Ordinanza n. 216/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 60759 del 22.10.2025; - a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per l'abilitazione a una classe di concorso
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista richiedente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha concluso negativamente il procedimento di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice ha ritenuto sussistenti, a seguito del sommario esame proprio della fase cautelare, sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. In particolare, ha escluso che la fattispecie rientrasse nell'ambito della sentenza della Corte di giustizia UE del 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24, poiché il titolo Nivel non è estraneo al riconoscimento legale in Romania, non è privo di carattere ufficiale e conduce direttamente all'Adeverinta ministeriale; inoltre, la Romania non nega la sua efficacia ai fini della qualificazione. Il TAR ha ritenuto che l'Adeverinta finale del Ministero dell'istruzione rumeno, richiesta nel caso concreto ma ancora non rilasciata, abbia natura eminentemente ricognitiva. La sua mancanza non legittima quindi un diniego assoluto senza esame sostanziale dell'istanza, pur potendo rilevare per l'eventuale imposizione di misure compensative aggravate e per la ricostruzione dei contenuti sostanziali della documentazione prodotta. Il Ministero sarebbe inoltre intervenuto oltre i termini previsti dall'art. 51 della direttiva 2013/55/UE e comunque oltre un termine ragionevole, non potendo perciò fissare termini propriamente perentori per il completamento della documentazione. Il ricorrente deve tuttavia essere ulteriormente invitato a ottenere e depositare l'Adeverinta ministeriale e gli altri documenti richiesti. È stato infine dedotto e valutato un pregiudizio grave e immediato, idoneo a incidere sugli incarichi lavorativi in essere e su posizioni connesse al diritto al lavoro e alla libera circolazione nell'Unione europea.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento ministeriale impugnato. La sospensione è stata fondata sulla sussistenza del fumus boni iuris, derivante dall'illegittimità almeno prima facie del diniego assoluto adottato senza esame sostanziale dell'istanza e dalla natura ricognitiva dell'Adeverinta finale, e del periculum in mora, individuato nell'incidenza del diniego sugli incarichi lavorativi del ricorrente e sui diritti al lavoro e alla libera circolazione UE. Il giudice ha precisato che l'Amministrazione potrà invitare nuovamente il ricorrente a produrre l'Adeverinta e gli ulteriori documenti, anche ai fini dell'eventuale applicazione di misure compensative e della verifica sostanziale della documentazione. Le spese sono state compensate per la non univocità della giurisprudenza. È stata fissata l'udienza pubblica, benché la data indicata nel testo risulti anteriore alla camera di consiglio.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ne ha applicato i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
artt. 13 e 51 direttiva 2005/36/CE
Sono richiamati come parametri per valutare il riconoscimento delle qualifiche professionali e la rilevanza dell'Adeverinta finale, ritenuta un titolo prevalentemente ricognitivo.
art. 51 direttiva 2013/55/UE
Il termine previsto per la definizione della procedura di riconoscimento è stato ritenuto superato dal Ministero; tale ritardo impedisce all'Amministrazione di fissare propri termini perentori per il completamento della documentazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una formazione professionale conseguita in un altro Stato membro, la mancanza di un documento ministeriale avente natura eminentemente ricognitiva non giustifica, di per sé, il diniego assoluto dell'istanza senza un esame sostanziale della formazione e della documentazione prodotta.
- Un titolo di formazione professionale non può essere considerato estraneo al riconoscimento legale nello Stato d'origine quando abbia carattere ufficiale e conduca direttamente al rilascio di un'attestazione ministeriale, purché lo Stato d'origine non neghi la sua efficacia ai fini della qualificazione.
- L'attestazione ministeriale finale può rilevare per la ricostruzione dei contenuti sostanziali della formazione e per l'eventuale imposizione di misure compensative, ma la sua temporanea assenza non consente di arrestare in modo assoluto il procedimento di riconoscimento.
- Quando l'Amministrazione definisce il procedimento oltre i termini previsti dalla disciplina europea o comunque oltre un termine ragionevole, non può successivamente fissare termini propriamente perentori per il completamento dei documenti a corredo della domanda.
- Nella tutela cautelare, il pregiudizio sugli incarichi lavorativi e sui diritti al lavoro e alla libera circolazione UE può integrare il periculum in mora e giustificare la sospensione del diniego, ove il giudice nazionale debba assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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