Cassazione Penale, Sentenza n. 26463/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, requisito previsto dall'art. 613 c.p.p.; tale vizio è stato ritenuto originario e insanabile anche successivamente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, sottoposto a detenzione domiciliare presso l'abitazione della sorella a Conversano, ha chiesto l'autorizzazione a trasferirsi nella propria abitazione. Il Magistrato di sorveglianza di Bari ha respinto l'istanza ritenendo il domicilio non idoneo sulla base di una nota dei Carabinieri (27/03/2025) e di una procedura esecutiva di rilascio avviata dall'Arca Puglia Centrale. Il difensore ha proposto reclamo (riqualificato in ricorso per cassazione) contestando l'accertata inidoneità e sostenendo l'assenza di preclusione al ritorno nell'abitazione di via Isernia n. 2.
Norme richiamate
art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale; la mancata iscrizione determina inammissibilità dell'impugnazione per vizio originario dell'atto, non sanabile successivamente.
art. 35-bis comma 4 ord. pen.
Il reclamo contro provvedimenti del magistrato di sorveglianza può essere riqualificato quale ricorso per cassazione, essendo questo l'unico mezzo ordinario esperibile per le modifiche delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare; ne consegue che si applicano i requisiti formali del ricorso per cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso quando non risultino elementi escludenti la colpa del ricorrente; la Corte ha quantificato tale somma in euro 3.000,00.
Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019 (Rv. 277884 - 01)
Giurisprudenza richiamata per affermare che il ricorso per cassazione è l'unico mezzo ordinario contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di detenzione domiciliare; quindi si applicano le regole di ammissibilità della Cassazione.
Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013 (Rv. 256998)
Precedente che stabilisce che il difetto di iscrizione all'albo speciale integra un vizio originario non sanabile nemmeno dall'acquisizione successiva dell'abilitazione o da successiva sottoscrizione da parte di difensore cassazionista dopo il termine processuale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione: in sua assenza l'impugnazione è inammissibile per vizio originario e il difetto non è sanabile successivamente.
- Quando il rimedio esperibile contro provvedimenti del magistrato di sorveglianza è il ricorso per cassazione (es. modifiche alla detenzione domiciliare), vanno rispettati rigidamente i requisiti formali e i termini previsti per la Cassazione.
- La mancata osservanza dei requisiti di forma comporta oltre l'inammissibilità anche la condanna alle spese e, se non sussistono giustificazioni, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- In vicende che coinvolgono l'idoneità del domicilio (segnalazioni delle forze dell'ordine, procedure esecutive di rilascio da parte del proprietario), è importante raccogliere e depositare tempestivamente elementi probatori e utilizzare il difensore corretto per il grado di impugnazione previsto.
- Se si ritiene illegittima la valutazione sull'idoneità del domicilio o pendente una procedura di rilascio, occorre proporre l'impugnazione corretta entro i termini e con il difensore abilitato, oppure valutare rimedi alternativi/incidentali idonei a sospendere effetti esecutivi o a fornire prova contraria.
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