Cassazione Civile, Sentenza n. 27578/2021 del 11/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla sospensione cautelare dal servizio disposta il 24 maggio 1997 in relazione a fatti per i quali era stato successivamente processato. Dopo una condanna in primo grado il Ministero aveva adottato la sospensione ai sensi dell'art. 27 del CCNL 16.5.1995; la sospensione era poi cessata all'esito della sentenza di assoluzione in appello (12 gennaio 2000). Il Princi deduceva violazione dell'art. 28 Cost. (responsabilità della pubblica amministrazione), deduzioni di effetto vincolante di un precedente giudicato che aveva già riconosciuto una restitutio in integrum e censurava un presunto abuso del potere discrezionale nella adozione della sospensione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'Appello aveva correttamente ritenuto che la domanda di risarcimento non potesse fondarsi sul precedente giudicato relativo alla restitutio in integrum, trattandosi di petitum e causa petendi diversi. Ha inoltre ritenuto legittimo l'esercizio del potere di sospensione alla data del provvedimento, atteso che il CCNL 1995 (art. 27) consentiva la sospensione in presenza di rinvio a giudizio per fatti attinenti al rapporto e che l'amministrazione aveva agito in conformità alla normativa e con prudenza (attendendo anche il vaglio dibattimentale). Per tali ragioni non è stata riconosciuta responsabilità risarcitoria oltre la restitutio già ottenuta. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio.
Norme richiamate
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 16.5.1995, art. 27
"rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'articolo 25, commi 4 e 5."
La Corte ha interpretato la disposizione nel senso che, ai fini della legittimità della sospensione cautelare, è sufficiente che l'amministrazione dia conto dell'entità e della gravità delle accuse e della loro attinenza al rapporto di impiego; non è richiesta un'accertamento della colpevolezza del dipendente al momento dell'adozione della misura
Costituzione, art. 28
Invocata dal ricorrente quale fondamento della responsabilità della P.A.; la Corte ha però ritenuto che la responsabilità risarcitoria richiede la dimostrazione che, al momento dell'adozione del provvedimento, fossero mancanti i presupposti che legittimano la sospensione
Codice civile, art. 2909
Richiamato in relazione all'effetto del precedente giudicato: la Corte ha escluso che il giudicato sulla restitutio in integrum potesse automaticamente determinare l'efficacia preclusiva e fondativa della domanda di risarcimento, essendo diverse causa petendi e petitum
Codice di procedura civile, art. 132
Rilevato nel contesto dell'adeguatezza della motivazione; la Corte ha ricordato che la valutazione della coerenza e sufficienza della motivazione di merito non integra automaticamente un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 132 ove la motivazione sia presente e comprensibile
Codice di procedura penale, artt. 425 e 429 e art. 425, terzo comma
Il decreto che dispone il giudizio emesso dal G.U.P. ha rilevanza probatoria: può essere emesso solo se non ricorrono le condizioni per il proscioglimento, perciò il rinvio a giudizio dà valore alla consistenza dell'accusa e può giustificare la sospensione cautelare senza ulteriore accertamento di colpevolezza
Legge n. 97/2001, artt. 3 e 4
Citata a titolo interpretativo per mostrare l'evoluzione normativa: il legislatore ha previsto misure specifiche di sospensione nei casi di reati gravi, riconoscendo che la condanna non definitiva incide sulle esigenze cautelari dell'amministrazione
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis (convertito dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176)
Norma richiamata in relazione al deposito delle conclusioni scritte della Procura Generale; la Procura ha concluso per l'infondatezza del ricorso
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater (modificato dalla L. 24.12.12 n. 228)
Richiamato per l'effetto processuale sul contributo unificato: la sentenza attesta la sussistenza delle condizioni che possono determinare il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Distinguere sempre la domanda di restitutio in integrum (ristoro della retribuzione perduta) dall'azione risarcitoria: sono azioni autonome con oggetti e cause petendi diversi; un giudicato su una restitutio non determina automaticamente un diritto al risarcimento, salvo che risulti che al momento del provvedimento mancassero i presupposti del potere amministrativo
- La legittimità di una sospensione cautelare deve essere valutata alla data della sua adozione in base alla normativa e al CCNL applicabile; eventi successivi (assoluzione, caduta delle accuse) non di per sé rendono illegittimo il provvedimento adottato in presenza dei presupposti
- Per ottenere il risarcimento da una pubblica amministrazione è necessario dimostrare che l'attività amministrativa sia stata negligente, imprudente o che mancassero i presupposti giuridici al tempo dell'adozione del provvedimento (insussistenza dei presupposti alla sua adozione)
- Il rinvio a giudizio o il decreto del G.U.P. hanno rilievo probatorio e possono giustificare, ex ante, la sospensione cautelare senza che l'amministrazione debba accertare la colpevolezza con gli standard del giudizio penale definitivo
- Un giudice d'appello può motivare per relationem richiamando la motivazione del primo grado; tale rinvio è valido se permette comunque di ricostruire un percorso argomentativo comprensibile e coerente
- Una precedente sentenza passata in giudicato può incidere sulla valutazione della responsabilità dell'amministrazione solo se concerne lo stesso petitum e la stessa causa petendi o accerta in modo specifico l'illegittimità del provvedimento alla data della sua adozione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 11 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 27570/2021 del 11/10/2021
- Sentenza lavoro · 11 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 27571/2021 del 11/10/2021
- Sentenza lavoro · 11 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 27577/2021 del 11/10/2021
- Sentenza lavoro · 12 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 27794/2021 del 12/10/2021
- Sentenza lavoro · 12 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 27793/2021 del 12/10/2021
- Sentenza lavoro · 12 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 27782/2021 del 12/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →