Risoluzione n. 73 del 25/07/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce quando le stock option estere vanno indicate nel quadro RW, distinguendo tra diritti non cedibili e cedibili, e precisa i casi in cui è dovuta l’IVAFE. Riporta inoltre tre esempi pratici di compilazione del modello Unico PF 2014.
Chiarimenti sulla compilazione del quadro RW per le stock option estere
Chiarimenti sugli obblighi di dichiarazione nel quadro RW delle stock option estere
La risoluzione fornisce indicazioni operative sulla compilazione del nuovo quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi con riferimento alle stock option su azioni estere. Il documento si colloca nell’ambito delle modifiche introdotte dal periodo d’imposta 2013 in materia di monitoraggio fiscale e di liquidazione dell’IVAFE.
Quadro normativo di riferimento
Dal periodo d’imposta 2013, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria sono soggetti agli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dall’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni.
Per le persone fisiche, il nuovo quadro RW del modello dichiarativo assolve sia gli obblighi di monitoraggio fiscale sia quelli relativi alla liquidazione:
- dell’IVAFE, istituita dall’articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- dell’IVIE, prevista dalla medesima norma.
Regole generali sulle stock option estere
La circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013 aveva già chiarito che le stock option su azioni estere non vanno indicate nel quadro RW durante il vesting period, poiché in tale fase il diritto non è ancora esercitabile e resta soggetto a una condizione sospensiva.
Trascorso il vesting period, le stock option devono essere indicate nel quadro RW solo se, alla fine del periodo d’imposta, il prezzo di esercizio è inferiore al valore corrente del sottostante; in tal caso il beneficiario dispone infatti di un valore all’estero.
Ai fini della valorizzazione:
- il valore iniziale corrisponde al prezzo di esercizio previsto dal piano;
- il valore finale corrisponde al valore corrente del sottostante al termine del periodo d’imposta.
Stock option cedibili e IVAFE
Se i diritti di opzione sono cedibili, essi devono essere sempre indicati nel quadro RW, anche durante il vesting period. In questa ipotesi le stock option sono soggette anche a IVAFE, calcolata sulla base del valore di mercato, secondo quanto già precisato dalla circolare n. 28/E del 2 luglio 2012.
Stock option non cedibili con clausola “Exercise and sell”
La risoluzione chiarisce che, nel caso di stock option non cedibili con clausola “Exercise and sell”, se le opzioni sono state esercitate alla scadenza del vesting period e, nel medesimo periodo d’imposta, sono state vendute le azioni acquisite, non è necessario compilare il quadro RW per il possesso delle stock option.
In tale ipotesi:
- non sussiste l’obbligo di monitoraggio fiscale con riferimento ai diritti di opzione;
- non è dovuta l’IVAFE, poiché si tratta di diritti non cedibili.
Resta invece obbligatorio indicare nel quadro RW le azioni acquisite tramite l’esercizio delle stock option, anche se vendute, in tutto o in parte, contestualmente all’esercizio, sia ai fini del monitoraggio fiscale sia ai fini dell’IVAFE.
Esempio A – stock option non cedibili con vendita contestuale di parte delle azioni
Nel primo esempio, una persona fisica residente in Italia esercita il 1° maggio 2013, alla scadenza del vesting period, stock option non cedibili relative a una società belga quotata, con contestuale vendita di parte delle azioni acquisite. Non ricorrono le condizioni del titolare effettivo.
Dati essenziali:
- prezzo di esercizio del piano: € 48.000;
- valore di quotazione delle azioni al momento dell’esercizio: € 50.000;
- azioni vendute contestualmente: per un valore complessivo di € 48.000;
- azioni mantenute in portafoglio: valore complessivo di € 2.000;
- valore delle azioni residue al 31 dicembre 2013: € 3.000.
Compilazione del quadro RW:
- rigo RW1 e RW2 per dichiarare il possesso delle azioni estere e liquidare l’IVAFE;
- nessun versamento dell’IVAFE, perché l’imposta calcolata risulta pari a zero per le azioni cedute e a € 3 per quelle ancora possedute, importi inferiori alla soglia minima di versamento di € 12;
- gli importi devono comunque essere indicati nei campi 11 e 15 del rigo RW2 e deve essere compilato il rigo RW6.
Esempio B – stock option non cedibili con mantenimento delle azioni
Nel secondo esempio, una persona fisica residente in Italia esercita il 1° maggio 2013 stock option non cedibili relative a una società belga quotata. Il vesting period è terminato il 1° febbraio 2013 e, al termine del periodo d’imposta, il contribuente detiene ancora le azioni. Non ricorrono le condizioni del titolare effettivo.
Dati essenziali:
- prezzo di esercizio del piano: € 48.000;
- valore di quotazione al momento dell’esercizio: € 50.000;
- valore invariato nel corso dell’anno;
- giorni di detenzione considerati: 245.
Compilazione del quadro RW:
- rigo RW1 per dichiarare il possesso delle azioni estere e liquidare l’IVAFE;
- rigo RW6 per indicare l’IVAFE complessivamente dovuta e quella eventualmente da versare.
L’IVAFE dovuta è pari a € 50, calcolata applicando l’aliquota dell’1,5 per mille al valore di quotazione delle azioni al termine del periodo di detenzione, rapportato alla quota di possesso del 100% e ai giorni di detenzione.
Esempio C – stock option cedibili
Nel terzo esempio, una persona fisica residente in Italia esercita il 1° maggio 2013 stock option cedibili su azioni di una società belga quotata, con vesting period terminato nel corso del 2012. Anche in questo caso non ricorrono le condizioni del titolare effettivo.
Dati essenziali:
- valore di mercato delle stock option all’inizio del periodo d’imposta: € 9.400;
- valore di mercato delle stock option al 1° maggio 2013: € 9.500;
- prezzo di esercizio delle azioni previsto dal piano: € 45.000;
- valore di quotazione delle azioni al momento dell’esercizio: € 50.000;
- valore delle azioni al 31 dicembre 2013: € 48.000.
Compilazione del quadro RW:
- rigo RW1 per dichiarare il possesso delle stock option cedibili su azioni estere e liquidare l’IVAFE;
- rigo RW2 per dichiarare il possesso delle azioni estere e liquidare l’IVAFE;
- rigo RW6 per indicare l’IVAFE complessivamente dovuta e quella eventualmente da versare.
L’IVAFE complessiva è pari a € 53, determinata come somma di:
- € 5, calcolati sul valore di mercato delle stock option al momento dell’esercizio, applicando l’aliquota dell’1,5 per mille, con quota di possesso del 100% e 120 giorni di detenzione;
- € 48, calcolati sul valore di quotazione delle azioni al 31 dicembre 2013, applicando la medesima aliquota e rapportando il risultato a 245 giorni di detenzione.
Vigilanza sull’applicazione delle istruzioni
La risoluzione conclude disponendo che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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