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Circolare

Circolare INAIL n. 73 del 16 dicembre 2008

Trattamento di trasferimento per il personale non dirigente. Integrazione alla circolare n. 63/2003.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare integra la precedente n. 63/2003 e chiarisce che il trattamento economico di trasferimento spetta non solo quando il trasferimento d'ufficio comporta il cambio di residenza anagrafica, ma anche quando comporta il solo mutamento della dimora abituale. Per ottenere il beneficio è necessaria una dichiarazione formale dell'interessato, resa ai sensi del DPR 445/2000, che attesti l'effettivo trasferimento della dimora abituale e l'assenza di pendolarismo. Le nuove disposizioni si applicano alle domande presentate dalla data di pubblicazione della circolare e, per i trasferimenti d'ufficio avvenuti nell'ultimo quinquennio, alle domande presentate entro sei mesi dalla notifica.

Trattamento di trasferimento per il personale non dirigente: estensione al mutamento della sola dimora abituale

Trattamento di trasferimento per il personale non dirigente

La circolare n. 73 del 16 dicembre 2008 integra la disciplina già contenuta nella circolare n. 63/2003 in materia di trattamento economico di trasferimento per il personale non dirigente. L'intervento recepisce un nuovo orientamento interpretativo del Comitato di Settore degli Enti Pubblici non Economici, coerente con l'evoluzione giurisprudenziale, e amplia i casi in cui il beneficio può essere riconosciuto.

Quadro normativo di riferimento

Il testo richiama il CCNL del 14 febbraio 2001, articolo 22, relativo al trattamento economico di trasferimento in Italia, e la circolare n. 63 dell'11 novembre 2003, che aveva disciplinato il trasferimento d'ufficio del personale delle aree, del personale di cui all'art. 15 della legge n. 88/1989, dei professionisti e dei dirigenti medici.

Estensione del beneficio al mutamento della sola dimora abituale

In precedenza, il trattamento economico di trasferimento era riconosciuto solo quando il trasferimento ad altra sede per motivi organizzativi o di servizio comportava il cambio della residenza anagrafica del dipendente. La nuova circolare supera tale impostazione e stabilisce che l'indennità spetta anche nel caso in cui il dipendente trasferito abbia mutato la sola dimora abituale, senza modificare la residenza anagrafica.

Presupposti e documentazione richiesta

Rimangono fermi i criteri già previsti dalla circolare n. 63/2003, ma per la corresponsione del trattamento è necessario dimostrare:

  • l'avvenuto trasferimento della dimora abituale;
  • l'assenza di pendolarismo tra la nuova sede di lavoro e la precedente residenza o dimora.

La prova deve essere acquisita mediante dichiarazione formale dell'interessato, resa ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, utilizzando il modulo allegato alla circolare. La richiamata norma evidenzia che dichiarazioni mendaci possono comportare responsabilità penalmente rilevanti.

Ambito temporale di applicazione

Le nuove disposizioni si applicano:

  • alle richieste di beneficio presentate dalla data di pubblicazione della circolare;
  • al personale trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio, purché la domanda sia presentata entro il termine di decadenza di sei mesi dalla notifica della circolare.

Diffusione interna

La circolare prevede la comunicazione a tutto il personale con le modalità indicate nella circolare n. 3/1973. È inoltre segnalata la presenza di un allegato contenente il modulo da utilizzare per la dichiarazione richiesta.

Punti principali

Integrazione della disciplina sul trattamento di trasferimento

La circolare interviene a integrazione della n. 63/2003 e del CCNL del 14 febbraio 2001, art. 22, precisando che il trattamento economico di trasferimento non è limitato ai casi di cambio della residenza anagrafica. Alla luce del nuovo orientamento del Comitato di Settore degli Enti Pubblici non Economici e dell'evoluzione giurisprudenziale, il beneficio va riconosciuto anche quando il dipendente trasferito per motivi organizzativi o di servizio abbia modificato soltanto la dimora abituale.

Presupposti per la corresponsione del beneficio

Resta fermo quanto già previsto dalla circolare n. 63/2003, ma l'erogazione è subordinata a un presupposto essenziale: la prova del trasferimento della dimora abituale e dell'assenza di pendolarismo tra la nuova sede di lavoro e la precedente residenza/dimora. Tale prova deve essere fornita mediante dichiarazione formale dell'interessato, resa ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, utilizzando il modulo allegato alla circolare.

Ambito di applicazione e termini

Le nuove disposizioni si applicano ai dipendenti che presentino domanda di beneficio a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare. Inoltre, sono interessati anche i dipendenti trasferiti d'ufficio nell'ultimo quinquennio, purché presentino domanda entro il termine di decadenza di sei mesi dalla notifica della circolare.

Diffusione e comunicazione

La circolare dispone che il contenuto sia portato a conoscenza di tutto il personale con le modalità previste dalla circolare n. 3/1973.

Testo integrale

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