Sentenza del 04/05/2018 n. 10640 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1998, con maggiori imposte ai fini IVA, IRPEG e IRAP. L'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che in Italia operasse una stabile organizzazione della XXXX N.V., individuata in una sottodivisione di XX S.p.A. denominata XXXXX, alla quale doveva essere integralmente imputato il reddito prodotto in Italia dalla società estera. La CTP di Milano aveva annullato l'accertamento, mentre la CTR della Lombardia aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la pretesa tributaria. La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione con diciassette motivi.
La decisione
Prima dell'udienza, la società ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto regolarmente depositato e comunicato alla controparte. L'Agenzia delle Entrate ha accettato la rinuncia. La Corte di cassazione ha pertanto dichiarato estinto il giudizio e, su richiesta concorde delle parti, ha compensato integralmente le spese di lite. La sentenza della CTR non è stata esaminata nel merito dalla Cassazione e resta quindi il provvedimento di riferimento nel rapporto processuale.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se regolare, incondizionata e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio senza esame dei motivi di ricorso.
- L'estinzione per rinuncia non equivale a una pronuncia della Cassazione sulla fondatezza della pretesa tributaria o delle censure del contribuente: il giudice di legittimità non decide il merito.
- Quando il ricorso viene abbandonato, la decisione impugnata rimane sostanzialmente efficace, salvo eventuali diversi effetti derivanti dall'accordo tra le parti o da altri procedimenti.
- La compensazione delle spese è possibile quando vi sia una richiesta concorde delle parti o altre ragioni ritenute idonee dal giudice; non implica che il ricorrente abbia vinto la controversia.
- In controversie sulla stabile organizzazione di una società estera, l'Amministrazione può imputare alla società non residente il reddito prodotto in Italia se dimostra l'esistenza di una struttura operativa italiana ad essa riferibile; tuttavia, in questo caso specifico, la Cassazione non ha valutato tale questione perché il ricorso è stato abbandonato.
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