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Messaggio

Messaggio numero 2554 del 08-06-2016

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento fornisce istruzioni operative per riconoscere e gestire gli sgravi contributivi collegati ad assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012 di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, in applicazione della legge di stabilità 2015. Disciplina inoltre la gestione delle note di rettifica, gli adempimenti dei datori di lavoro, i termini per le istanze e le regole particolari per gli apprendisti assunti ai sensi dell’abrogato art. 7, co. 4, D.lgs. 167/2011.

Gestione degli sgravi contributivi per assunzioni da liste di mobilità e apprendisti ex art. 7, co. 4, D.lgs. 167/2011

Sgravi contributivi per lavoratori iscritti nelle liste di mobilità

Il documento disciplina la gestione degli sgravi contributivi riconosciuti ai datori di lavoro che hanno assunto, entro il 31 dicembre 2012, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. L’intervento si colloca nel contesto della mancata proroga della cosiddetta "piccola mobilità" per il 2013 e dello scioglimento della riserva contenuta nel messaggio n. 8889 del 19 novembre 2014, in attuazione dell’art. 1, comma 114, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La finalità è quella di regolare i profili contributivi connessi ai rapporti agevolati instaurati prima del 2013, evitando il recupero indebito dei benefici per i periodi effettivamente spettanti fino alla naturale scadenza del rapporto agevolato.

Quadro normativo e ambito della misura

La legge di stabilità 2015 ha previsto che ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità si applichino gli sgravi contributivi di cui agli artt. 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 35.550.000 euro.

Il documento ricorda che:

  • per l’anno 2013 non sono state prorogate le norme sulla "piccola mobilità";
  • non è stata prorogata la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori oggetto di licenziamento individuale ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
  • non sono stati prorogati neppure gli incentivi al reimpiego di tali lavoratori.

In via cautelare, l’Istituto aveva quindi anticipato al 31 dicembre 2012 la scadenza dei benefici per i rapporti agevolati instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale.

Soggetti interessati e condizioni di accesso

Sono ammessi al beneficio i datori di lavoro che, entro il 31 dicembre 2012, hanno assunto lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 148/1993.

L’espressione "hanno assunto" viene interpretata in senso estensivo: la disciplina si applica anche a:

  • proroghe di rapporti agevolati;
  • trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti agevolati;

purché tali eventi siano intervenuti entro il 31 dicembre 2012.

Restano invece esclusi dal finanziamento eventuali proroghe o trasformazioni intervenute dopo il 31 dicembre 2012. Il documento richiama in proposito il chiarimento già fornito con la circolare n. 150/2013, secondo cui non era possibile riconoscere le agevolazioni per proroghe e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2013 di rapporti agevolati instaurati prima del 2013.

Adempimenti operativi dei datori di lavoro

Per i datori di lavoro già ammessi al beneficio relativamente ad assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012 e per i quali siano state emesse note di rettifica, non è richiesto alcun adempimento: le procedure provvederanno automaticamente al ricalcolo riconoscendo l’agevolazione spettante.

Se il datore di lavoro:

  • ha esposto il tipo contribuzione agevolato ma non ha applicato la contribuzione ridotta, deve inviare un flusso regolarizzativo per recuperare l’agevolazione;
  • non ha esposto il codice tipo contribuzione agevolato, deve effettuare la variazione delle denunce UniEmens del periodo di spettanza, al fine di generare modelli di regolarizzazione a credito azienda (UniEmens-vig) o azzerare eventuali note di rettifica emesse per errata contribuzione.

Tali variazioni devono essere trasmesse entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio.

Domande di accesso non ancora presentate

I datori di lavoro che, pur avendo assunto, prorogato o trasformato entro il 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, non abbiano presentato l’istanza di accesso al beneficio, devono trasmettere la richiesta completa della documentazione necessaria alla sede Inps competente per territorio.

La domanda deve essere inviata tramite la funzionalità "Invio istanze on line" del Cassetto previdenziale aziende entro il 31 luglio 2016.

Il documento precisa inoltre che, a seguito dell’istanza:

  • le procedure non aggiornano automaticamente le caratteristiche contributive aziendali;
  • l’aggiornamento è demandato ai funzionari della sede competente;
  • le sedi devono esaminare tempestivamente le richieste e definire i ticket di verifica generati dalla procedura;
  • se il beneficio spetta, deve essere attribuito il codice di autorizzazione 5Q.

Per agevolare la gestione delle posizioni, sarà reso disponibile alle sedi un elenco delle aziende prive del codice di autorizzazione 5Q.

Codici tipo contribuzione e decorrenze

Il documento stabilisce che, a partire dalle denunce di competenza aprile 2016, cessano di avere validità i codici tipo contribuzione:

  • P5
  • P6
  • P7
  • S1
  • S2
  • S3
  • J4
  • K4

Inoltre, viene precisato che:

  • per i codici P6, P7, S2 e S3, la procedura calcolerà l’aliquota piena a partire dalla competenza gennaio 2014;
  • per i codici P5 e S1, l’aliquota piena sarà calcolata a partire dalla competenza luglio 2014;
  • per i codici J4 e K4 si rinvia all’ultimo paragrafo dedicato agli apprendisti.

Note di rettifica e controlli

Per le note di rettifica già presenti negli archivi dell’Istituto, il documento distingue più ipotesi.

Le note di rettifica generate per i codici P5-P6-P7-S1-S2-S3 in periodi per i quali l’agevolazione non può essere riconosciuta vengono, previo ricalcolo, emesse e notificate ai datori di lavoro. Se sussistono situazioni che legittimano un differimento del termine finale di godimento del beneficio, il datore di lavoro deve segnalarle tramite la funzione "Contatti" del Cassetto previdenziale Aziende, selezionando l’oggetto "Note di rettifica"; la sede competente adotterà i provvedimenti necessari per rendere fruibile il beneficio per il periodo spettante.

Per le note di rettifica con competenza 01/2013-06/2014:

  • in presenza del codice di autorizzazione 5Q, vengono ricalcolate centralmente e, in assenza di addebiti o accrediti per altra causa, azzerate;
  • in assenza del codice 5Q, vengono sospese in attesa dei controlli e dell’aggiornamento delle caratteristiche contributive aziendali da parte delle sedi.

Se i controlli hanno esito negativo e il codice 5Q non viene attribuito, le note devono essere ricalcolate dall’operatore di sede; l’emissione e la notifica al datore di lavoro avverranno automaticamente tramite procedura. Tali addebiti possono essere contestati secondo le consuete modalità.

Il diritto all’agevolazione è subordinato alla regolarità contributiva aziendale, nel rispetto dei commi 1175 e 1176 dell’art. 1 della legge n. 296/2006. Inoltre, le sedi effettueranno controlli sistematici sulla spettanza e sulla durata della fruizione, utilizzando banche dati, controlli incrociati e le procedure dell’unità organizzativa Verifica amministrativa.

Apprendisti assunti ex art. 7, co. 4, D.lgs. 167/2011

Il documento affronta anche il caso degli apprendisti assunti ai sensi dell’abrogato art. 7, comma 4, del D.lgs. 167/2011, cioè apprendisti precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo e iscritti nelle liste di mobilità.

A causa della mancata proroga delle norme sulla "piccola mobilità", era stata sospesa anche l’elaborazione delle denunce contributive relative a tali rapporti. In base all’art. 1, comma 114, della legge di stabilità 2015, torna però possibile usufruire del regime contributivo previsto per questa tipologia di lavoratori.

Per la gestione operativa si rinvia alle regole già richiamate per gli altri lavoratori, con alcune specificazioni:

  • in caso di mancato riconoscimento dell’aliquota agevolata prevista dalla circolare n. 128/2012, per i primi 18 mesi dalla data di assunzione la contribuzione complessiva è pari al 15,84%: 10% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico del dipendente;
  • se il mancato riconoscimento dipende dall’irregolarità contributiva, agli apprendisti si applica l’aliquota prevista per questa tipologia di rapporto a decorrere dal 19° mese, in coerenza con il messaggio n. 11761 del 22 luglio 2013;
  • se il mancato riconoscimento dipende dall’assenza del codice di autorizzazione 5Q, i funzionari di sede devono aggiornare le caratteristiche contributive aziendali.

Qualora l’agevolazione non spetti, il datore di lavoro deve, entro il termine assegnato dalla sede, variare la denuncia individuale indicando nuova qualifica e tipo contribuzione, così da consentire il calcolo dell’aliquota effettivamente dovuta. Lo stesso adempimento è richiesto anche quando il rapporto, pur non essendo agevolabile ai sensi dell’abrogata norma, possieda comunque i requisiti per il regime speciale dell’apprendistato.

In caso di mancato adempimento, sarà necessario avviare un accesso ispettivo per qualificare il rapporto di lavoro e definire la contribuzione dovuta.

Indicazioni finali sui termini di fruizione

Il documento richiama infine alcuni termini utili per la determinazione del periodo di godimento del beneficio:

  • per un’assunzione a tempo indeterminato effettuata a dicembre 2012, giugno 2014 è individuato come ultima data utile per la fruizione del beneficio, in quanto l’agevolazione spetta per 18 mesi;
  • per le assunzioni a tempo determinato e le trasformazioni a tempo indeterminato, il termine finale è rappresentato dalla competenza di dicembre 2013, corrispondente a 12 mesi dall’ultima data utile per l’assunzione o la trasformazione.

Il documento si chiude con il rinvio alle note esplicative richiamate nel testo per gli ulteriori dettagli interpretativi e operativi.

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