Regolamento (UE) 2020/1570
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1570 della Commissione del 22 ottobre 2020 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Czwórniak staropolski tradycyjny» (STG)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della STG "Czwórniak staropolski tradycyjny". La modifica era stata esaminata ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, pubblicata per consentire eventuali opposizioni e, non essendone state presentate, viene formalmente approvata. Il regolamento ha effetto generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della specialità tradizionale garantita "Czwórniak staropolski tradycyjny" (STG).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione registrata "Czwórniak staropolski tradycyjny" (STG), già iscritta nel registro delle specialità tradizionali garantite ai sensi del regolamento (CE) n. 729/2008 e successivamente richiamata dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1898. Produce effetti nell’ordinamento di tutti gli Stati membri in quanto atto della Commissione direttamente applicabile. Non disciplina altre denominazioni se non nei limiti del richiamo al quadro generale del regolamento (UE) n. 1151/2012 e della procedura di modifica del disciplinare.
Approvazione della modifica del disciplinare di "Czwórniak staropolski tradycyjny" (STG)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1570 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della specialità tradizionale garantita "Czwórniak staropolski tradycyjny". Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e conclude la procedura avviata dalla Polonia per l’aggiornamento del disciplinare.
Procedura di esame e assenza di opposizioni
La Commissione precisa di aver esaminato la domanda di modifica presentata dalla Polonia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), così da consentire eventuali opposizioni.
Non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione conclude che la modifica del disciplinare può essere approvata.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per la denominazione "Czwórniak staropolski tradycyjny" (STG). Il regolamento non dettaglia nel testo riprodotto il contenuto tecnico della modifica, limitandosi a confermarne l’approvazione formale.
Entrata in vigore ed effetto giuridico
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come per ogni regolamento UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare, già pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, relativa alla denominazione "Czwórniak staropolski tradycyjny" (STG).
Base giuridica e qualificazione della modifica
La Commissione fonda il provvedimento sul regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare sull’articolo 52, paragrafo 2. Nei considerando si precisa che si tratta di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
Procedura seguita e assenza di opposizioni
La domanda di modifica, presentata dalla Polonia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera b). Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la modifica è stata approvata.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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