L.R. Toscana 23/2026
Disposizioni sui territori montani. Modifiche alla l.r. 68/2011.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Toscana 68/2011 richiamando la classificazione statale dei comuni montani prevista dal D.P.C.M. 11 maggio 2026, n. 121 e precisando i dati territoriali utilizzati per le politiche regionali e per calcolare contributi alle unioni di comuni. Modifica inoltre le denominazioni dell’allegato B. È entrata in vigore il 25 settembre 2026 e non comporta nuovi o maggiori oneri.
Aggiornamento della disciplina toscana dei comuni e territori montani e dei criteri per i contributi alle unioni di comuni
Disposizioni toscane sui territori montani
La legge regionale aggiorna alcune disposizioni della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2011, n. 68, in materia di comuni montani, politiche regionali e contributi alle unioni di comuni. È entrata in vigore il 25 settembre 2026, giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
Classificazione dei comuni e individuazione dei territori montani
Sono qualificati come comuni montani quelli elencati nell’allegato al regolamento adottato con D.P.C.M. 11 maggio 2026, n. 121, recante i criteri di classificazione dei comuni montani in attuazione dell’articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131.
L’allegato B della l.r. 68/2011 individua invece i territori dei comuni classificati, in tutto o in parte, come montani ai fini dell’attuazione delle politiche regionali. Nelle tabelle dell’allegato, la dicitura «Territorio montano ai sensi della legislazione statale» è sostituita da «Territorio montano precedentemente classificato ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991».
Criteri per i contributi alle unioni di comuni
Ai fini dei criteri di riparto dei contributi alle unioni di comuni, rilevano:
- la popolazione residente nel territorio montano dei comuni partecipanti all’unione che risultano montani ai sensi della nuova classificazione regionale, sulla base degli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre;
- l’estensione del territorio montano dei medesimi comuni partecipanti, sulla base dei dati ISTAT.
Effetti finanziari
Dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale né per la finanza pubblica. Le disposizioni sono attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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