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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26372/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto di sequestro probatorio per presunta "turbata libertà dell'affidamento" della gara di appalto "Savona-Sintel-lotto 2". Il ricorrente lamentava che il sequestro fosse massivo e indiscriminato, in particolare riguardo al suo cellulare e alle caselle di posta elettronica, senza rispetto del principio di proporzionalità e senza indicazione dei criteri di selezione dei dati, dei tempi per l'estrazione e della successiva restituzione. Sosteneva altresì che il dispositivo conteneva dati personali non pertinenti alle indagini e che si potevano adottare modalità meno invasive.

La decisione

Il ricorso è stato accolto in parte. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame non avesse considerato l'evoluzione giurisprudenziale sui sequestri probatori di dispositivi informatici, violando il principio di proporzionalità e adeguatezza. Ha stabilito che il decreto che dispone il sequestro deve motivare la necessità di un sequestro esteso o indicare le specifiche informazioni da acquisire, i criteri di selezione del materiale e i tempi per la selezione e la restituzione. Per tale motivo il sequestro del cellulare del ricorrente e dell'intero contenuto delle caselle di posta elettronica, essendo indiscriminato e potenzialmente contenente dati estranei all'indagine, deve essere annullato e i materiali restituiti. È stata invece ritenuta legittima l'acquisizione della cartella di file relativa alla gara "Savona-Sintel-lotto 2" in quanto mirata e pertinente; tale cartella resta sequestrata. Di conseguenza l'ordinanza impugnata e il decreto del PM del 18/02/2025 sono annullati senza rinvio, con dissequestro e restituzione degli altri materiali.

Norme richiamate

  • Cass. Sez.6, n. 17312 del 15/2/2024 (Corsico), Rv. 28635803

    Richiama i criteri di motivazione del sequestro probatorio di dispositivi informatici: necessità di specificare ragioni per un sequestro esteso o le specifiche informazioni da cercare, e i criteri di selezione e perimetrazione temporale dei dati

  • Cass. Sez.6, n. 34285 del 22/9/2020 (Aleotti), Rv. 27994902

    Stabilisce che la copia integrale acquisita non può essere trattenuta oltre il tempo strettamente necessario alla selezione, che il PM deve organizzare la selezione rapidamente e che la copia integrale deve essere restituita una volta concluse le operazioni

  • Cass. Sez.6, n. 17479 del 4/2/2025 (Griffo), n.m.

    Ribadisce il principio che il vincolo reale non deve eccedere lo stretto necessario e non può comprimere in modo ingiustificato diritti fondamentali; il controllo giurisdizionale deve verificare tale proporzionalità

  • Cass. Sez.2, n. 37409 del 10/9/2024 (Veglioni), Rv. 286989

    Tratta l'interesse a proporre riesame dopo restituzione del dispositivo quando sia dimostrata la necessità concreta di riavere la disponibilità esclusiva della copia forense; la sentenza qui discute e pone limiti a tale interpretazione

  • Cass. Sez.6, n. 17878 del 3/2/2022 (Losurdo), Rv. 283302

    Affermato il principio che il telefono cellulare, per la sua natura personale e contenente dati riservati, giustifica di per sé l'interesse del suo titolare a chiedere il riesame della proporzionalità del sequestro anche se il dispositivo è stato già restituito dopo copia forense

Massime di principio

  • Il decreto di sequestro probatorio di dispositivi informatici deve motivare chiaramente la necessità di un sequestro esteso oppure indicare le specifiche informazioni da acquisire; non è ammissibile un sequestro "a largo raggio" privo di tali indicazioni.
  • Necessità di indicare nel provvedimento i criteri di selezione del materiale, la perimetrazione temporale dei dati di interesse e i tempi entro cui verrà effettuata la selezione e la restituzione del materiale non rilevante.
  • La copia integrale dei dati non può essere trattenuta dal PM oltre il tempo strettamente necessario per l'estrazione e la selezione; il PM deve predisporre un'organizzazione per effettuare tali operazioni rapidamente.
  • Il titolare di un dispositivo personale (es. smartphone) ha, di per sé, interesse a proporre il riesame della misura in quanto il dispositivo contiene informazioni personali e riservate; non è sempre necessario dimostrare una disponibilità esclusiva della copia forense.
  • Se l'acquisizione è mirata e riguarda specifici file pertinenti alle indagini (es. documentazione di gara), il sequestro di quei file può essere legittimo anche se il sequestro di dispositivi o archivi più ampi viene considerato illegittimo.
  • In situazioni simili, gli organi investigativi devono preferire misure meno intrusive e dimostrare nel provvedimento di sequestro l'impossibilità di ottenere le stesse informazioni con modalità meno invasive.

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