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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 24 febbraio 2020 - Ministero dell'economia e delle finanze

Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Decreti del MEFCod. G.U. 20A01299Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto sospende, per contribuenti e sostituti d’imposta con residenza o sede nei comuni indicati nell’allegato al DPCM 23 febbraio 2020, i versamenti e gli adempimenti tributari in scadenza dal 21 febbraio al 31 marzo 2020, comprese specifiche somme da riscuotere e ritenute alla fonte. Gli obblighi sospesi dovevano essere assolti in unica soluzione entro il mese successivo al termine della sospensione; quanto già versato non è rimborsabile.

Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari nei comuni interessati dall’emergenza COVID-19 nel febbraio 2020

Sospensione degli obblighi tributari per l’emergenza COVID-19

Il decreto dispone una sospensione temporanea di versamenti e adempimenti tributari per i contribuenti localizzati nei comuni individuati dall’allegato 1 al DPCM 23 febbraio 2020, interessati dalla diffusione del COVID-19.

Soggetti e ambito territoriale

La sospensione riguarda:

  • le persone fisiche che al 21 febbraio 2020 avevano la residenza o la sede operativa in uno dei comuni indicati nell’allegato 1 al DPCM 23 febbraio 2020;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche con sede legale o sede operativa nei medesimi comuni;
  • i sostituti d’imposta con sede legale o sede operativa in tali comuni, limitatamente alle ritenute specificate dal decreto.

Obblighi sospesi e periodo di applicazione

Sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari in scadenza dal 21 febbraio 2020 al 31 marzo 2020. La sospensione comprende anche i versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dagli atti previsti dall’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Per i sostituti d’imposta interessati, durante il periodo di sospensione non si applicano le ritenute alla fonte previste dagli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Ripresa degli adempimenti e dei versamenti

Gli adempimenti e i versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non è previsto il rimborso delle somme già versate prima o durante la sospensione.

Disciplina applicabile

Al decreto si applica la disciplina dell’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, in materia di sospensione dei termini per eventi eccezionali.

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