Cassazione Civile, Sentenza n. 27793/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma, in appello, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni venti, irrogata per persistente insufficiente rendimento e sistematico assenteismo. In cassazione il ricorrente contestava l'omesso esame di fatti decisivi (che nei giorni contestati non gli erano state affidate pratiche da protocollare; malfunzionamenti dei terminali; uso di password e computer altrui con conseguente erronea attribuzione dell'attività di protocollazione) e sosteneva che la prova testimoniale dimostrava la falsità dei fatti ritenuti dalle corti di merito. La Regione, con ricorso incidentale, censurava invece la genericità di alcune contestazioni disciplinari e la violazione dei contratti collettivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del Sarnataro perché, nel contesto della "doppia conforme" (art. 348-ter c.p.c.), il ricorrente non ha indicato le differenze di fatto tra la decisione di primo grado e la sentenza di appello; pertanto il motivo fondato sull'art. 360 n.5 è inammissibile. Il ricorso incidentale della Regione è stato dichiarato inefficace per tardiva notifica (art. 334 c.2 c.p.c.). Spese di giudizio compensate. La Corte ha altresì dato atto delle condizioni per l'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater d.P.R. 115/2002, e ha chiarito che il controricorrente non è onerato del pagamento del doppio del contributo nelle specifiche ipotesi cui si riferisce la norma.
Norme richiamate
art. 25 c. 6 del CCNL di comparto
"persistente insufficiente rendimento o fatti colposi o dolosi che dimostrano grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio"
La Corte territoriale ha ritenuto applicabile la disposizione contrattuale per giustificare la sanzione della sospensione (intervallo sanzionatorio indicato nel CCNL: da 11 giorni a 6 mesi) in presenza di produttività nettamente inferiore rispetto ai colleghi e senza giustificazioni organizzative.
art. 360 c. 1 n. 5 cod. proc. civ.
Norma invocata dal ricorrente per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha rilevato l'inammissibilità del motivo perché, in caso di "doppia conforme", il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto diverse tra primo grado e appello.
art. 348-ter comma 5 c.p.c. (principio della "doppia conforme")
Applicata dalla Corte per i giudizi d'appello instaurati dopo il 11/9/2012: presuppone che, per non incorrere nell'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360 n.5, il ricorrente indichi la diversità delle ragioni di fatto sottese alle due decisioni; la mancata indicazione comporta inammissibilità.
art. 334 c. 2 cod. proc. civ.
Norma richiamata per dichiarare l'inefficacia del ricorso incidentale notificato oltre i termini: il ricorso incidentale è inefficace se tardivo.
art. 23 comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176
Rilevato soltanto in ordine alla deposizione di memorie/conclusioni del Pubblico Ministero nel procedimento; il PM ha depositato concluse scritte ai sensi della disposizione.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha attestato la ricorrenza delle condizioni per il possibile raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale, ma ha escluso l'onere del doppio contributo per il controricorrente alla luce delle specifiche ipotesi sanzionatorie previste dalla norma.
Massime di principio
- Nei casi di "doppia conforme" (sentenza di primo grado confermata in appello) il ricorrente in cassazione deve indicare espressamente le ragioni in fatto che differenziano le due decisioni: in assenza di tale indicazione il motivo fondato su omesso esame di fatti decisivi (art. 360 n.5) è inammissibile.
- Le censure di fatto (es. malfunzionamenti, mancato affidamento di pratiche, uso di credenziali altrui) devono risultare chiaramente allegati e collegati alle decisioni contrastanti; la mera asserzione non è sufficiente: occorre mostrare in che modo il giudice non ha valutato o ha travisato quelle prove.
- Il ricorso incidentale è soggetto a termini di notifica stringenti: la tardiva notifica comporta l'inefficacia del rimedio (art. 334 c.2 c.p.c.), per cui è fondamentale rispettare i termini procedurali.
- Nelle controversie disciplinari è importante contestare tempestivamente la specificità o genericità del provvedimento disciplinare e produrre documentazione che dimostri oneri di lavoro, assegnazioni alternative o problemi organizzativi che possano giustificare la minore produttività.
- La regolarità della procura alle liti è essenziale ma l'errore materiale o riferimenti errati, se il documento è materialmente unito al ricorso e consente l'identificazione della causa, può essere ritenuto superabile se il contesto documentale chiarisce la specialità.
- Attenzione agli effetti economici del giudizio di legittimità: la Corte può dare atto delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato; occorre valutare il rischio economico prima di proporre ricorso sopratutto se sussistono motivi formali di inammissibilità.
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