L.R. Emilia-Romagna 7/2023
ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2023. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Emilia-Romagna n. 7/2023 semplifica il quadro normativo con abrogazioni di leggi e disposizioni regionali non più operative e con vari adeguamenti su edilizia, trasporti, sanità, terzo settore, CORECOM, Difensore civico e revisori. Le abrogazioni operano solo per il futuro, salvo procedimenti in corso alla data di entrata in vigore.
Abrogazioni e adeguamenti normativi regionali collegati alla sessione europea 2023
Abrogazioni e adeguamenti normativi collegati alla sessione europea 2023
La legge regionale Emilia-Romagna n. 7 del 12 luglio 2023 interviene in modo trasversale sul corpus normativo regionale, con finalità di semplificazione, coordinamento e aggiornamento. Contiene sia abrogazioni di disposizioni non più operative sia modifiche puntuali a leggi regionali in materia di edilizia, urbanistica, partecipazione all’Unione europea, trasporti, sanità, terzo settore e organi regionali di garanzia.
Finalità e quadro generale
Il provvedimento è adottato per migliorare la qualità della legislazione regionale, in coerenza con la normativa regionale sulla semplificazione e con il principio europeo di revisione periodica della regolazione (REFIT). L’intervento mira soprattutto a eliminare norme già implicitamente abrogate o comunque non più applicate e ad adeguare la disciplina regionale a sopravvenute esigenze normative.
Abrogazioni e regime degli effetti
La legge dispone l’abrogazione delle leggi e delle singole disposizioni elencate nell’allegato A. Tali abrogazioni non incidono sui procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, inclusi:
- procedimenti sanzionatori;
- procedimenti relativi all’esecuzione di impegni di spesa.
Resta inoltre fermo il principio per cui l’abrogazione non determina la reviviscenza delle norme precedentemente modificate o abrogate: restano quindi salvi gli effetti delle modifiche normative già apportate dalle disposizioni ora abrogate.
Adeguamenti in materia di edilizia e governo del territorio
La disciplina edilizia viene aggiornata introducendo, tra gli interventi assentibili senza configurare nuova volumetria o mutamento di destinazione d’uso, le vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA). La norma precisa che tali strutture devono:
- avere funzione temporanea di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento acustico ed energetico, riduzione delle dispersioni termiche e parziale impermeabilizzazione;
- non creare spazi stabilmente chiusi;
- favorire la microaerazione naturale;
- avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre l’impatto visivo e non modificare le linee architettoniche.
In materia di tutela paesaggistico-culturale, viene riformulata una parte dell’allegato della legge regionale sull’edilizia, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, precisando le esclusioni per gli edifici situati in specifiche aree tutelate.
Investimenti produttivi e localizzazione in area rurale
La legge interviene sulla disciplina degli accordi per l’insediamento e lo sviluppo di investimenti produttivi. Se la pianificazione urbanistica non individua aree urbanizzate sufficienti o idonee, l’insediamento può essere localizzato in area rurale, salvo le aree classificate come ambiti agricoli di rilievo paesaggistico e nel rispetto della pianificazione paesaggistica e ambientale.
La disciplina richiede inoltre che:
- il nuovo insediamento sia localizzato nel rispetto della legge regionale sul governo del territorio;
- si applichi il procedimento di accordo di programma in variante, con termini dimezzati, salvo un termine di 30 giorni espressamente mantenuto;
- non sia utilizzato il titolo abilitativo edilizio ordinario;
- l’accordo disciplini il reperimento completo delle dotazioni territoriali e lo scomputo dal contributo di costruzione secondo la disciplina vigente.
Partecipazione della Regione all’Unione europea
La legge aggiorna la disciplina regionale sulla partecipazione all’Unione europea, ridefinendo la sessione europea annuale e il relativo rapporto conoscitivo della Giunta.
La Giunta presenta ogni anno, preferibilmente entro febbraio, il rapporto conoscitivo sulla partecipazione regionale alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti UE. Entro gennaio l’Assemblea legislativa avvia la sessione europea per esaminare congiuntamente:
- il programma di lavoro annuale della Commissione europea;
- la relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento UE.
È prevista una fase di informazione e partecipazione rivolta a cittadini, enti locali e portatori di interesse, anche tramite strumenti informatici. La sessione può essere conclusa con una risoluzione dell’Assemblea contenente indirizzi sulle iniziative di interesse regionale, da trasmettere anche alle istituzioni europee e nazionali indicate dalla legge.
Trasporti e competizioni su strada
La disciplina delle autorizzazioni per competizioni sportive su strada viene riordinata attribuendo la competenza:
- ai Comuni, per le competizioni su strade comunali o vicinali di un solo comune;
- alla Città metropolitana di Bologna e alle Province negli altri casi.
Per competizioni che coinvolgono più province o, per gare atletiche/ciclistiche e con animali o veicoli a trazione animale, più regioni, l’autorizzazione o il nulla osta sono rilasciati dall’ente del luogo di partenza o del primo ingresso in Emilia-Romagna, d’intesa con gli altri enti interessati. Sono fissati termini specifici per il nulla osta degli enti proprietari delle strade e si prevede il silenzio-assenso dopo 15 giorni, salvo i casi soggetti al diverso termine previsto dal Codice della strada.
Ciclabilità e contributi regionali
La normativa sulla ciclabilità viene aggiornata includendo espressamente le cargo bike, anche a pedalata assistita, tra gli strumenti e le attrezzature considerate dalla legge regionale. Inoltre, ai contributi regionali possono accedere anche persone fisiche residenti in Emilia-Romagna, quando ciò avvenga nell’ambito di specifiche misure di finanziamento statali e tramite appositi bandi regionali.
Sanità e organizzazione del servizio sanitario regionale
In ambito sanitario, la legge interviene sulla disciplina degli incarichi di direzione di struttura complessa della dirigenza sanitaria, rinviando ai criteri e alle procedure previsti dalla legge regionale e precisando che la commissione include, oltre al direttore sanitario, anche il direttore scientifico.
Viene inoltre adeguata la disciplina del Piano integrato di attività e organizzazione delle aziende sanitarie, qualificandolo come documento programmatico triennale redatto secondo le indicazioni regionali e in coerenza con la normativa statale sul PIAO. Conseguentemente, anche la disciplina della programmazione/performance del personale viene coordinata con il nuovo riferimento al Piano integrato di attività e organizzazione.
Terzo settore e amministrazione condivisa
La legge apporta varie modifiche alla disciplina regionale sul terzo settore, l’amministrazione condivisa e la cittadinanza attiva. In particolare:
- elimina alcuni riferimenti specifici a organizzazioni filantropiche e di volontariato in diversi passaggi normativi;
- precisa che la disciplina regionale riguarda le forme di rappresentanza degli enti del Terzo settore presso la Regione e le altre autonomie locali, nonché le sedi di confronto;
- coordina i richiami al nuovo Codice dei contratti pubblici del 2023;
- ribadisce che le attività degli organismi unitari devono svolgersi nel rispetto delle previsioni statutarie dei singoli enti.
Inoltre, nel sistema regionale di promozione del terzo settore, alcuni riferimenti passano da una formulazione che valorizzava il “riconoscere” a una più generale formula del “promuovere”, con abrogazione di una specifica lettera e di un intero comma.
Case e studi delle persone illustri
La disciplina regionale sulle “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” viene affinata per includere anche luoghi che, per le loro caratteristiche, siano prioritariamente e totalmente dedicati alla promozione del personaggio e, in taluni casi, abbiano le caratteristiche di museo monografico. Viene anche precisato il coordinamento con la disciplina statale sui beni culturali e paesaggistici.
CORECOM, Difensore civico e Collegio dei revisori
Per il CORECOM regionale, sono modificati i compensi/parametri relativi alla composizione e al funzionamento, con applicazione dalla prima elezione successiva all’entrata in vigore della legge.
Per il Difensore civico regionale è ridotto da 60 a 45 il valore previsto dalla norma, con applicazione dalla prima elezione successiva.
Per il Collegio regionale dei revisori dei conti, la legge introduce regole più puntuali sul sorteggio dei nominativi: per il nuovo collegio si estraggono tre nominativi e si procede a ulteriori estrazioni in caso di mancanza dei requisiti di uno o più estratti o di cessazione anticipata di componenti già nominati. Vengono inoltre modificati alcuni parametri numerici relativi al funzionamento dell’organo.
Decorrenza e limiti temporali
Le disposizioni di abrogazione operano dalla data di entrata in vigore della legge, ma non incidono sui procedimenti già in corso. Alcune modifiche specifiche ai regolamenti di organi regionali, come CORECOM e Difensore civico, si applicano solo dalla prima elezione successiva all’entrata in vigore della legge.
Obsolescenza
La legge non è obsoleta: è un atto recente, ancora funzionale al coordinamento e all’aggiornamento della normativa regionale Emilia-Romagna.
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