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Circolare

Circolare numero 71 del 09-06-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la stipula, il 29 aprile 2010, della convenzione tra INPS e C.E.S.A.C. per la riscossione, tramite mod. F24, dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti iscritti all’Associazione. L’INPS gestisce la riscossione congiuntamente ai contributi obbligatori, evidenzia la quota associativa nell’avviso di pagamento, cura con le proprie strutture territoriali la convalida delle deleghe e i rapporti finanziari sono definiti dalla sede centrale. La convenzione ha durata annuale fino al 31 dicembre 2010, con rinnovo da richiedere entro il 30 settembre di ogni anno. Sono inoltre indicati gli importi dei rimborsi spese dovuti dalla C.E.S.A.C. e le principali regole su deleghe, revoche, rendicontazione e responsabilità.

Convenzione INPS-C.E.S.A.C. per la riscossione dei contributi associativi di artigiani e commercianti

Convenzione INPS-C.E.S.A.C. per la riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti

La circolare dà notizia della convenzione stipulata il 29 aprile 2010 tra INPS e C.E.S.A.C. per l’esazione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti iscritti all’Associazione, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Il servizio è svolto dall’INPS congiuntamente alla riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, secondo una disciplina che regola deleghe, revoche, flussi informativi, rendicontazione, costi e durata dell’accordo.

Ambito della convenzione e modalità di riscossione

Ai sensi dell’articolo 1 della convenzione, la C.E.S.A.C. affida all’INPS la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti iscritti, limitatamente agli associati per i quali sussiste l’obbligo delle assicurazioni I.V.S. La riscossione è effettuata unitamente a quella dei contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale, con le stesse modalità e periodicità previste dalla normativa richiamata dalla convenzione.

Sull’avviso di pagamento inviato ai contribuenti, l’INPS evidenzia l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria. La circolare sottolinea che per l’Istituto resta escluso qualsiasi obbligo di riscossione coattiva del contributo associativo.

Determinazione dell’importo della quota associativa

L’ammontare del contributo associativo è stabilito annualmente dalla C.E.S.A.C. in misura fissa capitaria, anche differenziata per Provincia. L’importo deve essere notificato all’INPS con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 novembre di ciascun anno. La misura decorre dal 1° gennaio successivo e non può essere modificata nel corso dell’anno.

Identificazione degli associati e gestione delle deleghe

La convenzione disciplina in modo puntuale la formazione degli elenchi degli associati e la raccolta delle deleghe alla riscossione. La C.E.S.A.C. presenta alla struttura periferica INPS competente per codice di avviamento postale, in duplice copia, le deleghe sottoscritte dal singolo associato alle scadenze del 15 ottobre e del 30 novembre dell’anno precedente e, per la parte residua, entro il 28 gennaio dell’anno stesso.

La sottoscrizione della delega deve essere autenticata dall’organizzazione territoriale della C.E.S.A.C. con firma del responsabile e timbro. I nominativi e le firme del legale rappresentante dell’organizzazione territoriale, o dei delegati, devono essere depositati presso le strutture territoriali INPS competenti.

Le deleghe presentate dopo il 28 gennaio producono effetti per l’INPS dall’anno successivo. Se nel corso dell’anno pervengono all’INPS due o più deleghe per due o più organizzazioni sindacali distinte, l’Istituto non prende in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione.

Supporti telematici e convalida delle posizioni

Per la riscossione delle quote associative di ciascun anno, la C.E.S.A.C. deve inviare alla Direzione generale INPS – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, che rilascia ricevuta, i supporti telematici contenenti i dati identificativi dei nuovi associati e i nominativi per i quali sia intervenuta revoca della delega. L’invio deve avvenire alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente e, per la parte residua, entro il 18 gennaio dell’anno stesso.

I supporti devono contenere l’identificazione della struttura territoriale INPS competente, del Comune sede dell’impresa e i dati essenziali dell’associato, tra cui cognome e nome, data di nascita, codice INPS e relativo controcodice salvo che per le nuove iscrizioni, indirizzo e CAP della sede dell’impresa, oltre ad altri elementi concordati tra le parti. La Direzione generale INPS rende disponibili il contenuto dei supporti alle strutture territoriali per la convalida delle deleghe e, entro cinque giorni dal ricevimento, comunica alla C.E.S.A.C. l’esito dell’abbinamento, fornendo anche i dati dei nominativi non abbinati.

La convenzione precisa che l’INPS non assume responsabilità nei casi in cui supporti telematici o deleghe non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.

Revoca della delega

Il rapporto giuridico resta tra l’associato e la C.E.S.A.C. e le eventuali comunicazioni relative al rapporto devono essere indirizzate all’organizzazione competente. Se tuttavia l’INPS riceve direttamente dall’associato la volontà di revocare la delega, la struttura territoriale deve acquisire la revoca entro tre mesi dal giorno di ricezione.

A seguito della revoca, l’INPS non include più la quota associativa nell’avviso di pagamento dei contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale dovuti per l’esercizio successivo.

Acconti, rendicontazione e conguaglio

L’INPS – Direzione generale corrisponde alla C.E.S.A.C., entro il giorno 5 del mese successivo alla scadenza del versamento della contribuzione trimestrale in cifra fissa, un acconto determinato applicando all’importo complessivo delle quote associative poste in riscossione per ciascuna emissione e per ciascuna struttura territoriale una percentuale derivante dal rapporto tra riscossioni e somme poste in riscossione nella precedente scadenza trimestrale, ridotta di due punti. Gli acconti sono corrisposti al netto del rimborso spese e dell’IVA.

I rapporti finanziari vengono definiti senza interessi per ogni singola emissione annuale, una volta concluse le elaborazioni relative all’emissione. In tale sede l’INPS trasmette alla C.E.S.A.C. un rendiconto con:

  • l’ammontare delle quote associative riscosse;
  • il rimborso spese e la relativa IVA, ove dovuta, comprensivi degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente;
  • gli acconti corrisposti per l’emissione in riferimento;
  • l’eventuale conguaglio a saldo.

Contemporaneamente all’invio del rendiconto, l’INPS versa il conguaglio. Entro il mese successivo alla rendicontazione, la Direzione generale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici fornisce inoltre alla C.E.S.A.C. l’elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi.

Situazione finanziaria annuale

Entro il 31 marzo di ciascun anno l’INPS trasmette alla C.E.S.A.C. un prospetto della situazione finanziaria relativa alle emissioni contributive per le quali non è ancora stata ultimata l’acquisizione dei versamenti. Il prospetto riporta, per ogni singola emissione, l’importo annuo, gli acconti versati e l’ammontare delle quote associative riscosse, suddivise per emissione.

Spese, rimborsi e altri oneri

La C.E.S.A.C. si impegna a ristorare l’INPS per le spese affrontate nell’espletamento del servizio. La circolare richiama, come costi attualmente applicabili, quelli stabiliti dalla determinazione del Commissario straordinario n. 29 del 4 marzo 2009:

  • gestione delega singolo mod. F24: € 0,11;
  • nuova delega, conferma di delega precedente o revoca: € 1,74;
  • annullamento delega con remissione dei modelli F24: € 8,16;
  • riscossione quota associativa e contributi di assistenza contrattuale a mezzo DM10: € 1,37.

Oltre alle spese, sono a carico dell’Associazione ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla convenzione. In particolare, viene posto a suo carico qualsiasi costo imputato dall’Agenzia delle Entrate all’INPS ai sensi dell’articolo 2, commi 16 e 17, della legge 24 novembre 2006, n. 286, per la riscossione tramite F24. La C.E.S.A.C. accetta senza riserva tali determinazioni.

Responsabilità delle parti

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità nei confronti dei titolari di impresa associati alla C.E.S.A.C., anche in caso di contestazione della loro inclusione negli elenchi di cui all’articolo 4. I rapporti conseguenti, compresa l’eventuale restituzione delle somme versate per contributi associativi, restano tra le strutture provinciali della C.E.S.A.C. e gli associati interessati.

La convenzione prevede inoltre che l’INPS sia sollevato da ogni responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione dell’accordo.

Durata e rinnovo della convenzione

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2010. La richiesta di rinnovo annuale da parte della C.E.S.A.C. deve pervenire all’Istituto con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno, quindi almeno tre mesi prima della scadenza.

La circolare indica infine che la C.E.S.A.C. ha sede legale in Via Barberini 11, 00187 Roma.

Punti principali

Oggetto e finalità della convenzione

La convenzione disciplina la riscossione, da parte dell’INPS, dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti iscritti alla C.E.S.A.C., ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Il servizio è effettuato insieme alla riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, utilizzando le ordinarie modalità di pagamento previste per questi ultimi.

Modalità di riscossione e indicazione in avviso

L’INPS include la quota associativa nell’avviso di pagamento dei contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale, con la specifica dicitura "quota associativa C.E.S.A.C.". La riscossione avviene quindi congiuntamente ai contributi dovuti per legge, senza che l’INPS assuma obblighi di esazione coattiva del contributo associativo.

Flussi informativi, deleghe e convalida

La C.E.S.A.C. trasmette all’INPS i supporti telematici contenenti i dati degli associati per i quali chiede la riscossione delle deleghe, nonché i nominativi di coloro che revocano l’adesione o dichiarano di non voler più pagare la quota. Le strutture territoriali INPS ricevono il contenuto dei supporti, verificano e convalidano le deleghe dei singoli associati; entro cinque giorni la Direzione generale comunica alla C.E.S.A.C. l’esito dell’abbinamento, fornendo anche l’elenco dei nominativi non abbinati.

Termini per le deleghe e per l’invio dei dati

Le deleghe devono essere presentate alle strutture periferiche INPS, con elenco in duplice copia, alle scadenze del 15 ottobre e del 30 novembre dell’anno precedente e, per la parte residua, entro il 28 gennaio dell’anno stesso. Le deleghe presentate dopo il 28 gennaio producono effetti dall’anno successivo. I supporti telematici con i nuovi associati e le revoche devono essere inviati dalla C.E.S.A.C. alla Direzione generale INPS il 30 settembre e il 15 novembre dell’anno precedente e, per la parte residua, entro il 18 gennaio dell’anno stesso.

Importo del contributo e decorrenza

L’ammontare del contributo associativo, in misura fissa capitaria e anche differenziato per Provincia, è stabilito annualmente dalla C.E.S.A.C. e notificato all’INPS con raccomandata A/R entro il 30 novembre di ciascun anno. La misura decorre dal 1° gennaio successivo e non può essere modificata nel corso dell’anno.

Revoca della delega e rapporti con l’associato

Il rapporto resta tra l’associato e la C.E.S.A.C.; le comunicazioni attinenti al rapporto devono essere indirizzate all’organizzazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega, la struttura territoriale procede all’acquisizione entro tre mesi dal ricevimento e, conseguentemente, la quota non viene più inclusa nell’avviso di pagamento per l’esercizio successivo.

Acconti, rendicontazione e conguagli

L’INPS corrisponde alla C.E.S.A.C., entro il giorno 5 del mese successivo alla scadenza del versamento trimestrale, un acconto calcolato secondo il rapporto tra riscossioni e somme poste in riscossione, ridotto di due punti percentuali. Gli acconti sono al netto del rimborso spese e dell’IVA. A definizione dei rapporti finanziari per ciascuna emissione annuale, l’INPS trasmette un rendiconto con l’ammontare delle quote riscosse, del rimborso spese e dell’IVA, degli acconti corrisposti e dell’eventuale saldo; contestualmente versa il conguaglio. Entro il mese successivo alla rendicontazione viene fornito anche l’elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi.

Prospetto annuale della situazione finanziaria

Entro il 31 marzo di ciascun anno l’INPS invia alla C.E.S.A.C. un prospetto della situazione finanziaria relativa alle emissioni contributive per le quali non è ancora stata ultimata l’acquisizione dei versamenti, indicando per ciascuna emissione l’importo annuo, gli acconti versati e l’ammontare delle quote associative riscosse, suddivise per emissione.

Rimborso spese e oneri a carico della C.E.S.A.C.

La C.E.S.A.C. deve ristorare l’INPS per le spese sostenute nell’espletamento del servizio. I costi richiamati dalla circolare, secondo la determinazione commissariale n. 29 del 4 marzo 2009, sono: gestione delega singolo mod. F24 (€ 0,11); nuova delega, conferma di delega precedente o revoca (€ 1,74); annullamento delega con remissione dei modelli F24 (€ 8,16); riscossione quota associativa e contributi di assistenza contrattuale a mezzo DM10 (€ 1,37). Sono inoltre a carico dell’Associazione ogni altro onere, anche fiscale, compresi gli eventuali costi imputati dall’Agenzia delle Entrate all’INPS ai sensi della legge n. 286/2006 per la riscossione tramite F24.

Responsabilità e limitazioni

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso gli associati, anche in caso di contestazione dell’inclusione negli elenchi, e ogni rapporto relativo alla restituzione di somme versate per contributi associativi si instaura direttamente tra le strutture provinciali della C.E.S.A.C. e gli associati interessati. L’Associazione solleva inoltre l’INPS da qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione della convenzione.

Durata e rinnovo

La convenzione ha validità annuale e, nella versione allegata, fino al 31 dicembre 2010. La richiesta di rinnovo da parte della C.E.S.A.C. deve essere presentata con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza. La circolare precisa anche che la C.E.S.A.C. ha sede legale in Via Barberini 11, 00187 Roma.

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