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Legge

L.R. Basilicata 10/2002

DISCIPLINA DEL BILANCIO DI PREVISIONE E NORME DI CONTENIMENTO E DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO 2002

Normativa regionaleL.R. Basilicata 10/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina il bilancio di previsione 2002 della Basilicata, fissando limiti di indebitamento, stanziamenti, limiti di impegno e misure di contenimento della spesa, soprattutto sanitaria e degli enti regionali. Molte disposizioni hanno efficacia limitata al 2002 o a programmi riferiti al 2000-2006; diverse norme risultano poi abrogate o superate.

Bilancio di previsione 2002 e misure di contenimento della spesa della Regione Basilicata

Bilancio di previsione 2002 e contenimento della spesa della Regione Basilicata

La legge definisce il quadro finanziario regionale per l’esercizio 2002, autorizzando spese, mutui, limiti di impegno e misure di razionalizzazione della spesa. Molte disposizioni hanno natura annuale o si riferiscono a programmi e iniziative con scadenze già concluse; il testo consolidato contiene inoltre varie norme successivamente abrogate o modificate.

Indebitamento e ricorso al mercato finanziario

Per il bilancio 2002 viene fissato il limite massimo di indebitamento della Regione Basilicata, tenuto conto dei rimborsi di prestiti, in euro 847.257.288,41 in termini di competenza. Tale importo è destinato soprattutto a:

  • cofinanziamento regionale del Programma Operativo Regionale 2000-2006, per euro 60.176.956,11;
  • spese di investimento varie, per euro 14.455.339,69;
  • quota regionale per investimenti nel settore sanitario ai sensi dell’art. 20 della legge n. 67/1988, per euro 341.221,75. Le somme da reperire tramite mutui o altre forme di prestito sono iscritte nella relativa unità previsionale di base dell’entrata. Per il bilancio pluriennale sono inoltre indicati limiti di indebitamento per il 2003 e il 2004.

Stanziamenti per leggi di spesa, rifinanziamenti e concorsi finanziari

Per il 2002 la legge quantifica:

  • le dotazioni per leggi regionali di spesa a carattere continuativo, ricorrente o pluriennale, per euro 89.748.820,85;
  • il rifinanziamento di leggi regionali di sviluppo e sostegno all’economia, per euro 23.178.527,64;
  • il concorso finanziario della Regione a programmi o interventi promossi dallo Stato, per euro 10.257.478,98. I dettagli operativi sono rinviati alle tabelle allegate.

Limiti di impegno per investimenti pubblici e contributi agli enti locali

La legge autorizza limiti di impegno per interventi in materia di investimenti pubblici, per complessivi euro 14.754.550,63 nel 2002, con decorrenza e anno terminale indicati nella tabella dedicata. Per i contributi agli enti locali finalizzati all’assunzione di mutui viene rinnovato un limite di impegno ventennale di euro 516.456,90, con decorrenza dal 2002 fino al 2021, e viene previsto un ulteriore limite di pari importo dal 2003 al 2022. La misura è destinata anche ai Comuni colpiti dal sisma del 9 settembre 1998, per interventi ricadenti nelle tipologie già previste dalla disciplina richiamata. L’accesso richiede apposita istanza con la documentazione prevista dalla normativa presupposta, e l’assegnazione avviene fino a esaurimento delle risorse.

Contributi agli enti e organismi regionali

Per le spese di funzionamento degli enti e organismi dipendenti dalla Regione, la legge fissa per il 2002 contributi complessivi pari a euro 22.272.696,43, ripartiti tra i principali enti regionali, tra cui APT, ALSIA, ARPAB, ARDSU, enti parco, Istituto F.S. Nitti, Basilicata Lavoro e ARBEA.

Programmi comunitari e iniziative europee

Per il programma Leader Plus 2000-2006 vengono iscritti fondi di accantonamento in bilancio in attesa dell’approvazione definitiva della Commissione europea, con successivo potere della Giunta di istituire i capitoli di spesa nei limiti delle somme accantonate. Per accelerare l’attuazione del POR 2000-2006, le dotazioni 2002 per le singole misure sono determinate nei limiti della tabella specifica, al fine di evitare il disimpegno automatico delle risorse comunitarie. Per l’iniziativa Equal 2000-2006 viene iscritta la somma complessiva di euro 5.935.960,00.

Misure di sostegno all’occupazione e alla coesione sociale

La legge introduce premi nei bandi regionali di sostegno alle iniziative produttive, commisurati al numero di nuovi occupati assunti a tempo indeterminato tra inoccupati o disoccupati da oltre 12 mesi; i premi crescono con l’età anagrafica e secondo le fasce ISTAT. È inoltre previsto un programma di sostegno per i cittadini lucani provenienti dall’Argentina in condizioni di disagio economico e residenti in comuni della Basilicata. Viene istituito anche un Fondo di coesione interna per sostenere i comuni più svantaggiati delle aree interne, incentivare gestioni associate e rafforzare le capacità amministrative e progettuali, con una dotazione iniziale di euro 1.000.000,00 per il 2002 e criteri di riparto definiti con direttiva triennale.

Organizzazione regionale, controllo della spesa e organismi collegiali

La legge rafforza i vincoli di efficienza e contenimento della spesa affidando ai dirigenti generali il raggiungimento degli obiettivi del DAPEF 2002 e il rispetto dei limiti di cassa. Prevede inoltre:

  • registrazione dei nuovi comitati, consigli, commissioni e organismi collegiali in un albo presso la Segreteria generale della Giunta;
  • individuazione, entro 120 giorni, degli organismi tecnici indispensabili;
  • aggiornamento della disciplina sugli incarichi remunerati e sulla partecipazione a gruppi di lavoro e commissioni;
  • soppressione degli organismi non indispensabili non previsti da legge. In caso di mancato adempimento è vietato corrispondere compensi ai componenti degli organismi collegiali; inoltre può essere negata l’indennità di risultato ai dirigenti generali e, nei casi gravi, può essere risolto il relativo contratto.

Uffici regionali, personale e compensi professionali

La disciplina incide sull’organizzazione dell’Ufficio legale, posto alle dipendenze funzionali del CICO e configurato come struttura professionale autonoma. Vengono anche rideterminati i compensi per:

  • componenti e segretari delle commissioni giudicatrici nominate dalla Regione;
  • componenti e segretario del Collegio medico, con gettone di presenza giornaliero pari a euro 103,20. Per il personale assunto ai sensi della legge n. 219/1981 e poi inquadrato nel ruolo regionale, il periodo precedente all’immissione nei ruoli è equiparato al lavoro subordinato ai fini previdenziali, con domanda da presentare entro 30 giorni e copertura degli oneri a carico della Regione.

Enti regionali, patto di stabilità e controlli

Gli enti e organismi dipendenti dalla Regione e i consorzi di bonifica devono adottare misure di contenimento della spesa e miglioramento dell’efficienza. Il testo consolidato riporta come abrogati i commi che imponevano l’adesione alle convenzioni di acquisto e il preventivo controllo regionale sugli atti più rilevanti; resta però l’obbligo di trasmissione trimestrale delle informazioni su entrate, impegni e pagamenti. In caso di mancato adempimento è prevista la riduzione dei trasferimenti regionali dal 2003 e la revoca degli incarichi istituzionali e amministrativi conferiti dalla Regione.

Sanità: acquisti, monitoraggio, bilanci e sanzioni

La legge contiene un ampio blocco di misure per la sanità regionale. Le Aziende sanitarie e ospedaliere devono aderire alle convenzioni per acquisti di beni e servizi o ad altri strumenti di contenimento della spesa; possono derogare solo se dimostrano la non convenienza economica. La Giunta regionale deve inoltre promuovere il commercio elettronico e il monitoraggio dei prezzi e dei servizi sanitari, anche tramite un osservatorio regionale, oggi ricondotto nell’ambito della SUA-RB. Sono previste sanzioni rilevanti per i direttori generali in caso di mancata adesione alle convenzioni, mancato rispetto delle direttive sul monitoraggio della spesa o delle prescrizioni farmaceutiche, mancato controllo sulle strutture private o inosservanza degli obiettivi di bilancio. La legge interviene anche sulla disciplina dei collegi sindacali, prevedendo incompatibilità e revoca. Per eventuali disavanzi la Giunta può proporre misure di riequilibrio e adottare direttive vincolanti sui livelli di assistenza, sull’appropriatezza delle prestazioni e sulla distribuzione dei farmaci. Per il 2002 sono previste misure specifiche per rispettare il tetto di spesa farmaceutica e per l’erogazione di medicinali a particolari assistiti.

Investimenti e programmazione sanitaria

I proventi della cessione all’INAIL dell’Ospedale di Maratea confluiscono in un fondo chiuso destinato a un programma pluriennale di investimenti e interventi per lo sviluppo dell’area, preservando la quota di capitale necessaria a una eventuale riacquisizione della struttura. La Regione promuove inoltre sperimentazioni gestionali in campo sanitario e ne trasmette i programmi e le relazioni annuali ai Ministeri competenti e alla Presidenza del Consiglio.

Prestazioni sanitarie e certificazioni

Per le commissioni di invalidità civile, minorazioni visive, sordomutismo e per il collegio medico, il testo consolidato prevede la soppressione del gettone di presenza e la rideterminazione del compenso per visita in euro 8,00, oltre al rimborso delle spese di viaggio per le visite domiciliari. Le prestazioni sanitarie per gli accertamenti relativi all’attività sportiva sono rese gratuite per tutti i residenti in Basilicata.

Sport, giovani e formazione

La legge conteneva originariamente un sostegno alla pratica sportiva, poi abrogato, e prevede l’estensione del progetto regionale di alfabetizzazione informatica “Un computer in ogni casa” ai giovani disoccupati lucani inseriti nel progetto nazionale IN, con copertura a carico dei fondi POR 2000-2006. È prevista anche la presentazione, entro 60 giorni, di un piano di ristrutturazione del sistema formativo regionale, tramite il quale la Giunta attua integralmente la delega alle Province in materia di formazione professionale.

Cultura, finanza etica e celebrazioni

La legge modifica la disciplina sulla finanza etica, promuovendo la costituzione di una società per azioni partecipata dalla Banca Popolare Etica e favorendo la partecipazione di enti locali e cittadini. Stanzia inoltre risorse per celebrazioni culturali: 100.000 euro per il cinquantenario della morte di F.S. Nitti, con manifestazioni da svolgersi nel 2003, e 50.000 euro per le commemorazioni di Rocco Scotellaro e Carlo Levi.

Tributi regionali e altre disposizioni settoriali

Per il diritto allo studio universitario, la disciplina della tassa regionale è oggi superata e il relativo articolo risulta abrogato; il testo storico prevedeva importi differenziati per scaglioni di reddito a decorrere dall’anno accademico 2002-2003. L’IRAP per alcuni soggetti non lucrativi e per gli enti del Terzo settore è oggi ridefinita dal testo consolidato: l’aliquota è pari al 3,25% per l’attività istituzionale esercitata nel territorio regionale, con applicazione dal periodo d’imposta 2024 e nel rispetto della normativa UE. Sono inoltre previste disposizioni su progettazione di infrastrutture strategiche, ristrutturazione dei servizi di vigilanza e pulizia degli uffici regionali, rispetto dei vincoli di bilancio e copertura finanziaria generale delle autorizzazioni di spesa.

Regime temporale e attualità della legge

Molte norme sono strettamente collegate al bilancio 2002, a impegni pluriennali con scadenze già concluse o a programmi 2000-2006 ormai chiusi; varie disposizioni risultano espressamente abrogate nel testo consolidato. Restano tuttavia utili, in particolare, le norme di sistema sul contenimento della spesa, sulla sanità e sulla disciplina dell’IRAP come aggiornata nel 2024, nei limiti della loro attuale applicabilità.

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