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Messaggio

Messaggio numero 3274 del 10-08-2017

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che, per le vittime del dovere ed equiparati, l'esenzione fiscale ex art. 1, comma 211, L. 232/2016 si applica ai soli trattamenti pensionistici di privilegio collegati all'evento che ha determinato il riconoscimento dello status. Viene richiamata la precedente prassi dell'Istituto e ribadito che il beneficio prescinde dal grado di invalidità, ma resta limitato alle pensioni direttamente correlate ai fatti e agli eventi rilevanti ai fini del riconoscimento.

Chiarimenti sull'esenzione fiscale dei trattamenti pensionistici per vittime del dovere e equiparati

Chiarimenti sull'esenzione fiscale per vittime del dovere ed equiparati

Il documento fornisce ulteriori precisazioni sulla corretta applicazione dei benefici fiscali previsti dall'art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in favore delle vittime del dovere, dei soggetti equiparati e dei loro superstiti. L'intervento è finalizzato a delimitare con precisione quali trattamenti pensionistici rientrino nell'esenzione dall'imposta sui redditi.

Quadro normativo e precedenti indicazioni

Vengono richiamati i messaggi INPS n. 368 del 26 gennaio 2017 e n. 1412 del 29 marzo 2017, con i quali erano già state fornite istruzioni sui benefici relativi ai trattamenti pensionistici spettanti:

  • alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti;
  • ai soggetti di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466;
  • alla legge 20 ottobre 1990, n. 302;
  • all'art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Tali benefici sono stati ricondotti alla previsione dell'art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016, quale norma di riferimento per l'esenzione fiscale.

Trattamenti pensionistici interessati dal beneficio

Il documento precisa che, secondo quanto già evidenziato nel messaggio n. 1412 del 2017, il beneficio fiscale spetta ai trattamenti pensionistici erogati all'interessato per fatti ed eventi previsti dalle normative richiamate dall'art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016, purché sia stato certificato lo status di vittima del dovere o equiparato.

In sostanza, la rilevanza del beneficio è collegata alla causa del trattamento pensionistico e alla certificazione dello status riconosciuto.

Estensione dell'esenzione e irrilevanza del grado di invalidità

Il documento afferma che l'esenzione dei benefici fiscali previsti:

  • dall'art. 2, commi 5 e 6, della legge n. 407/1998;
  • dall'art. 3, comma 2, della legge n. 206/2004;

si estende a tutti i soggetti riconosciuti vittime del dovere, inclusi gli equiparati, indipendentemente dal grado di invalidità riportato a seguito dell'evento.

Pertanto, il grado di invalidità non costituisce un limite per il riconoscimento dell'esenzione, purché ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi previsti.

Limite applicativo per i soggetti di cui all'art. 1, comma 564, L. 266/2005

Per quanto riguarda i soggetti indicati dall'art. 1, comma 564, della legge n. 266 del 2005, il documento specifica che l'esenzione fiscale deve essere applicata solo ed esclusivamente ai trattamenti pensionistici di privilegio correlati all'evento che ha determinato il riconoscimento dello stato di vittima del dovere o equiparato.

Ne deriva che il beneficio non ha portata generalizzata su tutti i trattamenti percepiti dal soggetto, ma opera soltanto con riferimento alla pensione di privilegio connessa all'evento riconosciuto.

Sintesi conclusiva

Il messaggio chiarisce che l'esenzione fiscale prevista dalla legge di bilancio 2017 si applica ai trattamenti pensionistici direttamente collegati all'evento che ha determinato lo status di vittima del dovere o equiparato. L'agevolazione si estende anche ai soggetti equiparati e prescinde dal grado di invalidità, ma per i soggetti dell'art. 1, comma 564, L. 266/2005 resta limitata ai trattamenti pensionistici di privilegio correlati all'evento specifico.

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