Messaggio numero 3282 del 11-08-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento riepiloga le regole per l’iscrizione facoltativa alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, indicando chi può aderire, i termini, le modalità di presentazione della domanda e le istruzioni operative per strutture territoriali, trattenute pensionistiche, denunce contributive e versamenti.
Indicazioni sull’adesione facoltativa alla gestione credito INPS/INPDAP
Adesione facoltativa alla gestione credito: quadro generale
Il documento riepiloga le indicazioni già fornite nel tempo in materia di iscrizione facoltativa alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, con l’obiettivo di consentire alle strutture territoriali di verificare la regolarità delle richieste presentate. Vengono richiamati i soggetti legittimati, i termini di adesione, le modalità di esercizio della facoltà e le successive attività istruttorie e contabili.
Riferimento normativo e carattere dell’adesione
L’adesione facoltativa è stata introdotta dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2007, n. 45, come modificato dall’art. 3-bis del decreto-legge n. 159/2007, convertito dalla legge n. 222/2007. L’adesione richiede una manifestazione di volontà esplicita.
Una volta esercitata, l’adesione non può essere revocata. L’iscrizione permane:
- per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica, nei casi in cui non sussista iscrizione obbligatoria alla gestione credito;
- per i pensionati, fino all’ultimo giorno di vita.
Soggetti che possono aderire e termini
Lavoratori in servizio
I lavoratori in servizio alla data del 31 maggio 2008 presso enti e amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non iscritti ai fini pensionistici o TFS/TFR alla gestione pubblica, dovevano presentare il modulo all’INPDAP entro il 31 maggio 2008.
Possono inoltre aderire i lavoratori assunti o trasferiti successivamente al 31 maggio 2008 presso le medesime amministrazioni, purché non iscritti ad una delle casse pensionistiche o ai fondi TFS/TFR della gestione pubblica. In tal caso la volontà di adesione deve essere manifestata entro 30 giorni:
- dalla data di assunzione;
- dalla data di trasferimento.
Pensionati e pensionandi
I lavoratori in quiescenza alla data del 31 maggio 2008, ossia i pensionati ex dipendenti pubblici con trattamento a carico delle casse pensionistiche della gestione dipendenti pubblici o di altri enti previdenziali, dovevano aderire entro il 31 maggio 2008.
Dal 1 giugno 2008 la facoltà può essere esercitata dai dipendenti in servizio, iscritti obbligatoriamente o per adesione alla gestione credito e prossimi al pensionamento. In questo caso l’adesione deve essere espressa entro l’ultimo giorno di servizio.
I titolari di pensioni indirette o di reversibilità sono esclusi dalla facoltà di adesione.
Personale in ausiliaria
Per il personale collocato in ausiliaria, le regole devono essere coordinate con la disciplina specifica del collocamento in ausiliaria di ufficiali e sottufficiali.
Per gli ufficiali in ausiliaria:
- essi fruiscono di trattamento provvisorio di pensione a carico del Ministero della Difesa;
- sono iscritti obbligatoriamente alla gestione credito;
- per mantenere l’iscrizione dopo la cessazione dall’ausiliaria, devono manifestare la volontà di aderire entro l’ultimo giorno di iscrizione obbligatoria, quindi entro l’ultimo giorno di ausiliaria.
Per i sottufficiali in ausiliaria:
- essi fruiscono di trattamento provvisorio di pensione a carico del Ministero della Difesa;
- non sono iscritti obbligatoriamente alla gestione credito;
- i sottufficiali prossimi al collocamento in ausiliaria possono chiedere l’adesione entro l’ultimo giorno di servizio antecedente il collocamento in ausiliaria.
Modalità di esercizio della facoltà
I soggetti legittimati devono inviare, entro i termini previsti, alla struttura territoriale INPS di riferimento il modulo “Adesione Gestione Credito”, disponibile sul sito istituzionale.
Devono trasmettere contestualmente una copia della richiesta alla propria amministrazione:
- i neoassunti;
- i trasferiti;
- i sottufficiali prossimi al collocamento in ausiliaria.
Non deve essere presentato il modulo di adesione:
- dal personale in servizio prossimo al pensionamento;
- dagli ufficiali prossimi alla cessazione dall’ausiliaria, se tali soggetti hanno già manifestato la volontà di aderire in sede di domanda di pensione, purché rispettino i termini previsti.
Gestione delle richieste da parte delle strutture territoriali
Dalla data di pubblicazione del messaggio, le strutture territoriali devono procedere alla protocollazione tempestiva delle domande e, se non competenti sulla posizione assicurativa nel Sistema Informativo della gestione pubblica (SIN), inoltrare la richiesta protocollata alla struttura competente.
In caso di accoglimento, l’adesione deve essere inserita nel SIN secondo le istruzioni procedurali che saranno fornite con successivo messaggio.
Adesione di lavoratori di nuova assunzione o trasferiti
La struttura competente verifica:
- la legittimazione del soggetto;
- la presentazione della domanda nei termini prescritti.
Al termine dell’istruttoria, l’esito viene notificato all’interessato e al datore di lavoro. In caso di accoglimento, l’adesione viene inserita nel SIN.
Adesione di iscritti pensionandi e di ufficiali prossimi alla cessazione dall’ausiliaria
La struttura competente verifica:
- il diritto all’esercizio della facoltà;
- la presentazione della domanda nei termini;
- per il personale prossimo alla pensione, la cessazione dal servizio con diritto a pensione.
L’esito viene notificato all’interessato e, se favorevole, l’adesione viene inserita nel SIN. Per i pensionati titolari di pensione non erogata dall’INPS ma da altro ente previdenziale, come ad esempio INPGI o ENPAM, la struttura comunica all’ente l’accoglimento dell’istanza affinché operi la trattenuta sulla pensione.
Adesione dei sottufficiali prossimi al collocamento in ausiliaria
La struttura competente verifica:
- il diritto all’esercizio della facoltà;
- la presentazione della domanda nei termini.
L’esito viene notificato all’interessato e all’amministrazione di riferimento. In caso di accoglimento, l’adesione viene inserita nel SIN.
Trattenute sui trattamenti pensionistici ed effetti sulle prestazioni creditizie
Se il pensionato è titolare di più pensioni obbligatorie dirette, a carico della gestione pubblica o rientranti nel D.M. 45/2007, la trattenuta deve essere applicata a ciascun trattamento pensionistico diretto lordo.
Per i trattamenti in regime di totalizzazione o cumulo, sia con fondi tutti gestiti da INPS sia con la presenza di enti o casse esterne, la trattenuta si applica sull’intero trattamento pensionistico lordo.
L’obbligo contributivo decorre dalla data di iscrizione alla gestione credito in qualità di aderente in pensione.
Non è dovuto alcun contributo se il trattamento pensionistico preso a riferimento è inferiore o pari a 600 euro lordi mensili, importo rivalutato secondo le variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. La trattenuta viene applicata quando tale limite è superato.
In sede di erogazione di prestiti, il quinto cedibile va calcolato sull’importo complessivo del trattamento pensionistico in regime di totalizzazione o cumulo su cui opera la trattenuta.
Denunce contributive e versamenti
Lavoratori aderenti e militari in ausiliaria
Le denunce contributive relative ai lavoratori attivi e ai sottufficiali in ausiliaria aderenti alla gestione credito devono essere effettuate secondo le istruzioni INPS richiamate, con specifica indicazione dei codici:
- 01 “Dipendente” per i lavoratori attivi;
- 02 “Pensionato” per i sottufficiali in ausiliaria.
Per i sottufficiali in ausiliaria va indicato il Tipo Impiego con codice 41 “Ausiliaria Sottufficiali”.
Il pagamento dei contributi segue le stesse modalità previste per gli altri contributi derivanti dalle denunce mensili.
Per gli ufficiali in ausiliaria, per i quali l’iscrizione alla gestione credito è obbligatoria, il Tipo Impiego è il codice 40 “Ausiliaria Ufficiali” e nelle denunce contributive non deve essere valorizzato l’elemento indicato nel testo.
Pensionati aderenti
Quando la trattenuta non è effettuata dall’INPS ma da altri istituti previdenziali, questi ultimi devono inviare mensilmente alla struttura territorialmente competente il prospetto allegato al messaggio, contenente:
- l’elenco dei codici fiscali dei pensionati;
- gli importi del trattamento pensionistico lordo;
- gli importi dei contributi versati.
Il versamento dei contributi trattenuti ai pensionati deve essere effettuato con il codice contributo F24 P910 “Contribuzione cassa unica del credito – pensionati aderenti di cui al dm 45/2007”.
Istruzioni contabili
Le trattenute operate da altri istituti previdenziali sulle pensioni da essi erogate, in relazione all’adesione facoltativa alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, vengono accreditate sulla contabilità speciale della Tesoreria Centrale dello Stato “21039 – INPS – ex Inpdap - Gest. Aut. Prestaz. Creditizie”, tramite i versamenti effettuati con i modelli F24 recanti il codice tributo P910.
La contribuzione versata dagli enti previdenziali viene contabilizzata automaticamente al conto di nuova istituzione:
- INC22101, “Contributi dovuti da altri Istituti previdenziali per le trattenute operate sulle pensioni quale adesione facoltativa alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”.
È inoltre richiamata la variazione al piano dei conti allegata al messaggio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 11 ago 2017Messaggio numero 3284 del 11-08-2017
- Messaggio · 11 ago 2017Messaggio numero 3286 del 11-08-2017
- Messaggio · 10 ago 2017Messaggio numero 3272 del 10-08-2017
- Messaggio · 10 ago 2017Messaggio numero 3274 del 10-08-2017
- Messaggio · 9 ago 2017Messaggio numero 3265 del 09-08-2017
- Messaggio · 9 ago 2017Messaggio numero 3267 del 09-08-2017
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →