Cassazione Penale, Sentenza n. 11593/2025 del 21/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi censuravano l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato le richieste di riesame avverse alla custodia cautelare in carcere per il reato di rapina aggravata in concorso. Contestazioni principali: mancata trasmissione, da parte della Procura, del supporto informatico contenente i filmati di videosorveglianza (sul quale si fondava identificazione e misura), con conseguente sopravvenuta inefficacia della misura ai sensi dell'art. 309 c.p.p.; carenza e manifesta illogicità della motivazione circa la gravità indiziaria (mancato esame di testimonianze, discrepanze nella descrizione della corporatura, ruolo asserito di organizzatore nel caso di Del Vescovo); censura sulla irrilevanza attribuita al contratto a tempo indeterminato dell'imputato Conti e sull'inadeguatezza della misura cautelare di massimo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il ricorso proposto per Marco Conti è stato ritenuto inammissibile per mancata sottoscrizione digitale dei ricorsi inviati via PEC, in applicazione dell'art. 87-bis D.Lgs. 150/2022 e con riferimento all'art. 591 c.p.p.; l'inammissibilità per tale motivo è dichiarabile d'ufficio e non sanabile. Anche il ricorso di Del Vescovo è stato giudicato inammissibile: il primo motivo (presunta inefficacia della misura per mancata trasmissione dei filmati) è manifestamente infondato alla luce del principio secondo cui l'inefficacia della misura si verifica solo se era stato omesso l'invio di un atto che all'epoca era stato trasmesso al G.I.P.; inoltre non grava sull'ufficio dell'azione penale l'obbligo di trasmettere i supporti informatici delle videoriprese ai fini del riesame. Il secondo motivo è stato considerato generico e privo della specificità richiesta, mentre il Tribunale aveva adeguatamente motivato la sussistenza della gravità indiziaria richiamando tabulati, videoriprese, accertamenti sulla proprietà dell'auto e altro. Conseguenze pratiche: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti (disp. att. art. 94).
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
L'inefficacia della misura cautelare per mancata trasmissione di atti opera solo se l'atto non era stato inviato unitamente alla richiesta della misura al G.I.P.; nel caso di trasmissione parziale la sanzione di inefficacia non si applica.
art. 268, comma 4, c.p.p.
L'archivio digitale di cui al comma riguarda le intercettazioni telefoniche e ambientali; non è applicabile ai filmati di videosorveglianza che hanno natura documentale diversa.
art. 87-bis D.Lgs. 10/10/2022, n. 150
"quando l’atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore" (comma 7, causa di inammissibilità)
Stabilisce le modalità transitorie per il deposito via PEC degli atti di impugnazione: l'atto informatico deve essere sottoscritto digitalmente e, se non lo è, l'impugnazione è inammissibile; il giudice deve dichiarare l'inammissibilità e disporre l'esecuzione del provvedimento impugnato.
art. 591, comma 4, c.p.p.
Le cause di inammissibilità degli atti di impugnazione, tra cui la mancata firma digitale ove richiesta, non sono sanabili e devono portare alla declaratoria di inammissibilità.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. (richiami giurisprudenziali su specificità dell'impugnazione)
Richiede specificità nella motivazione dell'impugnazione; in materia cautelare le censure devono essere esposte con sufficiente dettaglio e precisione esterna al fine di essere valutabili.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese del giudizio di cassazione e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'applicazione di sanzioni a favore della cassa delle ammende.
art. 94, disp. att. c.p.p.
Prevede gli adempimenti del direttore dell'istituto penitenziario in caso di prosecuzione della custodia cautelare dopo decisione di Cassazione; impone la trasmissione della decisione all'istituto penitenziario per gli effetti previsti.
Massime di principio
- Quando si impugna un provvedimento via PEC occorre sempre la sottoscrizione digitale secondo le disposizioni transitorie: la mancata firma digitale determina inammissibilità non sanabile.
- La sanzione di 'inefficacia' della misura cautelare per mancata trasmissione di documenti opera solo se il documento non era stato trasmesso al G.I.P. all'atto della richiesta della misura; la semplice omissione successiva o parziale non comporta automaticamente inefficacia.
- I supporti informatici (filmati) non sono sempre obbligo di trasmissione da parte del Pubblico Ministero ai fini del riesame; possono essere documenti di polizia giudiziaria ed il loro mancato invio non determina di per sé nullità o inefficacia, salvo comprovata omissione nella fase di richiesta originale.
- Le censure sulla gravità indiziaria devono essere specifiche e dettagliate: ricorsi generici o privi di specificità sono destinati a essere dichiarati inammissibili.
- Se il difensore non richiede tempestivamente (dopo l'applicazione della misura) la visione di documenti essenziali o supporti probatori, è più difficile sostenere un vulnus al diritto di difesa successivamente.
- In caso di inammissibilità per vizi formali rilevanti, oltre al rigetto dell'impugnazione si può incorrere in condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende.
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