Circolare numero 70 del 09-06-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il nuovo testo di convenzione sottoscritto il 3 febbraio 2010 tra INPS e CASARTIGIANI, che sostituisce quello precedente del 2006, e detta le istruzioni per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee. Vengono indicati i soggetti che possono aderire, le modalità di rilascio e validità della delega, le percentuali di trattenuta, gli adempimenti dei datori di lavoro nei casi di pagamento diretto, le modalità di versamento all’associazione, il costo del servizio a carico della CASARTIGIANI e la durata triennale della convenzione con regole di rinnovo e recesso.
Convenzione INPS-CASARTIGIANI per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-CASARTIGIANI per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare dà conto del nuovo testo di convenzione sottoscritto il 3 febbraio 2010 tra INPS e CASARTIGIANI, che sostituisce integralmente il precedente accordo richiamato dalla circolare n. 119 del 2006. L’intervento disciplina le trattenute dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee erogate dall’Istituto, definendo soggetti interessati, modalità di delega, percentuali applicabili, adempimenti delle strutture territoriali e costi del servizio.
Ambito di applicazione
La convenzione consente ai lavoratori aventi titolo a specifiche prestazioni previdenziali di versare i contributi associativi alla CASARTIGIANI mediante trattenuta sulle somme corrisposte dall’INPS. Le prestazioni interessate sono:
- indennità di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
La circolare precisa inoltre che il codice identificativo della CASARTIGIANI è "2601".
Delega, efficacia e revoca
La trattenuta può essere effettuata solo previo rilascio di una delega personale, il cui testo è inserito nel modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve essere:
- sottoscritta dal lavoratore;
- recare il timbro dell’organizzazione;
- recare la firma del legale rappresentante dell’organizzazione sindacale.
La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni la cui domanda abbia efficacia per periodi superiori all’anno, è consentito revocare la delega o presentarne una nuova entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende modificare o revocare l’adesione.
La convenzione disciplina anche la revoca comunicata direttamente dal lavoratore all’INPS: in tal caso la struttura territoriale procede, nel più breve tempo possibile, all’acquisizione della revoca.
Pagamento diretto delle integrazioni salariali
Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro assume un ruolo centrale nella gestione delle deleghe. Egli deve infatti:
- comunicare all’Istituto i dati relativi alle deleghe rilasciate dai singoli lavoratori;
- trasmettere tali dati contestualmente agli elenchi dei lavoratori aventi diritto alla prestazione;
- conservare la documentazione ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
Se la delega non è contenuta nel modello di domanda, oppure è priva della sottoscrizione del lavoratore, del timbro dell’organizzazione o della firma del rappresentante, essa è priva di effetto. Parimenti, nei pagamenti diretti di integrazione salariale, la delega perde efficacia se i dati del lavoratore non sono comunicati dal datore di lavoro contestualmente agli elenchi.
In caso di contestazione da parte del lavoratore circa l’avvenuto rilascio della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla comunicazione, sia che la contestazione provenga dal datore di lavoro sia che provenga direttamente dal lavoratore. Le somme già trattenute devono essere restituite all’interessato dall’organizzazione sindacale.
Misura dei contributi trattenuti
La quota da trattenere deve essere espressamente indicata nell’atto di delega, in misura percentuale sulla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti. La CASARTIGIANI ha comunicato le seguenti percentuali:
- 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
- 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1% sui restanti trattamenti, cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Versamenti e flussi informativi
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare alla CASARTIGIANI gli importi trattenuti entro il mese successivo a quello del pagamento. Il versamento avviene tramite bonifico su apposito conto corrente bancario indicato con successiva comunicazione del codice IBAN.
Contestualmente o comunque in via coordinata con il versamento, le strutture territoriali devono trasmettere all’organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, comprensivi di:
- dati anagrafici;
- importo delle trattenute.
Per i trattamenti di integrazione salariale, gli elenchi cartacei sono compilati in ordine alfabetico di impresa; per i sussidi per lavori socialmente utili, in ordine alfabetico per comune; per le indennità di mobilità e di disoccupazione, in ordine di Centro per l’impiego.
Costi del servizio e rimborsi
La CASARTIGIANI si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio di riscossione, fissato in euro 0,54 per singola delega. La circolare richiama che l’eventuale variazione annuale dei costi sarà comunicata con raccomandata A/R; da tale comunicazione l’organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni.
Nel testo convenzionale è inoltre previsto che la CASARTIGIANI rimborsi, a semplice richiesta dell’INPS, le trattenute eventualmente versate e non dovute qualora non sia possibile il recupero. È altresì stabilito che ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla convenzione resta a carico dell’organizzazione.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza. È comunque prevista, in caso di giusta causa, la facoltà di disdetta per ciascuna delle parti con preavviso di almeno sei mesi.
La sede della CASARTIGIANI è indicata in via Flaminio Ponzio 2, 00153 Roma.
Profili di responsabilità e controversie
L’INPS viene espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, compresi gli effetti di eventuali pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo. Il rapporto associativo resta tra l’iscritto e la CASARTIGIANI, che assume anche l’obbligo di rimborso delle ritenute nei casi di controversie in cui risulti definitivamente soccombente sulla validità o regolarità della delega.
Le eventuali questioni applicative che non trovino soluzione in sede locale devono essere esaminate a livello centrale tra Direzione generale INPS e struttura nazionale della CASARTIGIANI. Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.
Richiami contabili e procedurali
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e per i conseguenti versamenti alla CASARTIGIANI, la circolare rinvia alle istruzioni già contenute nella circolare n. 119 del 9 novembre 2006.
Punti principali
Ambito di applicazione e prestazioni interessate
Possono versare contributi associativi alla CASARTIGIANI, mediante trattenuta sulla prestazione, i beneficiari di indennità di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili.
Delega e validità della trattenuta
La trattenuta è subordinata al rilascio di una delega personale contenuta nel modello INPS di domanda della prestazione e sottoscritta dal lavoratore, con timbro dell’organizzazione e firma del legale rappresentante. La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta; per prestazioni con domanda valida oltre l’anno è possibile revocare o rinnovare la delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente.
Adempimenti nei pagamenti diretti di integrazione salariale
Nei casi in cui l’INPS paghi direttamente i trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori e conservarle ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991. Se i dati non sono comunicati contestualmente o se il lavoratore contesta di non aver rilasciato la delega, la trattenuta cessa dal mese successivo e le somme devono essere restituite all’interessato.
Misura del contributo associativo
La CASARTIGIANI ha comunicato che la misura delle trattenute è pari al 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti, allo 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria, e all’1% sui restanti trattamenti indicati in circolare.
Versamenti, elenchi e costo del servizio
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare gli importi trattenuti entro il mese successivo al pagamento, tramite bonifico sul conto corrente indicato con successiva comunicazione del codice IBAN, e trasmettere alla CASARTIGIANI gli elenchi dei beneficiari con dati anagrafici e importi trattenuti. Il costo del servizio è fissato in 0,54 euro per singola delega, con eventuale variazione annuale comunicata via raccomandata A/R e facoltà di recesso entro 60 giorni.
Durata della convenzione e clausole finali
La convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione; il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza. È previsto il recesso per giusta causa con preavviso di almeno sei mesi. La convenzione prevede inoltre il foro competente di Roma e richiama le precedenti istruzioni contabili della circolare n. 119/2006 per la rilevazione dei contributi e dei versamenti.
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