Messaggio numero 3267 del 09-08-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento illustra la proroga a 7 anni della durata massima dell’assegno straordinario per il personale del credito ordinario e del credito cooperativo nel periodo 2017-2019, nonché la riduzione del contributo straordinario a carico dei datori di lavoro prevista dalla legge di bilancio 2017. Sono indicati campo di applicazione, criteri di calcolo, limiti finanziari, modalità di liquidazione e monitoraggio delle domande.
Assegno straordinario fondi di solidarietà credito e credito cooperativo: durata massima e riduzione del finanziamento
Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà del settore credito: durata massima e riduzione del finanziamento
Il documento riepiloga le disposizioni che incidono sull’assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà del settore credito ordinario e del credito cooperativo. In particolare, chiarisce la proroga della durata massima a 7 anni e la nuova disciplina della riduzione del contributo straordinario a carico dei datori di lavoro per i nuovi accessi nel triennio 2017-2019.
Durata massima dell’assegno straordinario
Per effetto del decreto interministeriale n. 97220/2016, come illustrato dal messaggio n. 5100 del 16 dicembre 2016, la durata massima dell’assegno straordinario è stata elevata a 7 anni per il biennio 2016-2017 per il personale del credito ordinario.
Successivamente, il decreto interministeriale n. 98998/2017, in attuazione dell’art. 1, comma 234, della legge di bilancio 2017, ha prorogato tale durata massima anche agli anni 2018 e 2019, estendendo inoltre la disciplina all’assegno straordinario del Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo.
Pertanto, per le nuove decorrenze di assegno straordinario dei Fondi di solidarietà richiamati, comprese nel periodo 2017-2019, il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo è pari a 7 anni. È precisato che l’ultima decorrenza ammessa è il 1° dicembre 2019, con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2019.
Riduzione del finanziamento a carico dei datori di lavoro
L’art. 1, comma 235, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 prevede la riduzione del contributo straordinario a carico dei datori di lavoro, inclusa la contribuzione correlata, per le nuove decorrenze di assegno straordinario erogato dai settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all’art. 26 del d.lgs. n. 148/2015.
La misura si applica ai nuovi accessi nel triennio 2017-2019, entro il limite massimo complessivo di 25.000 lavoratori. La norma rappresenta, in coerenza con la disciplina comunitaria, una nuova modalità di finanziamento dell’assegno straordinario.
Misura della riduzione e copertura finanziaria
La riduzione è stabilita in misura diversa in base all’anno di decorrenza dell’assegno:
- per le decorrenze nell’anno 2017, è pari all’85% dell’importo equivalente alla somma della prestazione di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 22/2015 e della contribuzione figurativa di cui all’art. 12 del medesimo decreto;
- per le decorrenze negli anni 2018 e 2019, è pari al 50% del medesimo importo equivalente.
All’integrazione del finanziamento provvede la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS), istituita presso l’INPS ai sensi dell’art. 37 della legge n. 88 del 9 marzo 1989.
Poiché la prestazione di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 22/2015 decresce dal 4° mese in poi, anche il valore della riduzione diminuisce a partire da tale mese.
L’art. 1, comma 236, pur mantenendo fermo il limite complessivo di 25.000 accessi nel triennio 2017-2019, indica altresì le somme stanziate annualmente per gli anni dal 2017 al 2021.
Ambito di applicazione
Il documento precisa che, secondo il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 12 maggio 2017, la norma riguarda tutti i settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all’art. 26 del d.lgs. n. 148/2015 interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma finalizzati a aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione.
All’interno di tali settori, la disciplina interessa le imprese o i gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione.
La riduzione del finanziamento può essere richiesta anche dalle imprese che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano accordi aziendali già in essere alla data di entrata in vigore della norma.
Criteri di calcolo della riduzione
L’importo della riduzione del finanziamento a carico dei datori di lavoro deve essere determinato in via teorica per ciascun lavoratore coinvolto, con riferimento agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 22/2015, per i primi 24 mesi, con esclusione della tredicesima mensilità e comunque per un periodo non superiore alla durata dell’assegno straordinario.
L’assegno straordinario viene liquidato in via provvisoria con il riconoscimento della riduzione complessiva, composta dalla quota assegno e dalla quota contribuzione, sul finanziamento mensile secondo la tabella allegata, salvo conguaglio nei casi in cui la riduzione risulti di importo diverso.
Contribuzione correlata e modalità di liquidazione
Il documento chiarisce che nulla cambia in relazione al versamento della contribuzione correlata: essa continua a dover essere integralmente versata dal datore di lavoro.
Il dettaglio della provvista mensile, reso disponibile all’ente esodante nel Portale prestazioni di esodo dei Fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione, è stato implementato per ciascun ex dipendente con l’importo lordo comprensivo della riduzione.
La procedura automatizzata di liquidazione dell’assegno straordinario è stata aggiornata per i settori del credito ordinario e del credito cooperativo, come già indicato nel messaggio n. 2109 del 22 maggio 2017 recante istruzioni operative alle Sedi territoriali.
Inquadramento delle prestazioni e monitoraggio delle domande
Le prestazioni sono state ricondotte alle nuove categorie:
- 127 CRED27: Assegno Straordinario Credito L. 232/2016;
- 128 COOP28: Assegno Straordinario Credito Cooperativo L. 232/2016.
Per il monitoraggio delle domande di assegno straordinario, affidato all’INPS, il criterio principale è la data di cessazione del rapporto di lavoro. Per le domande trasmesse oltre due mesi da tale data, si considera anche la data di presentazione della domanda.
L’INPS non esamina ulteriori domande se dal monitoraggio risulta il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di copertura finanziaria e del numero di soggetti beneficiari previsti dalla norma.
Se dall’esito del monitoraggio non residuano ulteriori disponibilità, il finanziamento resta totalmente a carico dell’ente esodante, con conseguente addebito sulla provvista mensile delle somme già riconosciute a titolo di riduzione.
Rinvio a successive istruzioni
Il documento segnala che con successivo messaggio saranno rese note le modalità operative del monitoraggio delle domande.
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