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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10923/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di convalida del D.A.Spo. adottata dal Questore di Torino e convalidata dal GIP il 30/05/2024. Il ricorrente denunciava: 1) omissione di motivazione in ordine alla memoria difensiva tempestivamente depositata via PEC entro il termine delle 48 ore (art. 606 c.1 lett. e c.p.p.); 2) violazione del diritto di difesa per eccessiva compressione dei termini e per l'esiguo lasso di tempo effettivamente concesso alla difesa tra la richiesta di convalida del P.M. e l'adozione dell'ordinanza del GIP (richiamo agli artt. 6 L. 401/1989 e 178 lett. c c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la memoria difensiva era stata depositata tempestivamente (29/05/2024 ore 10:38 tramite PEC) e che la convalida è stata adottata successivamente senza alcun riferimento alle deduzioni difensive. Richiamando la giurisprudenza consolidata che ammette il contraddittorio cartolare purché il giudice prenda in considerazione le memorie, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al GIP del Tribunale di Torino. Ha inoltre dichiarato sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore del 22/05/2024 limitatamente all'obbligo di presentazione. Il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • L. 13/12/1989 n.401, art. 6, comma 3

    La convalida giurisdizionale del provvedimento questorile riguarda in particolare l'obbligo di presentazione; il giudice deve valutare non solo la legittimità formale ma anche la congruità della durata della misura e assumere le argomentazioni difensive, anche se il contraddittorio è cartolare.

  • art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.

    Fondamento di cassazione per omissione di motivazione; la Corte ha ritenuto sussistente il vizio di motivazione per non aver valorizzato la memoria difensiva tempestivamente depositata.

  • art. 178, lett. c, cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso in relazione alla compressione dei termini e al diritto di difesa; la Corte ha comunque deciso sul primo motivo e ha assorbito questo secondo profilo.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137/2020

    Norma invocata per le conclusioni del Procuratore generale depositate in Cassazione; funzione procedurale non sostanziale nel merito della decisione.

Massime di principio

  • Il contraddittorio cartolare (memorie depositate via PEC entro il termine delle 48 ore) è compatibile con il diritto di difesa per le convalide dei provvedimenti ex L. 401/1989, purché il giudice esplicitamente prenda in considerazione le deduzioni difensive.
  • Se il giudice di convalida non menziona né valuta le memorie depositate tempestivamente, l'ordinanza è nulla per violazione del diritto di difesa e può essere annullata in sede di legittimità.
  • La tempestiva produzione documentale tramite PEC va sempre attestata e il ricorrente deve conservare le evidenze temporali (timestamp) perché costituiscono prova cruciale della tempestività.
  • La valutazione della congruità della durata della misura preventiva rientra nella discrezionalità del giudice ma deve essere motivata; la mancata motivazione su punti rilevanti può portare all'annullamento.
  • In caso di annullamento per omissione di valutazione della memoria, il giudice di rinvio sarà chiamato a riesaminare il provvedimento, con possibile sospensione dell'efficacia delle prescrizioni più gravose (es. obbligo di presentazione) nel frattempo.

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