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Legge

L.R. Toscana 24/2026

Normativa regionaleL.R. Toscana 24/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge toscana agevola l’accesso delle donne al social freezing con contributi una tantum fino a 3.000 euro, per le residenti da almeno un anno di età compresa tra 25 e 39 anni e con ISEE non superiore a 30.000 euro. Finanzia la misura con 50.000 euro nel 2026 e 250.000 euro annui nel 2027 e 2028; per gli anni successivi gli oneri dipendono dalla legge di bilancio.

Contributi per la preservazione sociale della fertilità

Preservazione della fertilità per fini sociali

La legge della Regione Toscana sostiene l’accesso delle donne al social freezing, inteso come crioconservazione precauzionale degli ovociti per programmare una gravidanza futura e preservare maggiori probabilità di concepimento in caso di fisiologica riduzione della fertilità. La misura è finalizzata alla tutela della genitorialità e della procreazione e al contrasto del calo demografico.

Beneficiarie e contributi

Le risorse regionali sono assegnate alle aziende unità sanitarie locali (USL), che concedono i contributi mediante appositi avvisi pubblici. Il contributo è riconoscibile una sola volta nella vita della beneficiaria, fino a un massimo di 3.000 euro, e copre l’intero percorso di social freezing e la relativa terapia farmacologica. Entro il medesimo limite può coprire anche la ripetizione del percorso e il mantenimento del materiale crioconservato.

Possono accedere le donne che possiedono tutti i seguenti requisiti:

  • età compresa tra 25 e 39 anni;
  • residenza in Toscana da almeno un anno;
  • ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000 euro.

La priorità è attribuita alle richiedenti con ISEE più basso; a parità di ISEE prevale la maggiore età anagrafica.

Strutture e riparto delle risorse

Ai fini del contributo, il percorso deve svolgersi presso strutture pubbliche o private convenzionate con il servizio sanitario regionale, iscritte al registro previsto dall’articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40. Le risorse sono ripartite tra le aziende USL in proporzione al numero di donne tra i 25 e i 39 anni residenti nei comuni afferenti a ciascuna azienda, rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente a quello del riparto.

La Giunta regionale deve definire con deliberazione, da approvare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, le modalità di assegnazione delle risorse alle aziende USL e quelle relative alla concessione, all’erogazione e alla rendicontazione dei contributi.

Monitoraggio e valutazione

Il Consiglio regionale valuta gli effetti della misura. Entro due anni dall’entrata in vigore della legge e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre, la Giunta trasmette una relazione che dà conto:

  • delle risorse assegnate annualmente alle aziende USL e delle procedure avviate;
  • delle domande ricevute, ammissibili e accolte per azienda USL, distinte per età, ISEE e territorio delle beneficiarie, indicando quante si siano rese disponibili a donare gli ovociti in caso di mancato utilizzo;
  • delle strutture in cui si sono svolte le diverse fasi del percorso;
  • delle eventuali criticità attuative.

Copertura finanziaria e durata degli stanziamenti

Per l’attuazione dei contributi è autorizzata una spesa massima di 50.000 euro per il 2026 e di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulla Missione 12, Programma 05, Titolo 1 del bilancio regionale 2026-2028. La copertura è assicurata da corrispondenti riduzioni degli stanziamenti della Missione 20, Programma 03, Titolo 1: 50.000 euro nel 2026 e 250.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Per gli esercizi successivi, gli oneri sono coperti con legge di bilancio.

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