Circolare INAIL n. 79 del 19 dicembre 2008
DURC per benefici contributivi. Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 15 dicembre 2008, n. 34.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare INAIL recepisce i chiarimenti del Ministero del Lavoro del 15 dicembre 2008 in materia di DURC per la fruizione dei benefici contributivi. Vengono precisati il controllo del rispetto dei contratti collettivi, la verifica d’ufficio della regolarità contributiva, l’invito alla regolarizzazione entro 15 giorni in caso di irregolarità e le modalità di autocertificazione sull’assenza di provvedimenti definitivi in materia di tutela delle condizioni di lavoro. La circolare disciplina inoltre la transizione operativa dal precedente modulo INAIL e indica i termini per la presentazione dell’autocertificazione alla DPL.
DURC per benefici contributivi: chiarimenti ministeriali e istruzioni operative
DURC per benefici contributivi: chiarimenti e istruzioni operative
La circolare INAIL n. 79 del 19 dicembre 2008 recepisce i chiarimenti ministeriali del 15 dicembre 2008 in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai fini della fruizione dei benefici contributivi. Il documento interviene su requisiti verificabili, autocertificazioni ammesse, procedura di controllo e tempi di regolarizzazione.
Ambito normativo e finalità
La circolare si colloca nel quadro normativo del DURC e dei benefici contributivi, richiamando, tra le altre fonti, la legge n. 266/2002, il d.lgs. n. 276/2003, il d.lgs. n. 163/2006, la legge n. 296/2006, il DPR n. 445/2000 e il DM 24 ottobre 2007 sul Documento Unico di Regolarità Contributiva. Il contenuto operativo è volto a coordinare l’attività dell’INAIL con i chiarimenti ministeriali in merito ai controlli e alle dichiarazioni richieste alle imprese.
Rispetto degli accordi e contratti collettivi
Il Ministero chiarisce che il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi non può essere attestato tramite autocertificazione. La verifica di tale requisito resta affidata esclusivamente all’attività di vigilanza del personale ispettivo.
Verifica della regolarità contributiva ai fini dei benefici
La richiesta di un beneficio, presentata secondo le ordinarie procedure, vale come richiesta di verifica della sussistenza dei presupposti di regolarità contributiva. Per l’INAIL:
- per i benefici fruiti in autoliquidazione, la verifica si collega all’indicazione del codice sconto nel modello 1031;
- per i benefici soggetti a istanza, ai sensi degli articoli 20 e 24 del MAT, la verifica si collega all’invio dell’istanza alla Sede INAIL competente.
La regolarità contributiva non può essere autocertificata, poiché spetta all’Istituto accertarla d’ufficio ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del DM 24 ottobre 2007.
Irregolarità contributive e termine per la regolarizzazione
In caso di inadempienze contributive accertate e notificate con raccomandata con ricevuta di ritorno, il datore di lavoro deve essere invitato a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni prima che possa essere disposta la revoca del beneficio. La circolare conferma quindi un passaggio procedimentale obbligatorio di messa in regola preventiva.
Autocertificazione sull’assenza di provvedimenti definitivi in materia di tutela delle condizioni di lavoro
Resta invece dovuta l’autocertificazione relativa all’inesistenza di provvedimenti definitivi per violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, ovvero al decorso del termine previsto per ciascun illecito nell’allegato A del DM 24 ottobre 2007. L’autocertificazione:
- deve essere resa dall’impresa interessata;
- deve essere firmata dal legale rappresentante;
- va presentata alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente in base alla sede legale;
- va presentata una sola volta;
- deve essere compilata esclusivamente sul modulo allegato alla circolare ministeriale;
- deve essere aggiornata con tempestiva comunicazione alla stessa DPL in caso di variazioni.
Istruzioni operative e decorrenza delle nuove regole
Dal 15 dicembre 2008 non deve più essere utilizzato il modulo di autocertificazione allegato alla circolare INAIL n. 7/2008, che viene abrogato. Entro il 30 aprile 2009 devono presentare l’autocertificazione alla DPL:
- i datori di lavoro che avevano già trasmesso il precedente modulo all’INAIL e avevano già fruito di benefici contributivi INAIL;
- i datori di lavoro che intendono fruire per la prima volta di tali benefici.
Dal 1 maggio 2009, l’invio dell’autocertificazione alla DPL deve precedere la richiesta del beneficio contributivo. In sostanza, da tale data la presentazione preventiva dell’autocertificazione diviene condizione operativa necessaria prima dell’accesso al beneficio.
Punti principali
Chiarimenti ministeriali sul DURC per i benefici contributivi
La circolare richiama la circolare ministeriale n. 34 del 15 dicembre 2008, che fornisce ulteriori chiarimenti sugli adempimenti dei datori di lavoro ai fini del DURC per la fruizione dei benefici contributivi. I chiarimenti riguardano in particolare il rispetto degli accordi e contratti collettivi, la verifica dei requisiti di regolarità e il termine concesso per la regolarizzazione delle eventuali inadempienze.
Rispetto di accordi e contratti collettivi
Il Ministero precisa che il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi non può essere oggetto di autocertificazione. Tale requisito può essere verificato soltanto in sede di vigilanza dal personale ispettivo.
Verifica della regolarità contributiva e concessione dei benefici
La richiesta del beneficio secondo le procedure ordinarie equivale a richiesta di verifica della sussistenza dei presupposti per la regolarità contributiva. Per l’INAIL, ciò avviene con l’indicazione del codice sconto nel modello 1031 per i benefici fruiti in autoliquidazione e, per i benefici soggetti a istanza ai sensi degli articoli 20 e 24 MAT, con la presentazione della domanda alla Sede competente. La regolarità contributiva non è autocertificabile perché deve essere verificata d’ufficio dall’Istituto.
Regolarizzazione delle inadempienze
In presenza di inadempienze contributive accertate, da notificare con raccomandata con ricevuta di ritorno, il Ministero conferma che la ditta deve essere invitata a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni prima della revoca del beneficio.
Autocertificazione sull’assenza di provvedimenti definitivi in materia di tutela delle condizioni di lavoro
I datori di lavoro devono attestare l’inesistenza di provvedimenti definitivi per violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, ovvero il decorso del periodo previsto per ciascun illecito nell’allegato A del DM 24 ottobre 2007. L’attestazione va resa dall’impresa con apposita autocertificazione firmata dal legale rappresentante e presentata alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per la sede legale. L’autocertificazione va presentata una sola volta, usando esclusivamente il modulo allegato alla circolare ministeriale, e ogni variazione deve essere comunicata tempestivamente alla stessa DPL.
Termini di prima applicazione e istruzioni operative
In prima applicazione, l’autocertificazione deve essere presentata entro il 30 aprile 2009. Dal 15 dicembre 2008 non deve più essere utilizzato il modulo di autocertificazione allegato alla circolare INAIL n. 7/2008, che si intende abolito. Entro il 30 aprile 2009 devono presentare l’autocertificazione alla DPL sia i datori di lavoro che avevano già trasmesso il precedente modulo e avevano fruito di benefici contributivi INAIL, sia quelli che intendono fruirne per la prima volta. Dal 1 maggio 2009, l’invio dell’autocertificazione alla DPL deve precedere la richiesta del beneficio.
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