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Circolare

Circolare numero 73 del 14-06-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina termini, modalità di versamento e criteri di determinazione della base imponibile per i contributi dovuti nel 2010 dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale, nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata. Fornisce indicazioni su scadenze ordinarie e differite, maggiorazione dello 0,40%, reddito imponibile, regime dei contribuenti minimi, rateizzazione, compilazione del quadro RR di UNICO 2010 e compensazione di eventuali crediti.

Riscossione 2010 dei contributi artigiani, commercianti e gestione separata

Riscossione 2010 dei contributi artigiani, commercianti e gestione separata

La circolare fornisce le istruzioni operative per la riscossione dei contributi previdenziali dovuti nel 2010 dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Il documento coordina termini di versamento, criteri di determinazione del reddito imponibile, modalità di rateizzazione, compilazione del quadro RR di UNICO 2010 e regole di compensazione.

Termini e modalità di versamento

L’Istituto segnala di avere trasmesso, previa interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate, un prospetto di liquidazione con importi e causali di versamento dei contributi 2010, oltre a una lettera esplicativa per artigiani e commercianti titolari di partita IVA. Per i soggetti non titolari di partita IVA sono stati inviati anche i modelli F24 necessari.

Richiamando la circolare n. 14 del 2 febbraio 2010, la circolare ribadisce che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale seguono le scadenze del versamento delle imposte sui redditi. Per il 2010 tali scadenze sono:

  • 16 giugno 2010 per saldo 2009 e primo acconto 2010;
  • 30 novembre 2010 per secondo acconto 2010.

È inoltre precisato che il versamento del saldo 2009 e del primo acconto 2010 può essere effettuato entro il 16 luglio 2010, con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. Tale maggiorazione va versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo "API" per gli artigiani o "CPI" per i commercianti e la relativa codeline INPS.

Reddito imponibile per artigiani e commercianti

Ai fini del calcolo della contribuzione, la circolare richiama le indicazioni già fornite con la circolare n. 102 del 12 giugno 2003. Il reddito da assoggettare a contribuzione è costituito dal totale dei redditi d’impresa prodotti nel 2009, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti scomputate dal reddito dell’anno.

Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni artigiani o commercianti, la base imponibile corrisponde alla parte del reddito d’impresa della S.r.l. imputabile al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota di reddito attribuita al socio nelle società partecipate in regime di trasparenza.

La circolare specifica inoltre che i redditi rilevanti devono essere integrati con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il modello Unico S.C.

Reddito imponibile per i contribuenti minimi

Per i soggetti che applicano il regime dei contribuenti minimi ai sensi dell’art. 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244/2007, la base imponibile contributiva è determinata secondo la formula:

  • CM6 (reddito lordo o perdita) meno CM9 (perdite pregresse).

La circolare chiarisce che il reddito da assoggettare a contribuzione previdenziale va considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribuente deve indicare nel rigo CM7.

Rateizzazione dei contributi

La rateizzazione è ammessa esclusivamente per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile; restano quindi esclusi i contributi dovuti sul minimale, anche se risultano ancora a debito nel quadro RR per mancato o parziale versamento in sede di compilazione del modello UNICO 2010.

La circolare precisa le regole di scadenza:

  • la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il saldo e/o l’acconto, anche se differito;
  • le rate successive scadono il giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita IVA;
  • per gli altri contribuenti le rate successive scadono alla fine di ciascun mese;
  • il pagamento rateale deve comunque concludersi entro novembre 2010.

L’importo di ciascuna rata è determinato sommando alla sorte capitale l’eventuale maggiorazione dello 0,40% per differimento e ripartendo il totale per il numero delle rate, cui si aggiungono gli interessi sulla singola rata calcolati al tasso dello 0,5% mensile. Gli interessi devono essere versati separatamente, con la stessa causale contributo e la medesima codeline del contributo cui si riferiscono.

In sede di compilazione dell’F24, la circolare precisa che:

  • gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;
  • le causali CP, CPR, AP e APR devono riguardare solo contributi;
  • in caso di rateazione del versamento effettuato tra il 17 giugno e il 16 luglio, la rateizzazione riguarda anche la maggiorazione dello 0,40%, la cui quota va comunque inclusa nella causale CPI o API, insieme agli eventuali interessi sulle rate successive alla prima.

Quadro RR di UNICO 2010

Ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 241/1997, il quadro RR di UNICO 2010 persone fisiche deve essere compilato per determinare i contributi dovuti per il 2009 dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nella sezione I.

Per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, la circolare rinvia alla circolare n. 13 del 28 gennaio 2009 per la determinazione della contribuzione dovuta e alle istruzioni di UNICO 2010 per la compilazione della sezione II del quadro RR.

Se dal quadro RR emergono debiti per contributi dovuti sul minimale di reddito e il contribuente intende regolarizzare la posizione con modello F24, va utilizzata la codeline relativa ai contributi sul minimale del titolare. Se l’importo da versare è diverso da quello originario, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri indicati nel punto successivo. Quando il pagamento si riferisce a più di una rata, deve essere indicato come numero rata "0".

Compensazione di eventuali crediti

L’eventuale credito risultante dal quadro RR di UNICO 2010 può essere portato in compensazione nel modello F24. Per farlo, il contribuente deve compilare uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando:

  • la causale contributo AP o AF per gli artigiani, oppure CP o CF per i commercianti;
  • il codice sede;
  • il codice INPS di 17 caratteri relativo all’anno di riscossione di riferimento;
  • il periodo di riferimento, ossia 2008 oppure 2009 a seconda dell’origine del credito;
  • l’importo che si intende compensare.

La circolare distingue due ipotesi per il codice INPS:

  • se il credito è evidenziato nella colonna 16 o 28 del quadro RR, si utilizza il codice relativo al credito dell’anno precedente, cioè l’anno 2008;
  • se il credito emerge dalla dichiarazione 2010, si utilizza il codice relativo all’anno 2009.

Qualora venga compensata soltanto una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile, il codice INPS di 17 caratteri deve essere rideterminato in base al nuovo importo secondo i criteri richiamati dalla circolare n. 98 del 7 maggio 2001. A tal fine può essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline disponibile sul sito INPS, nell’area servizi online art./com.

Punti principali

Termini e modalità di versamento

L’INPS ha inviato prospetti di liquidazione e, per i non titolari di partita IVA, anche i modelli F24. I contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale vanno versati alle scadenze delle imposte sui redditi: 16 giugno 2010 per saldo 2009 e primo acconto 2010, 30 novembre 2010 per il secondo acconto 2010. Il versamento di saldo 2009 e primo acconto 2010 può essere differito al 16 luglio 2010 con maggiorazione dello 0,40%, da versare separatamente con causale API o CPI.

Reddito imponibile

La base imponibile è data dal totale dei redditi d’impresa prodotti nel 2009, al netto di eventuali perdite pregresse compensate. Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni artigiani o commercianti, rileva la quota di reddito della società corrispondente alla partecipazione agli utili o al regime di trasparenza. La circolare richiama anche la necessità di includere eventuali redditi da partecipazione in S.r.l. denunciati con Unico S.C.

Contribuenti minimi

Per i soggetti in regime dei contribuenti minimi, la base imponibile è determinata come reddito lordo o perdita del rigo CM6 meno le perdite pregresse del rigo CM9. Il reddito ai fini contributivi va considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali indicati nel rigo CM7.

Rateizzazione

La rateizzazione riguarda solo i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, non quelli dovuti sul minimale. La prima rata scade il giorno del saldo/acconto eventualmente differito; le altre rate il 16 di ciascun mese per i titolari di partita IVA e la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti. Il piano deve concludersi entro novembre 2010. Gli interessi sono calcolati allo 0,5% mensile e vanno esposti separatamente nel modello F24.

Quadro RR di UNICO 2010

Il quadro RR di UNICO 2010 persone fisiche va compilato per determinare i contributi 2009 degli artigiani e commercianti sulla base dei redditi dichiarati. Per i professionisti iscritti alla gestione separata valgono le istruzioni della circolare n. 13/2009 e quelle di UNICO 2010. Se dal quadro RR emergono debiti sul minimale e si regolarizza con F24, va usata la codeline del contributo sul minimale; se gli importi sono diversi o riferiti a più rate, la codeline va rideterminata e, per più rate, indicato numero rata 0.

Compensazione

L’eventuale credito risultante dal quadro RR di UNICO 2010 può essere compensato in F24. Occorre indicare causali AP o AF per gli artigiani e CP o CF per i commercianti, il codice sede, il codice INPS di 17 caratteri relativo all’anno di riferimento (2008 o 2009 a seconda dell’origine del credito), il periodo di riferimento e l’importo compensato. Se si compensa solo parte della contribuzione originaria versata in quattro rate sul minimale, il codice INPS va ricalcolato secondo le regole richiamate dalla circolare n. 98/2001.

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