Circolare INAIL n. 06 del 28 gennaio 1993
Interesse di rateazione e di dilazione. Decreto del Ministero del Tesoro 20 ottore 1992.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’applicazione del tasso di interesse del 27,375% per le rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e accessori, fissato dal DM 20 ottobre 1992 e decorrenze dal 10 novembre 1992. Il nuovo tasso si applica alle istanze presentate da tale data e, per prassi INAIL, anche a quelle anteriori se il piano di rateazione è stato comunicato dalla Sede in data 10 novembre 1992 o successiva. Viene inoltre precisato che la variazione del tasso rileva anche ai fini del calcolo delle somme aggiuntive. È allegato il prospetto riepilogativo dei tassi succedutisi dal 29 dicembre 1978.
Interesse di rateazione e di dilazione: tasso al 27,375%
Interesse di rateazione e di dilazione: tasso al 27,375%\nLa circolare INAIL n. 6 del 28 gennaio 1993 dà attuazione al Decreto del Ministero del Tesoro 20 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 10 novembre 1992, con il quale è stato fissato il nuovo tasso di interesse per le rateazioni e le dilazioni di pagamento dei premi e degli accessori. Il documento chiarisce anche l’ambito di applicazione temporale del nuovo tasso e richiama il precedente orientamento amministrativo in materia.\n\n### Quadro normativo di riferimento\nIl provvedimento ministeriale è adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. La circolare colloca quindi la nuova misura all’interno del sistema di determinazione degli interessi dovuti dai datori di lavoro per i pagamenti rateizzati o dilazionati dei debiti contributivi.\n\n### Misura del tasso e decorrenza\nIl tasso di interesse è fissato nella misura del 27,375% e decorre dal 10 novembre 1992. La circolare precisa che tale misura si applica ai datori di lavoro che presentano istanza di rateazione o dilazione a partire da quella data, secondo le consuete modalità previste dall’Istituto.\n\n### Applicazione alle istanze già presentate\nIn conformità a quanto già previsto dalla circolare n. 51/1982, il nuovo tasso non riguarda soltanto le richieste successive al 10 novembre 1992. Esso viene applicato anche alle istanze presentate anteriormente a tale data, purché la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione in data 10 novembre 1992 o successiva.\n\n### Incidenza sulle somme aggiuntive\nLa circolare chiarisce inoltre che la variazione della misura del tasso di interesse deve essere considerata anche ai fini della determinazione delle somme aggiuntive richiamate dalla circolare n. 55/1988. Ne deriva che la decorrenza del nuovo tasso rileva non solo per gli interessi sulle rateazioni e dilazioni, ma anche per il calcolo di tali somme accessorie.\n\n### Prospetto riepilogativo dei tassi\nA corredo della circolare viene allegato un prospetto riepilogativo dei tassi di interesse per rateazioni e dilazioni di debiti contributivi in vigore dal 29 dicembre 1978, con l’indicazione delle varie misure succedutesi nel tempo e delle relative decorrenze. Il prospetto consente di ricostruire l’evoluzione storica dei tassi fino al 27,375% stabilito per il 10 novembre 1992.
Punti principali
Fissazione del nuovo tasso di interesse
Il DM 20 ottobre 1992, pubblicato in G.U. n. 265 del 10 novembre 1992, ha fissato nella misura del 27,375% il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per rateazioni e dilazioni di pagamento relative a premi e accessori, in attuazione dell’art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Decorrenza e ambito di applicazione
Il tasso del 27,375% decorre dal 10 novembre 1992 e si applica alle istanze di rateazione e di dilazione presentate a partire da tale data, secondo le consuete modalità operative.
Applicazione alle istanze precedenti
In conformità alla circolare n. 51/1982, il nuovo tasso si applica anche alle domande presentate prima del 10 novembre 1992, purché la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione in data 10 novembre 1992 o successiva.
Effetti sulle somme aggiuntive
La circolare precisa che la variazione del tasso di interesse di rateazione va considerata anche ai fini della determinazione delle somme aggiuntive richiamate dalla circolare n. 55/1988.
Prospetto storico dei tassi
È allegato un prospetto riepilogativo dei tassi di interesse per rateazioni e dilazioni in vigore dal 29 dicembre 1978, con l’indicazione dei relativi decreti, misure e decorrenze, fino al nuovo tasso del 27,375% del 10 novembre 1992.
Testo integrale
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