Deliberazione n. 425 del 04/07/2024
Provvedimento del 4 luglio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited su segnalazione della persona interessata, che temeva la diffusione su Instagram di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’Autorità, richiamata la disciplina speciale dell’art. 144-bis del Codice privacy, aveva già ingiunto alla piattaforma di adottare misure immediate per impedire la diffusione del contenuto e di conservarne eventuali copie in chiaro solo per finalità probatorie per dodici mesi. La decisione finale è una ratifica dell’operato del dirigente competente, adottato in via d’urgenza entro il termine previsto.
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica del provvedimento urgente su segnalazione di revenge porn relativo alla diffusione di materiale sessualmente esplicito su Instagram
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di provvedimento urgente su segnalazione di revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy, avente a oggetto il rischio di diffusione su Instagram di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo
Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018. La base specifica dell’intervento è l’art. 144-bis del Codice, introdotto dal d.l. 139/2021 conv. in l. 205/2021, che attribuisce al Garante un potere di intervento rapido nelle ipotesi di c.d. revenge porn. La norma prevede che chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, possa segnalare il fondato motivo di ritenere che contenuti sessualmente espliciti siano oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione su piattaforme digitali senza consenso. È inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare un provvedimento urgente, soggetto a successiva ratifica dell’Autorità.
Segnalazione e attività istruttoria
La persona interessata ha chiesto l’intervento del Garante presso la piattaforma Instagram. A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato il provvedimento n. 305 del 26 giugno 2024. Il testo dà atto anche della trasmissione della determinazione al gestore della piattaforma e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000.
Misure urgenti disposte
Con il provvedimento urgente sono state ordinate due misure principali:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, con modalità idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Decisione del Garante
Nella riunione del 4 luglio 2024 il Garante, relatore il presidente prof. Pasquale Stanzione, ha ratificato il provvedimento n. 305/2024 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento finale non irroga una sanzione amministrativa, ma conferma le misure urgenti adottate per prevenire la diffusione del contenuto segnalato e preservarne eventuale rilevanza probatoria.
Punti principali
Presupposto normativo e competenza del Garante
Il provvedimento si fonda sull’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare il fondato rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, siano inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso. La norma attribuisce al Garante il potere di decidere entro quarantotto ore dalla segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Provvedimento urgente adottato dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, ha adottato in via d’urgenza il provvedimento n. 305 del 26 giugno 2024. Sono state disposte misure immediate per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulla piattaforma Instagram, trasmesso in formato hash, e la conservazione per dodici mesi di eventuali copie acquisite in chiaro, a soli fini probatori e con modalità idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Destinatari e adempimenti richiesti
Le misure sono state indirizzate a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, gestori della piattaforma indicata dalla persona interessata. Il provvedimento è stato trasmesso il 26 giugno 2024 al gestore della piattaforma, che ha presentato osservazioni ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000.
Esito finale del procedimento
Nella riunione del 4 luglio 2024 il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il provvedimento urgente già adottato dal dirigente competente. Il testo non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma l’efficacia delle misure di blocco/prevenzione della diffusione e di conservazione probatoria disposte in urgenza.
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