Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 12/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, 1) del decreto -OMISSIS- del 17 novembre 2025, notificato alla ricorrente in data 2 dicembre 2025, di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionale n. -OMISSIS- rilasciato dalla Questura di Palermo in data 11 settembre 2024 (in titolo di soggiorno per motivi familiari o di lavoro subordinato; 2) degli atti presupposti, preordinati o consequenziali e/o comunque connessi del relativo procedimento impugnato e per ogni ulteriore statuizione.

Giustizia amministrativa202502375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionale in permesso per motivi familiari o di lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto con cui l'amministrazione ha respinto l'istanza di conversione del permesso di soggiorno. Ha chiesto anche la sospensione cautelare dell'efficacia del diniego. Il provvedimento amministrativo risulta fondato, tra l'altro, sulla presenza di precedenti penali; in particolare, la ricorrente è stata condannata con sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Milano del 25 ottobre 2016 per il reato previsto dall'art. 3, comma 2, n. 3, della legge n. 75 del 1958, consistente nell'aver messo a disposizione un'abitazione per l'esercizio della prostituzione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di una prognosi favorevole di accoglimento del ricorso. Il Collegio ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, il reato per il quale la ricorrente è stata condannata costituisca automaticamente motivo ostativo al rilascio di qualsiasi titolo di soggiorno. La valutazione è stata espressa anche a prescindere dalle ulteriori pendenze e precedenti richiamati nel provvedimento. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio cautelare, liquidate in euro 1.000,00, oltre IVA, CPA e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare proposta in via incidentale; la domanda è stata respinta per l'assenza di una prognosi favorevole sul ricorso.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ... o che risulti condannato ... per reati ... diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite

    Il TAR ha ritenuto automaticamente ostativo al rilascio di qualsiasi titolo di soggiorno il reato per cui la ricorrente è stata condannata, consistente nella messa a disposizione di un'abitazione per l'esercizio della prostituzione.

  • art. 3, comma 2, n. 3, l. n. 75/1958

    È la disposizione incriminatrice applicata nella sentenza irrevocabile richiamata dal TAR quale titolo della condanna per aver messo a disposizione l'abitazione per l'esercizio della prostituzione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata e per disporre l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Ai fini della valutazione cautelare dell'impugnazione di un diniego di rilascio o conversione del titolo di soggiorno, la condanna irrevocabile per un reato ritenuto automaticamente ostativo dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 esclude una prognosi favorevole di accoglimento del ricorso.
  • Quando il reato ostativo è ritenuto automaticamente preclusivo del rilascio di qualsiasi titolo di soggiorno, la presenza di ulteriori pendenze o precedenti non è decisiva per negare la tutela cautelare.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.