L.R. Emilia-Romagna 8/2023
NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A RETI ED IMPIANTI ELETTRICI E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI RIGUARDANTI LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE INFRASTRUTTURE APPARTENENTI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA E DELLE PROCEDURE RIGUARDANTI LE RETI E GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NON FACENTI PARTE DELLA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1993, N. 10 (NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Emilia-Romagna le autorizzazioni, la DIL, l’autocertificazione, i controlli, il collaudo e le sanzioni per reti e impianti elettrici di distribuzione non facenti parte della RTN. Prevede semplificazioni per media e bassa tensione, aggiorna il catasto regionale e abroga la l.r. 10/1993. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURERT.
Semplificazione autorizzativa per reti e impianti elettrici di distribuzione in Emilia-Romagna
Semplificazione delle procedure per reti e impianti elettrici di distribuzione
La legge disciplina, per l’Emilia-Romagna, l’esercizio delle funzioni amministrative relative a reti e impianti per la distribuzione di energia elettrica non appartenenti alla rete di trasmissione nazionale. Si inserisce nel quadro delle linee guida nazionali del 20 ottobre 2022 e introduce ulteriori semplificazioni autorizzative, mantenendo fermi i profili di tutela della salute, dell’ambiente, del paesaggio, della sicurezza tecnica e della riduzione del rischio sismico.
Ambito applicativo e soggetti competenti
La disciplina si applica alle infrastrutture della rete di distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, non facenti parte della RTN, comprese le opere di connessione per gli impianti di produzione. Le funzioni amministrative sono esercitate dalla Regione Emilia-Romagna tramite ARPAE. Regione ed enti locali sono chiamati a operare in modo coordinato per garantire procedure celeri e trasparenti.
Tutela della salute, dell’ambiente e del paesaggio
In sede di progetto definitivo devono essere valutati i valori dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici sulla popolazione esposta. Per gli interventi soggetti ad Autorizzazione Unica, ARPAE esprime un parere sul rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa statale. Restano ferme le disposizioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico e di valutazione di incidenza, nonché la normativa statale sulla protezione dalle esposizioni elettromagnetiche.
Procedura autorizzativa e rapporti con gli espropri
Per la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture di distribuzione si applica la procedura prevista dalle linee guida nazionali del 20 ottobre 2022, integrata dalle disposizioni regionali. L’istanza di Autorizzazione Unica, con gli allegati, si presenta in formato digitale ad ARPAE. Se l’intervento richiede dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e vincolo preordinato all’esproprio, ARPAE opera anche ai sensi della normativa regionale in materia di espropri. La documentazione progettuale deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato, anche interno all’azienda gestore della rete.
Disciplina di dettaglio demandata alla Giunta regionale
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, deve definire con delibera gli oneri, le modalità per la presentazione dell’Autorizzazione Unica e della DIL, nonché le direttive per l’esercizio omogeneo delle funzioni amministrative. Con la stessa delibera viene anche definita la disciplina per semplificare le procedure di connessione degli impianti da fonte rinnovabile alla rete di distribuzione.
Sospensione, decadenza e revoca dell’autorizzazione
Se il titolare non adempie alle prescrizioni dell’Autorizzazione Unica, ARPAE notifica una diffida ad adempiere, che può imporre la sospensione cautelativa dei lavori o dell’esercizio e fissa termini per l’adempimento non superiori a 120 giorni. Il mancato rispetto della diffida comporta la decadenza dell’Autorizzazione Unica. Questa può essere revocata anche per sopravvenuti pericoli per la salute e l’incolumità pubblica o per altri motivi di interesse pubblico; salvo imputabilità al titolare, spetta un equo indennizzo.
Collaudo delle opere autorizzate
Le reti e gli impianti realizzati con Autorizzazione Unica devono essere collaudati dal titolare entro quattro anni dalla messa in esercizio. Il collaudatore deve essere un tecnico abilitato esperto in impianti elettrici, distinto dal progettista e dal direttore dei lavori. Il collaudo verifica ultimazione dei lavori, funzionalità, conformità al progetto e all’autorizzazione, nonché il rispetto di tutti gli ulteriori obblighi imposti. In caso di esito negativo o di mancato collaudo nei termini, ARPAE procede con la diffida prevista per le inadempienze.
Spostamenti per pubblico interesse
Per ragioni di pubblico interesse l’autorità competente può ordinare lo spostamento o la modifica di reti e impianti autorizzati, prevedendo un equo indennizzo a carico del soggetto interessato. Il relativo provvedimento vale come variante urbanistica e produce gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza.
Catasto regionale e trasmissione delle informazioni
L’elenco delle reti e degli impianti realizzati deve essere trasmesso annualmente ad ARPAE per l’aggiornamento del catasto regionale delle reti e degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt. I gestori devono inoltre fornire ad ARPAE la mappa completa dello sviluppo delle reti di distribuzione secondo le modalità definite dalla delibera regionale attuativa. Le informazioni devono essere rese disponibili anche ai Comuni, che aggiornano la Tavola dei vincoli e, nelle more dei PUG, pubblicano tempestivamente i dati sul proprio sito istituzionale.
Misure di semplificazione per DIL, autocertificazione ed edilizia libera
La legge amplia i casi in cui gli interventi sono assoggettati a DIL o ad autocertificazione. Sono consentite, entro determinati limiti, reti di media tensione in cavo aereo fino a 10 km e in conduttori nudi fino a 5 km; le reti interrate sono soggette a DIL senza limiti di estensione. Per le opere di connessione di impianti rinnovabili in aree individuate dalla Regione ai sensi del d.lgs. 199/2021 non opera il limite di 10 km.
Sono inoltre consentiti:
- la sostituzione dei sostegni esistenti anche con variazioni in altezza, senza limiti, per ragioni tecniche;
- interventi di rinnovo e ricostruzione di reti interrate di media tensione senza variazione di tracciato in regime di edilizia libera;
- modifiche e ampliamenti di cabine elettriche esistenti, nonché la nuova costruzione di cabine secondarie di pubblica utilità su aree private, mediante autocertificazione;
- in caso di alto rischio di perdita del servizio dovuto a guasto o deterioramento della rete di media tensione, nuove reti e nuovi impianti necessari al ripristino del servizio, anche con derivazioni da rami di rete in esercizio, in regime di autocertificazione.
La DIL è presentata al Comune competente per territorio; per interventi che interessano più Comuni, ciascun Comune valuta la parte di propria competenza. Alla DIL si applica il silenzio-assenso se non interviene diniego nei termini previsti dalle linee guida nazionali.
Regole urbanistiche ed edilizie per gli interventi semplificati
Gli interventi soggetti a DIL e ad autocertificazione sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, purché il tecnico asseveri la non contrarietà agli strumenti urbanistici vigenti o in corso di approvazione, la compatibilità con gli insediamenti esistenti e gli usi ammessi, il rispetto della disciplina paesaggistica e ambientale e il rispetto della normativa su elettromagnetismo, terre e rocce da scavo e norme tecniche per le costruzioni. Le linee interrate devono essere realizzate preferibilmente sul sedime delle infrastrutture stradali.
Per le cabine elettriche in aree pubbliche, considerate opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, la realizzazione è compatibile con qualsiasi destinazione urbanistica, salvo aree tutelate ex art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e siti UNESCO; per tali opere non è richiesto permesso di costruire o altro titolo edilizio. Per reti e impianti di media e bassa tensione non è richiesto il deposito dei calcoli strutturali.
Sanzioni e ripristino
L’esecuzione di opere senza preventiva Autorizzazione Unica o altro titolo abilitativo, oppure in difformità dagli stessi, comporta una sanzione amministrativa da 1.032 a 10.329 euro a carico del gestore, dell’esecutore e del direttore dei lavori. In caso di abuso o decadenza resta fermo l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi; in caso di inerzia l’amministrazione provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente. La disciplina delle sanzioni amministrative segue la legge regionale n. 21/1984.
Disposizioni transitorie, controllo e abrogazione
Per i procedimenti di Autorizzazione e DIL già in corso alla data di entrata in vigore, il gestore può presentare entro 30 giorni una nuova istanza di Autorizzazione Unica o una nuova DIL secondo la nuova disciplina e le linee guida nazionali.
L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della legge; la Giunta riferisce ogni tre anni con una relazione sullo stato di attuazione e sulle misure di semplificazione adottate.
Dalla data di entrata in vigore è abrogata la legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURERT.
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