2 per mille IRPEF trasmettono i relativi dati telematicamente secondo l’Allegato D.
Trasmissione da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale con riferimento all’anno d’imposta 2017 devono trasmettere in via telematica, direttamente oppure tramite un intermediario abilitato, i dati relativi ai modelli 730-4 insieme a quelli della dichiarazione, nel rispetto delle specifiche tecniche dell’Allegato A.
Anche in caso di assistenza fiscale prestata in forma diretta, i sostituti d’imposta effettuano le operazioni di conguaglio sulla base dei modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.
Trasmissione da parte degli intermediari abilitati
Gli intermediari abilitati trasmettono in via telematica i dati contenuti nei modelli:
- 730;
- 730-4;
- schede relative alla scelta dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, modello 730-1,
consegnati dai sostituti d’imposta che hanno prestato assistenza fiscale. La trasmissione deve avvenire secondo le specifiche tecniche contenute negli Allegati A e D.
Gestione dei risultati contabili della dichiarazione 730 precompilata
Nel caso di presentazione diretta della dichiarazione 730 precompilata, l’Agenzia delle entrate rende disponibili i risultati contabili ai sostituti d’imposta che abbiano comunicato la sede telematica presso cui ricevere il flusso.
Se non è possibile fornire al sostituto d’imposta il risultato contabile, l’Agenzia:
- comunica l’esito al contribuente nell’area autenticata del proprio sito internet;
- invia un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail fornito dal contribuente per ricevere comunicazioni relative alla dichiarazione 730 precompilata.
Se il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile non è tenuto ad effettuare il conguaglio, deve comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate, tramite un’apposita funzionalità sul sito dei servizi telematici, il codice fiscale del soggetto per il quale non effettua il conguaglio. L’Agenzia informa poi il contribuente con le modalità sopra indicate.
Istruzioni operative per l’assistenza fiscale
Per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale, sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati devono attenersi alle istruzioni contenute nell’Allegato C.
Conservazione elettronica delle annotazioni del modello 730-3/2018
I sostituti d’imposta, i CAF e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale con riferimento all’anno d’imposta 2017 possono conservare in formato elettronico le annotazioni riportate sul modello 730-3/2018 cartaceo consegnato al contribuente.
La conservazione elettronica deve avvenire nel rispetto delle specifiche tecniche dell’Allegato A.
Correzioni alle specifiche tecniche
Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate, con relativa comunicazione.
Contesto e finalità del provvedimento
Il testo richiama il precedente provvedimento del 15 gennaio 2018, con cui erano stati approvati i modelli 730, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4 e 730-4 integrativo, oltre alle relative istruzioni e alla bolla per la consegna del modello 730 e 730-1.
Si precisa che quel provvedimento prevedeva già la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2018 da parte dei soggetti che prestano assistenza fiscale, rinviando a successivi atti per la definizione delle specifiche tecniche. Il presente provvedimento dà quindi attuazione a tale rinvio, individuando:
- Allegato A: specifiche tecniche per la trasmissione dei dati del 730/2018 e dei modelli 730-4/730-4 integrativo;
- Allegato B: specifiche tecniche per i CAF e professionisti che comunicano all’INPS i dati dei modelli 730-4 e 730-4 integrativo;
- Allegato C: istruzioni operative per l’assistenza fiscale;
- Allegato D: specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille IRPEF.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con particolare riferimento agli articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), e 73, comma 4;
- statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, articoli 5, comma 1, e 6, comma 1;
- regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, articolo 2, comma 1;
- decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
- DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- DPR 22 luglio 1998, n. 322;
- decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, come modificato;
- decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato;
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- provvedimento 15 gennaio 2018 di approvazione dei modelli 730 e collegati.
Pubblicazione ed efficacia
La pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato Roma, 15 febbraio 2018.
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