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Messaggio

Messaggio numero 3265 del 09-08-2017

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento fornisce le prime indicazioni operative per l’avvio, dal 1° settembre 2017, del Polo unico per le visite mediche di controllo dei dipendenti pubblici, definendo ambito soggettivo, budget, modalità di richiesta e gestione delle visite, esclusioni, compiti delle strutture territoriali e disponibilità dei medici fiscali.

Polo unico per le visite fiscali e prime istruzioni operative INPS

Polo unico per le visite fiscali: avvio e prime indicazioni operative

Il documento illustra l’avvio del "Polo unico per le visite fiscali" dal 1° settembre 2017, ai sensi degli articoli 18 e 22 del D.Lgs. n. 75 del 27 maggio 2017. L’Inps assume la competenza esclusiva per l’effettuazione delle visite mediche di controllo, sia su richiesta delle pubbliche amministrazioni sia d’ufficio, in una fase iniziale definita sperimentale e destinata a essere progressivamente perfezionata fino al regime.

Quadro normativo e attuazione transitoria

La disciplina prevista dal D.Lgs. 75/2017 comporta anche la revisione del rapporto tra Inps e medici di medicina fiscale, da definire con apposite convenzioni da stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sulla base di un atto di indirizzo ministeriale. Un ulteriore decreto ministeriale dovrà inoltre armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato sulle fasce orarie di reperibilità e definire le modalità di svolgimento degli accertamenti medico-legali.

Nelle more dell’adozione dei decreti ministeriali e della successiva circolare Inps, il messaggio fornisce istruzioni operative provvisorie per garantire la tempestiva applicazione della nuova normativa. Considerata l’ampiezza delle modifiche informatiche necessarie, le soluzioni adottate dal 1° settembre sono qualificate come prima applicazione sperimentale.

Ambito soggettivo: amministrazioni e dipendenti interessati

A seguito degli approfondimenti normativi richiamati nel documento, vengono individuate le categorie di amministrazioni e dipendenti pubblici rientranti nel perimetro del Polo unico, salvo diverso orientamento ministeriale.

Rientrano nell’ambito di applicazione:

  • tutte le amministrazioni di cui all’art. 1 del D.Lgs. 165/2001, comprese amministrazioni dello Stato, istituti e scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative, aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, IACP, Camere di commercio, enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni, aziende ed enti del SSN, ARAN e Agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999;
  • anche Regioni e Province a statuto speciale, inclusa la Regione siciliana;
  • i dipendenti del settore pubblico non soggetti al D.Lgs. 165/2001 ai sensi dell’art. 7, comma 1, del DL 179/2012, cioè il personale di carriera prefettizia, diplomatica, magistrati ordinari e speciali, avvocati e procuratori dello Stato, docenti e ricercatori universitari, personale di carriera dirigenziale penitenziaria e personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
  • i dipendenti delle Autorità indipendenti, compresi CONSOB e Banca d’Italia, nonché il personale delle università non statali legalmente riconosciute.

Sono invece esclusi dall’applicazione dell’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001, per espressa previsione dell’art. 7, comma 2, del DL 179/2012:

  • il personale delle Forze armate;
  • il personale dei Corpi armati dello Stato;
  • il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il documento specifica inoltre che, per Forze armate e Corpi armati dello Stato, si intendono Esercito, Marina militare, Aeronautica militare, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria, nonché il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione del personale volontario. Restano inoltre esclusi enti pubblici economici, enti morali e aziende speciali.

Implementazioni informatiche e individuazione automatizzata delle amministrazioni

L’Istituto comunica di stare predisponendo implementazioni procedurali per individuare automaticamente, tramite consultazione di banche dati esterne e interne, la platea delle pubbliche amministrazioni e dei dipendenti interessati dalla normativa. Questa attività è funzionale alla gestione centralizzata delle visite mediche di controllo nel nuovo assetto.

Budget disponibile per il Polo unico

Per l’anno 2017, a decorrere dal 1° settembre, il budget complessivo stanziato per il Polo unico è pari a 17 milioni di euro, utilizzabile congiuntamente per le visite richieste dai datori di lavoro pubblici e per quelle disposte d’ufficio.

L’applicativo effettua automaticamente il controllo della disponibilità del budget al momento dell’inserimento della richiesta di visita medica di controllo da parte delle pubbliche amministrazioni tramite il Portale Inps. La funzione serve sia a evitare il superamento delle risorse stanziate sia a consentire l’elaborazione di report sull’andamento della spesa.

Se il budget risulta esaurito, l’applicativo restituisce l’informazione alla pubblica amministrazione richiedente e blocca la richiesta.

Richiesta delle visite mediche di controllo da parte delle pubbliche amministrazioni

Dal 1° settembre 2017 le pubbliche amministrazioni possono richiedere le visite mediche di controllo tramite il Portale Inps, secondo le modalità ordinarie. Le amministrazioni che non abbiano ancora attivato i servizi devono richiedere le credenziali di accesso ai servizi online di Consultazione attestati di malattia e Richiesta visita medica di controllo, secondo le circolari n. 60/2010, n. 119/2010 e n. 118/2011.

Il sistema mette a disposizione un servizio di riconoscimento automatico della qualifica della PA rispetto al Polo unico, così da evitare, in caso positivo, la richiesta di rimborso e l’emissione di fattura da parte dell’Istituto. Tuttavia, in fase iniziale il riconoscimento automatizzato potrebbe erroneamente respingere amministrazioni che invece rientrano nell’ambito della norma.

Per questi casi è consentita l’autocertificazione, tramite Portale, della qualità di datore di lavoro rientrante nel Polo unico. Le informazioni autocertificate vengono registrate dall’applicativo anche per successive verifiche; se le dichiarazioni risultano non corrette, l’Istituto emetterà fattura per il rimborso delle visite.

Il datore di lavoro pubblico, nel richiedere la visita, deve indicare anche se la visita debba essere ambulatoriale oppure no, secondo le modalità già previste nei casi di assenza del lavoratore alla visita domiciliare, così da verificare la reale sussistenza dello stato morboso.

Gli esiti dei verbali saranno resi disponibili ai datori di lavoro pubblici mediante i servizi telematici, come già avviene per le visite datoriali. Le amministrazioni non rientranti nella platea del Polo unico continuano a richiedere le visite con le ordinarie modalità e restano tenute al rimborso, con emissione di regolare fattura. Le visite mediche di controllo datoriali richieste fino al 31 agosto 2017 continuano comunque a essere fatturate, indipendentemente dalla PA richiedente.

Disposizione d’ufficio delle visite mediche domiciliari

Dal 1° settembre 2017, in sede di prima attuazione, gli applicativi Inps saranno adattati per acquisire i dati dei certificati dei dipendenti pubblici e disporre un numero prestabilito di visite d’ufficio.

Anche per le visite disposte d’ufficio:

  • l’esito viene restituito al datore di lavoro pubblico;
  • vengono comunicate anche le informazioni relative all’eventuale assenza al domicilio;
  • in caso di assenza, il lavoratore viene convocato a visita ambulatoriale, secondo il modello già adottato per il settore privato.

Nella visita ambulatoriale devono essere valutati solo l’effettiva sussistenza dello stato morboso e la prognosi. La valutazione delle giustificazioni dell’assenza non rientra nei compiti dell’Istituto, come precisato più avanti nel documento.

Assegnazione delle visite e ruolo dei medici di lista

Le visite mediche di controllo, sia su richiesta del datore di lavoro sia disposte d’ufficio, vengono assegnate ai medici di lista che collaborano con l’Istituto.

In attesa della revisione della disciplina dei medici di controllo, restano vigenti i decreti ministeriali di riferimento e continuano ad applicarsi le circolari e i messaggi dell’Istituto in materia, comprese le disposizioni su compensi e gestione complessiva dell’attività.

Il documento sottolinea la necessità di garantire alle strutture territoriali un numero congruo di professionisti, sia per coprire le nuove visite del Polo unico sia per assicurare la continuità del servizio verso i lavoratori del settore privato.

Visite per infortunio sul lavoro e malattia professionale

Nonostante l’attribuzione esclusiva all’Inps della competenza sulle visite mediche di controllo, l’Istituto ritiene di non poter effettuare accertamenti domiciliari richiesti dai datori di lavoro nei casi di infortunio sul lavoro o malattia professionale. La ragione è che, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 67/1988, la competenza esclusiva sulla valutazione di tali eventi spetta all’Inail.

Di conseguenza, eventuali VMC richieste per lavoratori per i quali sia in corso l’istruttoria per il riconoscimento dell’infortunio o della malattia professionale non possono essere disposte, salvo diverse indicazioni ministeriali.

Se tale istruttoria emerge durante l’accesso domiciliare del medico di controllo, il medico non deve procedere alla visita e deve redigere un verbale nel quale sia evidenziata la circostanza. Resta però fermo che, per l’accesso al domicilio del lavoratore, al datore di lavoro non rientrante nel Polo unico viene comunque richiesto il rimborso con emissione di fattura.

Compiti degli uffici amministrativi e delle strutture territoriali

Il documento precisa che la normativa del Polo unico non modifica la disciplina della certificazione di malattia dei lavoratori pubblici. L’Istituto continuerà quindi a ricevere soltanto certificazioni trasmesse in modalità telematica.

Per eventuali certificazioni cartacee, il D.Lgs. 75/2017 stabilisce espressamente che i controlli sulla loro validità restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate, ai sensi dell’art. 55-septies, comma 1, del D.Lgs. 165/2001.

La competenza dell’Inps riguarda dunque l’effettuazione d’ufficio o su richiesta delle visite mediche di controllo. Il procedimento e gli adempimenti medico-legali presso le U.O.C. e le U.O.S.T. restano sostanzialmente analoghi a quelli previsti per i lavoratori privati, salvo alcune specificità per i lavoratori pubblici.

In particolare, non compete all’Istituto istruire, esaminare o valutare la giustificabilità:

  • dell’assenza al domicilio;
  • della mancata presentazione alla visita ambulatoriale.

Tali circostanze vengono invece comunicate ai datori di lavoro per le valutazioni di competenza.

Reperibilità, assenze e comunicazioni del lavoratore

Il D.Lgs. 75/2017 prevede che il dipendente pubblico che debba assentarsi dal domicilio, ad esempio per visita specialistica, debba avvisare solo la propria amministrazione, che provvederà poi a informare l’Inps.

Le comunicazioni di assenza per esami specialistici dei lavoratori pubblici in malattia devono essere effettuate dalle pubbliche amministrazioni con le stesse modalità già in uso per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale Inps in caso di cambio di reperibilità, secondo il messaggio Hermes n. 007817 del 20 ottobre 2014.

Se le comunicazioni pervengono tempestivamente, l’operatore deve escludere l’eventuale visita medica di controllo già preordinata nel listino di SAViO.

Per il cambio di domicilio in corso di prognosi, le regole applicabili saranno definite dal decreto ministeriale di armonizzazione delle fasce di reperibilità e delle modalità di svolgimento delle visite mediche di controllo.

Dotazione e distribuzione dei medici fiscali

In vista dell’entrata in vigore del Polo unico, l’Istituto ha aggiornato gli elenchi provinciali dei medici di lista che collaborano per gli accertamenti domiciliari e ha analizzato i dati della procedura di gestione delle visite mediche di controllo per verificare la capacità di soddisfare sia le richieste datoriali sia le visite d’ufficio.

Dal monitoraggio sono emerse criticità in alcune aree territoriali, dove la carenza di medici disponibili è rilevante, e in altre aree con un numero di iscritti nelle liste speciali superiore ai fabbisogni.

Il documento precisa che non è possibile riequilibrare la distribuzione con trasferimenti tra liste speciali, poiché le liste sono provinciali e il medico può essere iscritto solo nella provincia in cui è risultato idoneo, con conseguente conferimento dell’incarico. Inoltre, il DL 101/2013, convertito dalla legge 125/2013, ha trasformato tali liste in liste ad esaurimento, cristallizzando la posizione dei medici già iscritti al 31 dicembre 2007.

Per le strutture territoriali che non riescono a soddisfare le richieste datoriali, o che hanno capacità appena sufficienti, vengono richiamate le circolari n. 4 e n. 199 del 2001 sulle modalità di conferimento di incarichi temporanei e reintegrazione delle liste.

Ove necessario, è possibile:

  • conferire incarichi temporanei, anche occasionali per singole visite mediche di controllo domiciliari o continuativi fino a un massimo di quattro mesi;
  • utilizzare medici dipendenti e/o convenzionati dell’Istituto per lo svolgimento delle visite mediche di controllo domiciliari e/o ambulatoriali.

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