Circolare INAIL n. 10 del 11 febbraio 1993
Interesse di rateazione e di dilazione. Decreto del Ministero del Tesoro 02 dicembre 1992.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, in attuazione del decreto ministeriale 2 dicembre 1992, il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e accessori è fissato al 29,00% con decorrenza 18 dicembre 1992. Il nuovo tasso si applica alle istanze presentate dal 18 dicembre 1992 e, secondo la prassi già richiamata dall’INAIL, anche alle istanze anteriori per le quali il piano di rateazione sia stato comunicato dalla Sede in pari data o successivamente. La circolare richiama inoltre l’incidenza della variazione del tasso sul calcolo delle somme aggiuntive. È allegato il prospetto riepilogativo dei tassi in vigore dal 29 dicembre 1978.
Interesse di rateazione e dilazione: tasso fissato al 29,00% dal 18 dicembre 1992
Interesse di rateazione e di dilazione: tasso al 29,00% dal 18 dicembre 1992
La circolare INAIL n. 10 dell’11 febbraio 1993 recepisce il Decreto del Ministero del Tesoro 2 dicembre 1992, che ha determinato nella misura del 29,00% il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento di premi e accessori. Il documento precisa la decorrenza del nuovo tasso e ne disciplina l’applicazione ai rapporti già in corso o appena avviati, richiamando inoltre gli effetti sul calcolo delle somme aggiuntive.
Base normativa e misura del tasso
Il decreto ministeriale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 18 dicembre 1992 e attua l’art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389. In forza di tale provvedimento, il tasso di interesse per le rateazioni e dilazioni dei debiti contributivi viene fissato al 29,00%.
Decorrenza e applicazione operativa
La nuova misura decorre dal 18 dicembre 1992. Di conseguenza, essa si applica:
- alle istanze di rateazione o dilazione presentate dal 18 dicembre 1992 in poi, secondo le consuete modalità;
- alle istanze presentate in data anteriore, qualora la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione in data 18 dicembre 1992 o successiva, in conformità a quanto già previsto dalla circolare n. 51/1982.
Incidenza sulle somme aggiuntive
La circolare chiarisce che la variazione del tasso di interesse di rateazione deve essere considerata anche ai fini della determinazione delle somme aggiuntive, con richiamo alla circolare n. 55/1988.
Prospetto riepilogativo dei tassi storici
Alla circolare è allegato un prospetto riepilogativo delle misure dei tassi di interesse applicati alle rateazioni e dilazioni dei debiti contributivi dal 29 dicembre 1978 in avanti. Il prospetto riporta, per ciascun aggiornamento, la data del decreto, la misura del tasso, la decorrenza e il riferimento alla relativa circolare INAIL, documentando l’evoluzione storica delle aliquote applicate fino al 29,00% del 18 dicembre 1992.
Punti principali
Fissazione del nuovo tasso di interesse
Il Decreto Ministeriale 2 dicembre 1992, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 18 dicembre 1992, ha fissato nella misura del 29,00% il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento relative a premi e accessori, in attuazione dell’articolo 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Decorrenza e ambito di applicazione
La misura del 29,00% decorre dal 18 dicembre 1992. Il tasso si applica ai datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione o dilazione a partire da tale data, secondo le consuete modalità operative.
Applicazione alle istanze già presentate
In conformità alla circolare n. 51/1982, il nuovo tasso è applicabile anche alle istanze presentate prima delle date richiamate, purché la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione in data 18 dicembre 1992 o successiva.
Effetti sulle somme aggiuntive
La circolare precisa che la variazione del tasso di interesse di rateazione deve essere considerata anche ai fini della determinazione delle somme aggiuntive, richiamando la circolare n. 55/1988.
Prospetto dei tassi storici
È allegato un prospetto riepilogativo delle misure dei tassi di interesse per rateazioni e dilazioni di debiti contributivi in vigore dal 29 dicembre 1978, con l’indicazione delle diverse decorrenze e dei relativi richiami circolari.
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