Sentenza del 07/06/2019 n. 6744 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Preavviso di fermo amministrativo - Autonoma impugnabilità - Oggetto del contenzioso tributario - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo previsto dall'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, contestando la pretesa tributaria sottostante o la legittimità dell'azione di riscossione. La questione centrale riguarda l'autonoma impugnabilità del preavviso e i limiti delle contestazioni proponibili: il preavviso è impugnabile davanti al giudice tributario quando riguarda un credito di natura tributaria, ma, se le cartelle sottese sono state regolarmente notificate e non sono state impugnate tempestivamente, non possono essere rimessi in discussione i vizi propri delle cartelle o del credito, potendosi far valere soltanto i vizi propri del preavviso.
La decisione
È stato affermato che il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario, perché porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria e gli consente di chiederne il controllo giurisdizionale. Tuttavia, l'impugnazione resta limitata ai vizi propri del preavviso, qualora sia dimostrata la rituale notifica delle cartelle di pagamento sottostanti e queste non siano state impugnate nei termini. Non è quindi possibile utilizzare il ricorso contro il preavviso per contestare tardivamente la validità, la debenza o la notifica delle cartelle già divenute definitive.
Norme richiamate
Art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
preavviso di fermo amministrativo
Il preavviso di fermo amministrativo relativo a una pretesa tributaria è un atto autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario, in quanto rende conoscibile al contribuente la pretesa e prepara l'esecuzione del fermo.
Massime di principio
- Il preavviso di fermo amministrativo relativo a debiti tributari può essere impugnato autonomamente davanti al giudice tributario.
- Il ricorso contro il preavviso deve concentrarsi sui vizi propri dell'atto, come eventuali errori, carenze motivazionali o irregolarità procedurali.
- Se le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate e non sono state impugnate tempestivamente, il preavviso non consente di contestare nuovamente il merito del debito o i vizi delle cartelle.
- Prima di proporre ricorso occorre verificare la natura tributaria del credito, la regolarità delle notifiche e il rispetto dei termini di impugnazione.
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