Circolare INAIL n. 74 del 16 dicembe 2008
Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’adeguamento dei tassi di interesse in seguito alla decisione della BCE del 4 dicembre 2008, con decorrenza 10 dicembre 2008. Il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema è fissato al 2,50%; da tale valore derivano il nuovo tasso dell’8,50% per rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e accessori e l’8,00% per il calcolo delle sanzioni civili. La nuova misura si applica alle istanze presentate dal 10 dicembre 2008 e, per quelle anteriori, solo se il piano non è ancora stato comunicato o viene comunicato dal 10 dicembre 2008 in poi.
Modifica del tasso di interesse per rateazioni, dilazioni e sanzioni civili sui premi INAIL
Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione
La circolare INAIL comunica l’aggiornamento dei tassi di interesse applicabili alle rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e accessori, nonché alle sanzioni civili, in conseguenza della riduzione del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema disposta dalla Banca Centrale Europea.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento si colloca nel quadro normativo richiamato in premessa, che comprende, tra gli altri:
- l’articolo 13 del decreto-legge n. 402 del 29 luglio 1981, convertito dalla legge n. 537 del 26 settembre 1981, relativo alla determinazione del tasso di interesse;
- la circolare INAIL n. 51 del 10 agosto 1982 sugli interessi per rateazioni e dilazioni;
- l’articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 318 del 14 giugno 1996, convertito dalla legge n. 402 del 29 luglio 1996, relativo alla maggiorazione del tasso di interesse;
- l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, in materia di parametri di indicizzazione;
- l’articolo 14 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, che indica il tasso ufficiale di sconto come base per la determinazione del tasso di interesse;
- le circolari ministeriali n. 31 del 25 maggio 2000 e n. 41 del 9 aprile 2001;
- la circolare INAIL n. 56 del 27 luglio 2001, relativa al nuovo sistema sanzionatorio;
- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 settembre 2005;
- il provvedimento della BCE del 4 dicembre 2008.
Nuovi tassi applicabili dal 10 dicembre 2008
A seguito della fissazione da parte della BCE del tasso minimo di partecipazione al 2,50%, con decorrenza 10 dicembre 2008, la circolare stabilisce:
- l’8,50% per l’interesse dovuto sulle rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e accessori;
- l’8,00% per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili.
La circolare precisa che tali valori sono determinati, rispettivamente, aggiungendo 6 punti percentuali e 5,5 punti percentuali al tasso minimo BCE richiamato in premessa.
Ambito di applicazione delle nuove misure
La nuova misura del tasso si applica:
- alle istanze di rateazione e dilazione presentate a partire dal 10 dicembre 2008;
- alle istanze presentate prima del 10 dicembre 2008, purché la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione;
- alle istanze presentate prima del 10 dicembre 2008 anche quando il piano sia comunicato il 10 dicembre 2008 o in data successiva.
Resta quindi decisivo, ai fini dell’applicazione del nuovo tasso, il momento della comunicazione del piano da parte della Sede, oltre alla data di presentazione dell’istanza.
Indicazioni operative
Per agevolare le operazioni di calcolo, la circolare segnala la predisposizione di un prospetto riepilogativo dei tassi fissati nell’ultimo periodo, richiamato come allegato alla circolare stessa.
Richiamo al sistema delle sanzioni civili
Per quanto riguarda le sanzioni civili, la circolare rinvia espressamente alla circolare INAIL n. 56 del 27 luglio 2001 per le modalità di applicazione del relativo tasso, confermando l’utilizzo dell’8,00% quale parametro di riferimento aggiornato.
Punti principali
Aggiornamento del tasso BCE
La BCE ha fissato al 2,50% il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema, con decorrenza dal 10 dicembre 2008. Tale variazione determina l’adeguamento dei tassi applicabili da INAIL su rateazioni, dilazioni e sanzioni civili.
Nuovo tasso per rateazioni e dilazioni
Per il pagamento rateale o dilazionato dei premi e degli accessori, il tasso di interesse è stabilito nella misura dell’8,50%, corrispondente al tasso BCE più 6 punti percentuali.
Nuovo tasso per le sanzioni civili
Per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili, il tasso è fissato all’8,00%, corrispondente al tasso BCE più 5,5 punti percentuali, secondo le modalità di applicazione richiamate dalla circolare INAIL n. 56/2001.
Decorrenza e ambito di applicazione
La nuova misura si applica alle istanze di rateazione e dilazione presentate dal 10 dicembre 2008. Si applica anche alle istanze presentate prima di tale data solo se la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione oppure se il piano venga comunicato in data 10 dicembre 2008 o successiva.
Supporto operativo
Per agevolare i calcoli, la circolare segnala la predisposizione di un prospetto riepilogativo dei tassi fissati nell’ultimo periodo, allegato alla circolare.
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