L.R. Abruzzo 1/2018
Norme per la valorizzazione e promozione dei ristoranti tipici dell'Abruzzo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina, in Abruzzo, la promozione della ristorazione tradizionale di qualità tramite il marchio collettivo “Ristorante tipico d’Abruzzo”, riservato agli esercizi che rispettano specifici requisiti su prodotti, filiera corta e informazione al consumatore. L’efficacia è subordinata all’esito positivo dell’esame della Commissione europea ai sensi della direttiva 2015/1535.
Valorizzazione e promozione dei ristoranti tipici abruzzesi mediante marchio collettivo
Valorizzazione e promozione dei ristoranti tipici d’Abruzzo
La legge regionale abruzzese mira a sostenere la ristorazione tradizionale di qualità e la cultura enogastronomica del territorio, attraverso l’istituzione di un marchio collettivo regionale. La disciplina opera solo in Abruzzo e riguarda esclusivamente gli esercizi di ristorazione che preparano e somministrano pasti e bevande per consumo immediato.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione interviene, nel rispetto delle competenze in materia di turismo e di valorizzazione delle produzioni agroalimentari e zootecniche, per promuovere iniziative a tutela della ristorazione tradizionale e dei consumatori. Le disposizioni si applicano solo ai ristoranti tradizionali appartenenti alla categoria “ristoranti” del codice 56.10 NACE Rev. 2, regolarmente autorizzati ai sensi dell’art. 64 del d.lgs. 59/2010.
Marchio collettivo e rapporti con l’Unione europea
Il marchio collettivo regionale è denominato “Ristorante tipico d’Abruzzo”. La Giunta regionale è autorizzata a notificare preventivamente la legge alla Commissione europea per verificarne la compatibilità con il diritto dell’Unione e con il mercato interno, secondo la direttiva 2015/1535. Sempre la Giunta, nel rispetto del termine sospensivo previsto da tale direttiva, predispone e approva il disciplinare di uso del marchio. Gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi alla notifica, al disciplinare e al registro spettano al Dipartimento regionale competente in materia di turismo.
Registro dei ristoranti tipici d’Abruzzo
Presso il Dipartimento regionale competente in materia di turismo è istituito un registro pubblico dei “Ristoranti tipici d’Abruzzo”. L’iscrizione è riservata agli operatori dell’Unione europea che rientrano nell’ambito applicativo della legge e che abbiano ottenuto il riconoscimento all’uso del marchio. L’iscrizione è volontaria; l’operatore può chiedere in qualsiasi momento la cancellazione, con conseguente perdita del diritto all’uso del marchio.
Requisiti per l’attribuzione del marchio
Il marchio può essere concesso agli operatori che dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal disciplinare regionale. I requisiti riguardano tre profili principali:
- uso di prodotti agroalimentari tradizionali, DOP, IGP, DOC, DOCG dell’Abruzzo, prodotti biologici, Presidi Slow Food e prodotti con marchio “Qualità controllata dalla Regione Abruzzo”;
- valorizzazione della filiera corta, mediante indicazione anche quantitativa degli ingredienti, della provenienza geografica di fornitori o produttori e, inoltre, autoproduzione o ricerca di prodotti del territorio o dell’area di attività del ristorante a km 0;
- informazione al consumatore sulla qualità territoriale, con menu e carta dei vini separati che indichino chiaramente preparazione e composizione dei piatti, oltre alle informazioni sui luoghi di produzione degli alimenti e sugli aspetti storici delle produzioni locali.
Disciplinare regionale
Il disciplinare stabilisce le regole operative del marchio: modalità di concessione e uso, denominazione e caratteristiche grafiche e simboliche, numero minimo di prodotti richiesti per ottenere il marchio, criteri di identificazione e tracciabilità delle forniture, sistema di controlli preventivi e successivi, nonché ipotesi e modalità di sospensione, decadenza e revoca della concessione, incluse eventuali sanzioni per inosservanza o uso improprio.
Comitato tecnico e istruttoria delle domande
La Giunta regionale istituisce, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, un Comitato tecnico presso il Dipartimento regionale competente in materia di turismo. Il Comitato è composto da rappresentanti delle organizzazioni professionali della ristorazione, delle associazioni dei consumatori e del Dipartimento regionale, ed è presieduto dal componente della Giunta competente o da un suo delegato. Esso valuta nel merito le domande di concessione del marchio ed esprime un parere motivato per ciascuna richiesta. Ai componenti spetta solo il rimborso delle spese documentate.
Concessione del marchio e iscrizione nel registro
Sulla base del parere del Comitato tecnico, il dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo adotta il provvedimento di concessione o diniego del marchio collettivo. Il provvedimento di concessione comporta anche l’iscrizione dell’operatore nel registro regionale.
Controlli e revoca
Gli operatori ammessi al marchio sono sottoposti a controlli periodici, secondo il disciplinare, per verificare il mantenimento delle condizioni di concessione. In caso di non conformità o di uso scorretto del marchio, la struttura regionale competente procede alla revoca della concessione e all’applicazione delle conseguenti sanzioni.
Regime finanziario
La legge prevede l’invarianza della spesa: non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio regionale e gli adempimenti sono svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore ed efficacia
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT. Tuttavia, la sua efficacia decorre solo dalla pubblicazione sul BURAT dell’esito positivo dell’esame della Commissione europea richiesto dalla direttiva 2015/1535. Pertanto, l’applicazione sostanziale del marchio e della relativa disciplina è subordinata a tale condizione europea.
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