Cassazione Penale, Sentenza n. 26372/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto di sequestro probatorio per presunta "turbata libertà dell'affidamento" della gara di appalto "Savona-Sintel-lotto 2". Il ricorrente lamentava che il sequestro fosse massivo e indiscriminato, in particolare riguardo al suo cellulare e alle caselle di posta elettronica, senza rispetto del principio di proporzionalità e senza indicazione dei criteri di selezione dei dati, dei tempi per l'estrazione e della successiva restituzione. Sosteneva altresì che il dispositivo conteneva dati personali non pertinenti alle indagini e che si potevano adottare modalità meno invasive.
La decisione
Il ricorso è stato accolto in parte. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame non avesse considerato l'evoluzione giurisprudenziale sui sequestri probatori di dispositivi informatici, violando il principio di proporzionalità e adeguatezza. Ha stabilito che il decreto che dispone il sequestro deve motivare la necessità di un sequestro esteso o indicare le specifiche informazioni da acquisire, i criteri di selezione del materiale e i tempi per la selezione e la restituzione. Per tale motivo il sequestro del cellulare del ricorrente e dell'intero contenuto delle caselle di posta elettronica, essendo indiscriminato e potenzialmente contenente dati estranei all'indagine, deve essere annullato e i materiali restituiti. È stata invece ritenuta legittima l'acquisizione della cartella di file relativa alla gara "Savona-Sintel-lotto 2" in quanto mirata e pertinente; tale cartella resta sequestrata. Di conseguenza l'ordinanza impugnata e il decreto del PM del 18/02/2025 sono annullati senza rinvio, con dissequestro e restituzione degli altri materiali.
Norme richiamate
Cass. Sez.6, n. 17312 del 15/2/2024 (Corsico), Rv. 28635803
Richiama i criteri di motivazione del sequestro probatorio di dispositivi informatici: necessità di specificare ragioni per un sequestro esteso o le specifiche informazioni da cercare, e i criteri di selezione e perimetrazione temporale dei dati
Cass. Sez.6, n. 34285 del 22/9/2020 (Aleotti), Rv. 27994902
Stabilisce che la copia integrale acquisita non può essere trattenuta oltre il tempo strettamente necessario alla selezione, che il PM deve organizzare la selezione rapidamente e che la copia integrale deve essere restituita una volta concluse le operazioni
Cass. Sez.6, n. 17479 del 4/2/2025 (Griffo), n.m.
Ribadisce il principio che il vincolo reale non deve eccedere lo stretto necessario e non può comprimere in modo ingiustificato diritti fondamentali; il controllo giurisdizionale deve verificare tale proporzionalità
Cass. Sez.2, n. 37409 del 10/9/2024 (Veglioni), Rv. 286989
Tratta l'interesse a proporre riesame dopo restituzione del dispositivo quando sia dimostrata la necessità concreta di riavere la disponibilità esclusiva della copia forense; la sentenza qui discute e pone limiti a tale interpretazione
Cass. Sez.6, n. 17878 del 3/2/2022 (Losurdo), Rv. 283302
Affermato il principio che il telefono cellulare, per la sua natura personale e contenente dati riservati, giustifica di per sé l'interesse del suo titolare a chiedere il riesame della proporzionalità del sequestro anche se il dispositivo è stato già restituito dopo copia forense
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio di dispositivi informatici deve motivare chiaramente la necessità di un sequestro esteso oppure indicare le specifiche informazioni da acquisire; non è ammissibile un sequestro "a largo raggio" privo di tali indicazioni.
- Necessità di indicare nel provvedimento i criteri di selezione del materiale, la perimetrazione temporale dei dati di interesse e i tempi entro cui verrà effettuata la selezione e la restituzione del materiale non rilevante.
- La copia integrale dei dati non può essere trattenuta dal PM oltre il tempo strettamente necessario per l'estrazione e la selezione; il PM deve predisporre un'organizzazione per effettuare tali operazioni rapidamente.
- Il titolare di un dispositivo personale (es. smartphone) ha, di per sé, interesse a proporre il riesame della misura in quanto il dispositivo contiene informazioni personali e riservate; non è sempre necessario dimostrare una disponibilità esclusiva della copia forense.
- Se l'acquisizione è mirata e riguarda specifici file pertinenti alle indagini (es. documentazione di gara), il sequestro di quei file può essere legittimo anche se il sequestro di dispositivi o archivi più ampi viene considerato illegittimo.
- In situazioni simili, gli organi investigativi devono preferire misure meno intrusive e dimostrare nel provvedimento di sequestro l'impossibilità di ottenere le stesse informazioni con modalità meno invasive.
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