Salta al contenuto
Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 93 del 23/03/2023

Provvedimento del 23 marzo 2023

Garante Privacy93

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che La Risorsa Umana.it s.r.l., nell’ambito della gestione della posta elettronica aziendale e dei rapporti con collaboratori/dipendenti, ha effettuato trattamenti illeciti per mancata informativa, violazione del principio di minimizzazione/correttezza e designazioni generiche a responsabile del trattamento con la controllata Form-App s.r.l. È stata archiviata solo la contestazione relativa all’art. 6 GDPR, mentre per le altre violazioni è stata irrogata una sanzione pecuniaria di 40.000 euro e disposta la pubblicazione del provvedimento.

La Risorsa Umana.it s.r.l. sanzionata per trattamento illecito di dati dei dipendenti/collaboratori via posta elettronica aziendale e per nomine generiche a responsabile del trattamento

La Risorsa Umana.it s.r.l. - trattamento illecito della posta elettronica aziendale e nomine generiche a responsabile del trattamento

Il provvedimento riguarda La Risorsa Umana.it s.r.l. ed è stato adottato all’esito di un reclamo presentato da un consulente che contestava la gestione e il controllo della propria posta elettronica aziendale, nonché i rapporti di trattamento con la controllata Form-App s.r.l.

Origine del procedimento e attività istruttoria

Il reclamo, presentato ai sensi dell’art. 77 GDPR, denunciava che la corrispondenza scambiata tramite l’account aziendale assegnato al reclamante fosse quotidianamente monitorata dalla direzione, senza adeguata informativa ai dipendenti e collaboratori. Nel corso dell’istruttoria la società ha sostenuto, in sintesi, che l’account era stato attribuito per esigenze operative, che la direzione non effettuava controlli ma aveva facoltà di accesso agli account condivisi, e che la gestione privacy era stata progressivamente formalizzata con documentazione interna, elenchi di autorizzati e regolamenti aziendali.

Trattamenti esaminati

Il Garante ha ricostruito che il reclamante disponeva di un account di posta elettronica individualizzato nell’ambito di un rapporto professionale, e che nella pratica la direzione aziendale interveniva frequentemente nelle conversazioni, accedendo alla catena delle e-mail e inserendosi nei flussi comunicativi con commenti, indicazioni e valutazioni. I messaggi riguardavano sia account individualizzati sia account non individualizzati, talvolta anche relativi alla controllata Form-App s.r.l. e a soggetti terzi.

Violazione dell’obbligo di informativa e dei principi di correttezza e trasparenza

L’Autorità ha rilevato la violazione dell’art. 13 GDPR e, in connessione, dell’art. 5, par. 1, lett. a) GDPR. Non risultava infatti che il reclamante fosse stato informato in modo chiaro e adeguato della concreta modalità di trattamento costituita dalla visibilità delle e-mail da parte della direzione. I documenti informativi prodotti dalla società erano successivi ai fatti contestati o, comunque, non contenevano indicazioni sulla gestione degli account di posta elettronica. Anche l’asserita informativa orale è stata esclusa come modalità sufficiente, poiché l’art. 12, par. 1, GDPR richiede ordinariamente informazioni scritte o elettroniche.

Violazione del principio di minimizzazione

Il Garante ha ritenuto che la gestione della posta elettronica non fosse conforme all’art. 5, par. 1, lett. c) GDPR. Pur riconoscendo l’esigenza di continuità e coordinamento dei flussi informativi, l’Autorità ha osservato che la società aveva adottato modalità di controllo e intervento eccedenti, con apprensione sistematica del contenuto delle comunicazioni e diffusione delle valutazioni della direzione ad altri interlocutori. In questo modo il trattamento risultava non limitato a quanto necessario per la finalità organizzativa, ma idoneo a ledere la riservatezza e la dignità professionale di dipendenti e collaboratori.

Violazione dell’art. 28 GDPR

Un ulteriore profilo di illecito ha riguardato le reciproche designazioni tra La Risorsa Umana.it s.r.l. e Form-App s.r.l. quali responsabili del trattamento. Il Garante ha rilevato che gli atti erano estremamente generici, limitati alla formula relativa alla “gestione dei sistemi di elaborazione elettronica” o, in altri casi, a richiami vaghi all’ambito dell’incarico, senza specificazione dei trattamenti affidati, delle istruzioni operative, della durata, della natura e finalità del trattamento, dei tipi di dati e delle categorie di interessati. Tali designazioni non sono state ritenute conformi all’art. 28, par. 3 GDPR.

Contestazione archiviata

È stata invece archiviata la contestazione relativa all’art. 6 GDPR. Il Garante ha preso atto della documentazione prodotta dalla società, ritenendo che, per il profilo specifico esaminato, non sussistessero i presupposti per mantenere tale contestazione.

Sanzione, criteri di quantificazione e pubblicazione

La violazione è stata ritenuta non minore. Nella determinazione della sanzione, il Garante ha considerato la natura delle violazioni, la condotta negligente della società, la cooperazione con l’Autorità, il carattere colposo della condotta e l’assenza di precedenti, oltre alle condizioni economiche del contravventore. È stata quindi irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 40.000 euro ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 GDPR, con pagamento entro 30 giorni dalla notifica. È stata altresì disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice privacy e dell’art. 16 del regolamento del Garante n. 1/2019.

Punti principali

Origine del procedimento e fatti contestati

Il procedimento nasce da un reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 GDPR da un consulente che lamentava il controllo sistematico della propria corrispondenza via e-mail da parte della direzione aziendale. Il reclamante sosteneva di non essere stato informato della visibilità, da parte della direzione, degli scambi di posta effettuati tramite account individualizzato e account condivisi, anche riferiti a rapporti con la controllata Form-App s.r.l. e con soggetti terzi.

Accertamenti svolti dal Garante

Dall’istruttoria è emerso che la società aveva assegnato al reclamante un account aziendale individualizzato e che la direttrice interveniva frequentemente nelle conversazioni, leggendo la corrispondenza e inserendosi nei flussi comunicativi, anche con account non individualizzati e in alcuni casi riferiti a Form-App s.r.l. È emerso inoltre che tra la società e la controllata erano stati adottati atti di reciproca nomina a responsabile del trattamento con formulazioni generiche, prive di specifica individuazione dei trattamenti e delle istruzioni operative.

Violazione dell’obbligo di informativa e del principio di correttezza

Il Garante ha ritenuto violati gli artt. 13 e 5, par. 1, lett. a) GDPR perché il reclamante non era stato informato in modo adeguato della sistematica visibilità delle comunicazioni da parte della direzione, né delle modalità d’uso e di controllo degli account di posta. L’informativa orale invocata dalla società è stata ritenuta inidonea, poiché l’art. 12, par. 1, GDPR richiede la regola della forma scritta o elettronica.

Violazione del principio di minimizzazione

Le modalità di gestione della posta elettronica sono state giudicate eccedenti rispetto alle finalità dichiarate di coordinamento organizzativo. Il Garante ha rilevato che la direzione utilizzava la ricostruzione della catena delle e-mail per monitorare l’operato di dipendenti e collaboratori, formulando commenti e valutazioni anche di biasimo, con interferenza nella sfera privata e professionale degli interessati. È stato quindi ritenuto violato l’art. 5, par. 1, lett. c) GDPR.

Violazione dell’art. 28 GDPR sulle nomine a responsabile

Sono state considerate non conformi le reciproche designazioni tra La Risorsa Umana.it s.r.l. e Form-App s.r.l. perché formulata in modo generico, senza indicazione della materia disciplinata, delle operazioni affidate, della durata, della natura e finalità del trattamento, dei tipi di dati e delle categorie di interessati, come richiesto dall’art. 28, par. 3 GDPR. Il Garante ha quindi accertato la violazione dell’art. 28 GDPR per i trattamenti svolti sulla base di tali atti.

Esito finale, sanzione e archiviazione parziale

L’Autorità ha dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 13 e 28 GDPR, archiviando invece la contestazione relativa all’art. 6 GDPR. È stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di 40.000 euro, con ordine di pagamento entro 30 giorni dalla notifica, e disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.

Come è indicizzato

Materierapporto di lavoroposta elettronica aziendaleprincipi di trattamentosanzioni gdprmisure di sicurezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.