L.R. Abruzzo 4/2018
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo n. 4/2018 proroga numerosi termini in materia edilizia, commercio, demanio marittimo e altre discipline regionali, e interviene su ARIC, personale, controlli degli enti regionali, protezione civile, ristoranti tipici, funzioni urbanistico-edilizie e alcuni procedimenti amministrativi. Prevede anche abrogazioni e chiarimenti interpretativi. È entrata in vigore il 25 gennaio 2018; alcune misure riguardano scadenze ormai concluse.
Proroghe di termini e modifiche urgenti a varie leggi regionali abruzzesi
Proroghe di termini e ulteriori disposizioni urgenti
La legge regionale Abruzzo n. 4 del 2018 interviene in modo eterogeneo su una serie di termini legislativi, su alcuni assetti organizzativi regionali e su disposizioni settoriali già vigenti. Il provvedimento opera esclusivamente nell’ambito della Regione Abruzzo e, per la parte di proroghe, molte previsioni risultano oggi riferite a scadenze ormai spirate.
Proroghe di termini settoriali
La legge posticipa o aggiorna diversi termini previsti da precedenti leggi regionali:
- nel settore edilizio, proroga al 31 dicembre 2018 il termine già fissato al 31 dicembre 2017 per l’applicazione della disciplina regionale di sostegno al comparto;
- in materia finanziaria e di interventi collegati alla L.R. 15/2004, proroga al 30 settembre 2017 un termine che era fissato al 30 settembre 2016 e al 31 dicembre 2018 un termine già previsto al 31 dicembre 2017;
- per il demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative, estende al 2018 una previsione prima riferita all’anno 2017;
- nella disciplina finanziaria 2013, proroga al 31 dicembre 2019 un termine prima fissato al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2018 un ulteriore termine già fissato al 31 dicembre 2017;
- in materia di commercio, sposta al 31 dicembre 2021 il termine che era fissato al 20 maggio 2018.
Centrale unica di committenza regionale e ARIC
La legge modifica la L.R. 34/2016, rafforzando il ruolo dell’ARIC e disciplinando una fase transitoria di riorganizzazione.
In particolare prevede che, nelle more della riorganizzazione strutturale e funzionale dell’Agenzia, il Presidente della Giunta regionale nomini un Commissario straordinario con compiti transitori e speciali per rendere operativa l’ARIC rispetto alle nuove funzioni attribuite dalla legge. Il Commissario cura la costituzione e l’insediamento della Centrale Unica di Committenza, della Stazione Unica Appaltante e del Soggetto Aggregatore regionale, nonché l’avvio delle relative attività. Gli eventuali emolumenti del Commissario sono a carico dell’Agenzia.
La modifica del regolamento dell’Agenzia è approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale della Giunta, sentito il Commissario straordinario e sulla base del piano operativo sui fabbisogni.
In sede di prima applicazione, l’ARIC è autorizzata ad assumere il personale necessario, previa modifica del proprio regolamento, verifica delle compatibilità finanziarie e di bilancio e nel rispetto dei limiti di spesa e dei requisiti statali.
Le funzioni di Stazione Unica Appaltante Abruzzo e di soggetto aggregatore regionale sono attribuite a una specifica struttura regionale individuata con deliberazione di Giunta. Inoltre, le autorizzazioni di spesa previste dalla legge sono interpretate come finalizzate esclusivamente alle nuove e ulteriori funzioni attribuite all’ARIC.
Infrastrutture sportive e contributi nel cratere aquilano
Per gli interventi della L.R. 41/2011, la disciplina sulla revoca dei contributi viene modificata: il contributo è soggetto alla conclusione dei lavori entro ventiquattro mesi dalla sua erogazione, anziché entro sessanta mesi dall’avvio dei lavori. La modifica incide quindi sulla tempistica di realizzazione delle opere finanziate.
Protezione civile e reclutamento del personale
Nell’ambito della L.R. 27/2016, prima di procedere alle selezioni per il personale deve essere verificata prioritariamente l’applicabilità dell’articolo 20 del d.lgs. 75/2017, previa ricognizione del personale potenzialmente interessato e delle esigenze professionali da reclutare.
Inoltre, la relativa previsione finanziaria è aggiornata con riferimento al termine entro il 30 giugno 2018.
Organizzazione del Consiglio regionale e organi di controllo degli enti regionali
La legge riscrive la disciplina della dotazione organica delle segreterie del Consiglio regionale, stabilendo che essa sia determinata nei limiti finanziari della tabella C, tenendo conto del livello economico iniziale delle categorie e della speciale indennità sostitutiva prevista dall’articolo 10.
È inoltre previsto che, nel rispetto dei limiti di spesa e del tetto di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, siano autorizzate, oltre alle assunzioni già previste, anche altre forme di reclutamento previste dalla legislazione vigente.
Contestualmente sono abrogate varie disposizioni pregresse relative all’organizzazione del Consiglio regionale e ad altre norme finanziarie obsolete.
Per gli organi di controllo degli enti regionali, la nomina è attribuita al Consiglio regionale tramite avvisi pubblici distinti ed è riservata ai revisori legali iscritti alla Fascia 3 dell’elenco dei revisori degli enti locali. Ogni soggetto può essere assegnato a un solo organo di controllo. La disciplina non si applica ai collegi sindacali delle ASL designati ai sensi della normativa sanitaria statale. Le nomine non ancora espletate alla data di entrata in vigore della norma devono essere effettuate secondo le nuove regole e viene soppresso l’elenco regionale dei componenti degli organi di controllo.
Ristoranti tipici abruzzesi: decorrenza della legge di valorizzazione
La legge interviene sulla legge istitutiva dei “ristoranti tipici dell’Abruzzo”, stabilendo che l’entrata in vigore resta collegata alla pubblicazione sul BURAT, mentre l’efficacia delle disposizioni decorre solo dalla pubblicazione dell’esito positivo dell’esame della Commissione europea sulla compatibilità del progetto di marchio collettivo. Si tratta quindi di una disciplina con efficacia condizionata.
Interpretazione autentica sulle funzioni urbanistico-edilizie
La disposizione interpretativa chiarisce che, nel trasferimento alla Regione delle funzioni di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia previsto dalla L.R. 32/2015, sono ricomprese anche le ulteriori funzioni di cui all’articolo 44 della L.R. 11/1999, incluse quelle richiamate dalle lettere b) e c) e dai commi successivi indicati nella norma.
Guide speleologiche e modifiche alla legge europea regionale 2017
La legge corregge una previgente disciplina sulle guide speleologiche e sostituisce il riferimento al “collegio” con quello al “Consiglio”. Inoltre chiarisce che alle guide speleologiche provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea, non iscritte negli albi di altre Regioni o Province autonome e intenzionate a esercitare in Abruzzo stabilmente, temporaneamente o anche saltuariamente, si applicano le regole del d.lgs. 206/2007 sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Tali soggetti restano comunque tenuti agli altri adempimenti indicati dal Collegio per la tutela professionale.
Procedimenti amministrativi e termini di risposta
La legge riduce da venti a dieci giorni il termine previsto dall’articolo 21, comma 5, della L.R. 68/2012.
Disposizioni finanziarie, clausola di neutralità ed entrata in vigore
Il provvedimento dichiara che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT; nel testo fornito risulta pubblicata il 24 gennaio 2018 ed entrata in vigore il 25 gennaio 2018.
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