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Legge

L.R. Marche 14/2006

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie

Normativa regionaleL.R. Marche 14/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione Marche, la partecipazione alla formazione degli atti UE, l’adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi comunitari e la sessione comunitaria del Consiglio. Prevede la proposta annuale di “legge comunitaria regionale” entro il 31 maggio, la verifica di conformità normativa e le regole per gli atti di programmazione e le loro modifiche.

Partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e attuazione delle politiche europee

Partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e attuazione delle politiche europee

La legge disciplina le modalità con cui la Regione Marche partecipa alla formazione degli atti normativi dell’Unione europea e le procedure per adeguare l’ordinamento regionale agli obblighi comunitari. Organizza inoltre i rapporti tra Giunta, Consiglio e Commissioni consiliari nella gestione delle politiche europee e degli atti di programmazione connessi.

Partecipazione alla formazione del diritto comunitario

La Giunta e il Consiglio regionale definiscono d’intesa le osservazioni della Regione sulle proposte di atti comunitari richiamate dalla legge statale sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea. La posizione regionale viene poi trasmessa secondo le modalità previste dalla normativa statale richiamata.

Adeguamento dell’ordinamento regionale e legge comunitaria regionale

La Regione è tenuta a dare tempestiva attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di propria competenza. Per garantire l’aggiornamento periodico dell’ordinamento regionale, entro il 31 maggio di ogni anno la Giunta presenta al Consiglio la proposta di legge comunitaria regionale, denominata “Legge comunitaria regionale” con l’indicazione dell’anno di riferimento.

Nella relazione che accompagna la proposta, la Giunta riferisce:

  • sullo stato di conformità della legislazione regionale alle disposizioni comunitarie;
  • sullo stato di eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.

Contenuti della legge comunitaria regionale

La legge comunitaria regionale è lo strumento con cui la Regione:

  • recepisce gli atti normativi dell’Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive, e adotta quanto necessario per l’attuazione dei regolamenti UE;
  • detta le disposizioni per l’attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e delle decisioni della Commissione europea che impongono un adeguamento regionale;
  • introduce le modifiche o abrogazioni della legislazione vigente necessarie per attuare o applicare gli atti comunitari;
  • individua gli atti comunitari la cui attuazione può essere affidata alla Giunta in via amministrativa, fissandone principi e criteri direttivi.

Verifica di conformità dell’ordinamento regionale

Il Consiglio regionale svolge una verifica costante della conformità dell’ordinamento regionale agli atti di indirizzo e normativi adottati dagli organi dell’Unione europea e delle Comunità europee. La verifica è affidata alla Commissione consiliare competente per gli affari comunitari, che utilizza le strutture messe a disposizione dal Consiglio. La Commissione informa dell’esito le altre Commissioni competenti e la Giunta regionale.

Competenze del Consiglio sugli atti di programmazione

Il Consiglio regionale delibera gli atti di indirizzo e, su proposta della Giunta, gli atti di programmazione, di piano e di programma operativo regionale relativi all’attuazione delle politiche comunitarie. Per favorire una rapida approvazione, la Giunta deve assicurare al Consiglio un’adeguata informazione fin dalla fase di elaborazione delle proposte.

La Giunta riferisce inoltre al Consiglio sull’andamento dei negoziati con lo Stato e con la Commissione europea. Al termine del negoziato, gli atti di cui sopra sono ritrasmessi al Consiglio per l’approvazione definitiva.

Modifiche agli atti di programmazione comunitaria

Le modifiche sostanziali agli atti di programmazione devono essere approvate dal Consiglio regionale. Sono considerate sostanziali le modifiche del piano finanziario che determinano spostamenti di risorse tra assi o tra priorità strategiche diverse da quelle originarie in misura superiore al 3% complessivo, calcolato sul totale del contributo pubblico relativo all’intero periodo di programmazione.

Le modifiche diverse da quelle sostanziali, una volta approvate dalla Giunta, sono trasmesse alla Commissione consiliare competente, che esprime il parere entro 15 giorni; decorso inutilmente tale termine, il parere si considera non necessario ai fini del prosieguo. Ogni atto di programmazione può inoltre indicare i contenuti la cui variazione comporta una modifica sostanziale.

Sessione comunitaria del Consiglio regionale

Entro il termine previsto per la presentazione della proposta di legge comunitaria regionale, la Giunta presenta al Consiglio un rapporto sullo stato di attuazione delle politiche comunitarie. Il rapporto illustra:

  • le posizioni sostenute dalla Regione nella Conferenza Stato-Regioni e nel Comitato delle Regioni;
  • lo stato di avanzamento dei programmi di competenza regionale e le procedure adottate per la loro attuazione;
  • gli orientamenti e le misure che la Regione intende adottare per l’anno in corso;
  • le attività di collaborazione internazionale già avviate e quelle che si intendono avviare.

Ricevuti la proposta di legge comunitaria e il rapporto, il Consiglio è convocato in sessione comunitaria, articolata in una o più sedute, nelle quali svolge la discussione e l’approvazione degli atti di competenza e può adottare indirizzi validi per l’attività della Regione.

Informazione al Consiglio regionale sulle politiche europee e sulle attività internazionali

La Giunta assicura un’informazione costante al Consiglio, tramite la Commissione consiliare competente per gli affari europei, sull’attuazione delle politiche comunitarie e sullo svolgimento delle attività di rilievo internazionale.

L’informazione riguarda in particolare:

  • gli atti relativi alla partecipazione a bandi di gara o inviti a presentare proposte che beneficiano di cofinanziamento comunitario;
  • i bandi elaborati per dare attuazione ai programmi comunitari;
  • le iniziative di partenariato internazionale promosse dalla Giunta.

Adeguamento del regolamento interno del Consiglio

Il Consiglio regionale deve adeguare il proprio regolamento interno alle prescrizioni della legge, disciplinando in particolare le modalità di svolgimento della sessione comunitaria e l’esame degli atti di programmazione. In via transitoria, fino a tali modifiche, il rapporto della Giunta sullo stato di attuazione delle politiche comunitarie è discusso nella seduta del Consiglio convocata per l’esame della proposta di legge comunitaria regionale.

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