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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 27794/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato da Laziodisu per l'assenza ingiustificata dal posto di lavoro il 9 giugno 2010. Questione giuridica centrale: individuare il momento da cui decorre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 55-bis del d.lgs. n.165/2001 per concludere il procedimento disciplinare (se dalla commissione del fatto, dalla contestazione o dalla data di acquisizione "qualificata" della notizia di infrazione da parte dell'ufficio competente), e se il termine fosse stato superato con conseguente illegittimità del licenziamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Laziodisu. Ha confermato che la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto decorso il termine di 120 giorni dalla data in cui l'amministrazione era venuta a conoscenza della condotta disciplinarmente rilevante (notizia di infrazione "qualificata"), e che nel caso concreto la condotta (assenza ingiustificata il 9 giugno 2010) era nota all'amministrazione sin dal momento della sua commissione e non richiedeva ulteriore istruttoria utile a posticipare l'inizio del termine. La Cassazione ha inoltre ricordato la giurisprudenza consolidata secondo cui il termine decorre dalla prima acquisizione della notizia da parte dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari o del responsabile della struttura, quando tale acquisizione consenta l'avvio corretto del procedimento o la formulazione di una contestazione specifica. Conseguenza pratica: confermata la reintegrazione del lavoratore e la condanna dell'ente al pagamento delle retribuzioni fino al ripristino del rapporto di lavoro; condanna del ricorrente alle spese di giudizio in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 55-bis d.lgs. n.165/2001

    Il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare decorre dalla data di prima acquisizione della notizia di infrazione da parte dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari o del responsabile della struttura, purché tale notizia sia di contenuto tale da consentire l'avvio corretto del procedimento o la formulazione di una contestazione specifica; non è richiesto che decorra necessariamente dalla data di completamento dell'istruttoria.

  • art. 360 c.1 n.3 cod.proc.civ.

    Motivo di ricorso per cassazione utilizzato per denunciare violazione di norme di diritto; la Corte sottolinea però i limiti di sindacato sulla valutazione dei fatti, che è riservata al giudice del merito salvo che non sia indicato un fatto storico decisivo non esaminato.

  • art. 118 disp. att. cod.proc.civ.

    Richiamo per rinvio delle pronunce precedenti come motivazione incorporata nella decisione (possibilità di richiamare precedenti motivazioni per dare continuità interpretativa).

  • art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020 n.137 (conv. L. 18 dicembre 2020 n.176)

    Norma processuale citata solo in relazione al deposito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale; non incide sul merito della questione sostanziale.

  • Principi costituzionali (art. 97, art. 24, art. 113 Cost.) e Corte Cost. n.310/2010

    Richiamati a fondamento del principio del giusto procedimento amministrativo: l'azione della P.A. deve rispettare imparzialità, buon andamento, trasparenza e diritto di difesa; la decorrenza del termine disciplinare va interpretata in modo coerente con tali principi.

Massime di principio

  • Il termine di 120 giorni dell'art. 55-bis d.lgs.165/2001 decorre dalla prima acquisizione della notizia di infrazione da parte dell'ufficio disciplinare o del responsabile della struttura, quando tale acquisizione è sufficientemente "qualificata" per avviare il procedimento o formulare una contestazione specifica.
  • Se la condotta contestata (es. assenza ingiustificata) è immediatamente conoscibile e non richiede accertamenti preliminari, il termine decorre sin dal momento in cui l'amministrazione è venuta a conoscenza del fatto; attendere il completamento dell'istruttoria non posticipa automaticamente l'inizio del termine.
  • L'amministrazione ha l'onere di dimostrare, in caso di contestazione sulla decorrenza dei termini, la concreta data di prima acquisizione della notizia qualificata e quale ufficio o responsabile ne è venuto a conoscenza.
  • La valutazione del momento in cui è stata acquisita la notizia qualificata è un accertamento di fatto riservato al giudice del merito; in Cassazione il sindacato è limitato salvo allegazione di fatto storico decisivo non esaminato.
  • In situazioni analoghe, un licenziamento intimato oltre il termine decadenziale può essere ritenuto illegittimo con conseguente reintegrazione e pagamento delle retribuzioni arretrate, salvo che l'amministrazione provi che il termine non è decorso o che l'acquisizione della notizia sia avvenuta in un momento successivo.

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