Sentenza del 04/05/2018 n. 10636 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE Cessione gratuita a v.i.p., da parte di casa di moda, di capi d'abbigliamento griffati - Spese di pubblicità - Esclusione - Spese di rappresentanza - Configurabilità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento relativo al 2004, contestando il recupero fiscale riguardante, da un lato, la detrazione dell'IVA su costi qualificati come spese di pubblicità dall'impresa ma riqualificati dall'Amministrazione come spese di rappresentanza e, dall'altro, costi ritenuti non inerenti, tra cui spese personali sostenute per V.D. e spese di locazione per collaboratori. Ha inoltre contestato l'omessa pronuncia su alcune questioni, l'applicazione del principio dell'abuso del diritto e il mancato annullamento delle sanzioni per asserita incertezza normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati i primi cinque motivi e gli ultimi due. In particolare, ha stabilito che la cessione gratuita di capi griffati a personaggi dello spettacolo, effettuata senza un obbligo contrattuale di indossarli in pubblico e senza prova di un collegamento obiettivo e immediato con la promozione dei prodotti e con un maggior ricavo, costituisce spesa di rappresentanza e non spesa pubblicitaria, con conseguente deducibilità limitata. Sono state inoltre ritenute non dimostrate o non adeguatamente documentate l'inerenza delle spese personali e la fondatezza della domanda basata sul contratto di consulenza. È stato invece accolto il sesto motivo, poiché la Commissione tributaria regionale aveva omesso di pronunciarsi sulla detrazione delle spese di locazione sostenute per i collaboratori. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale questione, con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 (ora art. 108 TUIR)
I costi sostenuti per la cessione gratuita a v.i.p. dei capi d'abbigliamento griffati (...) integrano spese di rappresentanza, solo parzialmente deducibili e non di pubblicità o propaganda, interamente deducibili.
La distinzione dipende dalla finalità concreta della spesa: le spese di rappresentanza accrescono immagine e prestigio dell'impresa senza una diretta aspettativa di ritorno commerciale; quelle pubblicitarie o di propaganda perseguono direttamente la promozione dei prodotti, dei marchi o dell'attività e un incremento delle vendite.
Art. 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972
La detrazione IVA richiede che i costi siano inerenti all'attività d'impresa; le spese personali o prive di adeguata dimostrazione del collegamento con l'attività economica non sono detraibili.
Art. 19-bis, comma 1, lett. h), del d.P.R. n. 633 del 1972
La norma è stata considerata con riferimento alla qualificazione e alla detraibilità delle spese di rappresentanza, distinguendole dalle spese pubblicitarie.
Art. 101 c.p.c.
Il principio del contraddittorio non risultava violato, poiché il richiamo all'abuso del diritto nella sentenza regionale era irrilevante rispetto alle effettive ragioni poste a fondamento della decisione.
Art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992
L'esenzione dalle sanzioni per obiettiva incertezza normativa richiede un'incertezza inevitabile sul contenuto, oggetto e destinatari della norma, accertabile dal giudice; non è sufficiente una generica difficoltà interpretativa prospettata dal contribuente.
Art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 212 del 2000
In presenza di effettiva e inevitabile incertezza normativa oggettiva può essere esclusa la responsabilità amministrativa tributaria, ma nel caso concreto tale condizione non è stata ravvisata.
Massime di principio
- La cessione gratuita di prodotti a personaggi famosi non è automaticamente una spesa pubblicitaria: occorre dimostrare un collegamento diretto, documentato e obiettivo con la promozione del prodotto e con un'attesa di incremento delle vendite.
- In assenza di un obbligo contrattuale di utilizzare o mostrare pubblicamente il prodotto, la donazione tende a essere qualificata come spesa di rappresentanza, normalmente soggetta a limiti di deducibilità e detraibilità.
- Per qualificare un costo come inerente all'attività d'impresa non basta il ruolo generico del beneficiario nella società; occorre provare il concreto collegamento tra la spesa, le funzioni svolte e l'attività aziendale.
- La documentazione contrattuale deve essere prodotta e riprodotta in modo sufficientemente completo nel giudizio di legittimità; il semplice richiamo a un contratto non consente di verificarne il contenuto.
- L'omessa pronuncia del giudice tributario su uno specifico motivo di appello comporta la cassazione della sentenza limitatamente a quella questione, con rinvio al giudice competente.
- La richiesta di disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa deve essere specificamente motivata e dimostrare un'incertezza oggettiva e inevitabile, non una mera difficoltà interpretativa o una diversa valutazione del contribuente.
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