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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11593/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi censuravano l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato le richieste di riesame avverse alla custodia cautelare in carcere per il reato di rapina aggravata in concorso. Contestazioni principali: mancata trasmissione, da parte della Procura, del supporto informatico contenente i filmati di videosorveglianza (sul quale si fondava identificazione e misura), con conseguente sopravvenuta inefficacia della misura ai sensi dell'art. 309 c.p.p.; carenza e manifesta illogicità della motivazione circa la gravità indiziaria (mancato esame di testimonianze, discrepanze nella descrizione della corporatura, ruolo asserito di organizzatore nel caso di Del Vescovo); censura sulla irrilevanza attribuita al contratto a tempo indeterminato dell'imputato Conti e sull'inadeguatezza della misura cautelare di massimo grado.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il ricorso proposto per Marco Conti è stato ritenuto inammissibile per mancata sottoscrizione digitale dei ricorsi inviati via PEC, in applicazione dell'art. 87-bis D.Lgs. 150/2022 e con riferimento all'art. 591 c.p.p.; l'inammissibilità per tale motivo è dichiarabile d'ufficio e non sanabile. Anche il ricorso di Del Vescovo è stato giudicato inammissibile: il primo motivo (presunta inefficacia della misura per mancata trasmissione dei filmati) è manifestamente infondato alla luce del principio secondo cui l'inefficacia della misura si verifica solo se era stato omesso l'invio di un atto che all'epoca era stato trasmesso al G.I.P.; inoltre non grava sull'ufficio dell'azione penale l'obbligo di trasmettere i supporti informatici delle videoriprese ai fini del riesame. Il secondo motivo è stato considerato generico e privo della specificità richiesta, mentre il Tribunale aveva adeguatamente motivato la sussistenza della gravità indiziaria richiamando tabulati, videoriprese, accertamenti sulla proprietà dell'auto e altro. Conseguenze pratiche: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti (disp. att. art. 94).

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    L'inefficacia della misura cautelare per mancata trasmissione di atti opera solo se l'atto non era stato inviato unitamente alla richiesta della misura al G.I.P.; nel caso di trasmissione parziale la sanzione di inefficacia non si applica.

  • art. 268, comma 4, c.p.p.

    L'archivio digitale di cui al comma riguarda le intercettazioni telefoniche e ambientali; non è applicabile ai filmati di videosorveglianza che hanno natura documentale diversa.

  • art. 87-bis D.Lgs. 10/10/2022, n. 150

    "quando l’atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore" (comma 7, causa di inammissibilità)

    Stabilisce le modalità transitorie per il deposito via PEC degli atti di impugnazione: l'atto informatico deve essere sottoscritto digitalmente e, se non lo è, l'impugnazione è inammissibile; il giudice deve dichiarare l'inammissibilità e disporre l'esecuzione del provvedimento impugnato.

  • art. 591, comma 4, c.p.p.

    Le cause di inammissibilità degli atti di impugnazione, tra cui la mancata firma digitale ove richiesta, non sono sanabili e devono portare alla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. (richiami giurisprudenziali su specificità dell'impugnazione)

    Richiede specificità nella motivazione dell'impugnazione; in materia cautelare le censure devono essere esposte con sufficiente dettaglio e precisione esterna al fine di essere valutabili.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese del giudizio di cassazione e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'applicazione di sanzioni a favore della cassa delle ammende.

  • art. 94, disp. att. c.p.p.

    Prevede gli adempimenti del direttore dell'istituto penitenziario in caso di prosecuzione della custodia cautelare dopo decisione di Cassazione; impone la trasmissione della decisione all'istituto penitenziario per gli effetti previsti.

Massime di principio

  • Quando si impugna un provvedimento via PEC occorre sempre la sottoscrizione digitale secondo le disposizioni transitorie: la mancata firma digitale determina inammissibilità non sanabile.
  • La sanzione di 'inefficacia' della misura cautelare per mancata trasmissione di documenti opera solo se il documento non era stato trasmesso al G.I.P. all'atto della richiesta della misura; la semplice omissione successiva o parziale non comporta automaticamente inefficacia.
  • I supporti informatici (filmati) non sono sempre obbligo di trasmissione da parte del Pubblico Ministero ai fini del riesame; possono essere documenti di polizia giudiziaria ed il loro mancato invio non determina di per sé nullità o inefficacia, salvo comprovata omissione nella fase di richiesta originale.
  • Le censure sulla gravità indiziaria devono essere specifiche e dettagliate: ricorsi generici o privi di specificità sono destinati a essere dichiarati inammissibili.
  • Se il difensore non richiede tempestivamente (dopo l'applicazione della misura) la visione di documenti essenziali o supporti probatori, è più difficile sostenere un vulnus al diritto di difesa successivamente.
  • In caso di inammissibilità per vizi formali rilevanti, oltre al rigetto dell'impugnazione si può incorrere in condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende.

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