Cassazione Penale, Sentenza n. 10961/2025 del 19/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Catania del 08/04/2024 che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati al capo b) (artt. 490, 477 e 482 c.p.) e aveva rideterminato le pene per il residuo reato di riciclaggio (capo a). Con un unico ricorso articolavano cinque motivi: (1) deduzione che anche il reato di riciclaggio fosse prescritto (artt. 157 e 160 c.p.); (2) censura circa la mancata esclusione della responsabilità della Licandro per assenza dell'elemento soggettivo del reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), con contestuale critica della ricostruzione probatoria rispetto a Gangemi; (3) richiesta di riconsiderare la qualificazione del fatto come ricettazione (art. 648 c.p.) anziché riciclaggio; (4) censura sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); (5) richiesta di rimodulazione della pena e concessione della sospensione condizionale (art. 163 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Nel merito delle censure: (1) ha ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione del reato di riciclaggio, calcolando il termine prescrizionale fino al 10/12/2027; (2) ha considerato aspecifico e reiterativo il motivo relativo all'elemento soggettivo e ha affermato che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la sussistenza dell'elemento soggettivo per entrambi, rilevando l'assenza di spiegazioni alternative; (3) ha escluso che la riqualificazione in ricettazione possa essere fatta in Cassazione perché equivale a rivalutazione del merito; (4) ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'Appello circa il diniego delle attenuanti generiche a carico di Gangemi (mentre tali attenuanti sono state concesse a Licandro) per via del suo comportamento processuale e precedenti; (5) ha escluso la sospensione condizionale della pena perché le pene inflitte superano i due anni e ha qualificato inammissibile la richiesta di ricalcolo delle pene come sindacato di merito. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in base alla sentenza n.186/2000 della Corte Costituzionale, al versamento, ciascuno, di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 490 cod. pen.
Richiamato come parte dei reati dichiarati estinti per prescrizione al capo b); la Corte d'Appello lo ha considerato nella valutazione complessiva della posizione degli imputati
art. 477 cod. pen.
Richiamato tra i reati estinti per prescrizione al capo b); nessuna specifica interpretazione autonoma in Cassazione oltre la dichiarazione di estinzione per prescrizione
art. 482 cod. pen.
Richiamato tra i reati estinti per prescrizione al capo b); nessuna diversa valutazione in Cassazione
art. 157 cod. pen.
Usato nella valutazione della prescrizione; la Corte ha calcolato il termine prescrizionale ordinario applicabile al reato di riciclaggio
art. 160 cod. pen.
Applicato insieme all'art.157 per il computo della prescrizione; la Corte ha ritenuto corretta la determinazione del termine fino al 10/12/2027
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
La Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse motivato adeguatamente la sussistenza dell'elemento soggettivo e della responsabilità dei ricorrenti, respingendo le censure che chiedevano l'esclusione della colpevolezza di Licandro come mera intestataria della targa
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La dedotta riqualificazione del fatto in ricettazione è stata giudicata inammissibile in Cassazione perché la questione avrebbe richiesto una rivalutazione del merito e delle prove già acquisite
art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
La Corte d'Appello ha motivato il diniego delle attenuanti generiche a Gangemi per il suo comportamento processuale e per i precedenti; la concessione a Licandro è stata mantenuta e non censurata in Cassazione
art. 163 cod. pen. (sospensione condizionale della pena)
La Corte ha osservato che il beneficio è incompatibile con pene superiori a due anni, motivo per cui la richiesta è inammissibile
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento di Cassazione
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come parametro per l'applicazione delle ammende; la Corte di Cassazione ha disposto il versamento di un importo equitativo di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende, pur ritenendo che non vi fosse colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La prescrizione va calcolata con attenzione al termine ordinario e ad eventuali incrementi; la dichiarazione di prescrizione per alcuni capi non implica automaticamente la prescrizione di altri reati collegati, salvo calcolo specifico.
- In materia di reati come il riciclaggio (art. 648-bis), il giudice deve valutare l'elemento soggettivo: l'essere intestatario di un bene non esclude di per sé la responsabilità se emergono elementi che dimostrano conoscenza o consapevolezza; l'assenza di spiegazioni alternative utili può rafforzare la valutazione di colpevolezza.
- La differenza tra riciclaggio e ricettazione spesso dipende dalla prova della condotta e dell'intento: la riqualificazione del reato richiesta in Cassazione è generalmente inammissibile se comporta una rivalutazione delle prove di merito.
- La Corte di Cassazione non è sede per la rinnovazione o la rivalutazione delle risultanze di fatto e della prova; i motivi che si risolvono in un diverso apprezzamento del materiale probatorio sono inammissibili o manifestamente infondati.
- La concessione delle circostanze attenuanti generiche è valutazione di merito del giudice territoriale: in Cassazione può essere censurata solo se vi è manifesta illogicità o insufficienza della motivazione.
- Il beneficio della sospensione condizionale della pena è incompatibile con pene definitive superiori a due anni; le richieste di rimodulazione della pena in Cassazione sono inammissibili se mirano a sindacare il merito.
- Ricorrere in Cassazione con motivi reiterativi o aspecifici comporta alta probabilità di inammissibilità e può determinare condanna alle spese e ammende previste dalle norme processuali e dalla giurisprudenza costituzionale.
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