Ordinanza n. 16331/2026 - Roma, Sezione 3Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha deciso la domanda sul silenzio né le censure nel merito. Ha ritenuto opportuno acquisire una relazione dal Ministero sui fatti di causa, con particolare riferimento alle censure dedotte, ordinandone il deposito entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Ha fissato la prosecuzione della camera di consiglio al 12 gennaio 2027.
Atto impugnato: silenzio serbato dal Ministero della salute sull’istanza telematica presentata nel novembre 2025 per il riconoscimento in Italia del titolo odontoiatrico
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento del Ministero della salute sull’istanza presentata telematicamente nel novembre 2025 per ottenere, ai sensi della direttiva 2005/36/CE e del d.lgs. 206/2007, il riconoscimento in Italia del titolo odontoiatrico conseguito in Polonia e già riconosciuto in Portogallo. L’ordinanza non riporta il dettaglio delle censure dedotte.
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