Risoluzione n. 72 del 24/07/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che i preparati per risotti, se classificabili dalla Dogana nella voce NC 1904 9010 / ex 21.07.02, scontano l’IVA al 4% ai sensi del n. 9 della Tabella A, parte II, del d.P.R. 633/1972. Sono esclusi i prodotti a base di riso che non presentano le caratteristiche merceologiche indicate o che rientrano nella voce doganale 2106.
Aliquota IVA al 4% per le cessioni di preparazioni a base di riso (preparati per risotti)
Aliquota IVA per preparazioni a base di riso
La risoluzione fornisce chiarimenti sull’aliquota IVA applicabile alle cessioni dei cosiddetti "preparati per risotti", cioè preparazioni alimentari a base di riso sottoposte a lavorazioni ulteriori rispetto al riso tal quale. L’obiettivo è stabilire se tali prodotti rientrino nell’aliquota IVA del 4% prevista per alcune derrate cerealicole.
Quesito interpretativo
L’intervento nasce dall’esigenza di confermare che i prodotti in esame possano essere assoggettati all’aliquota del 4%, in quanto ricompresi nel n. 9 della parte II della Tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, voce riferita a cereali e prodotti assimilati, tra cui il riso.
Caratteristiche dei "preparati per risotti"
Secondo la risoluzione, per "preparati per risotti" si intendono preparazioni a base di riso che hanno subito trattamenti ulteriori rispetto a quelli propri della materia prima "riso" e che presentano una serie di elementi comuni:
- presenza di riso in grani in percentuale preponderante rispetto agli altri ingredienti;
- percentuali indicative di riso molto elevate in alcune tipologie, ad esempio:
- risotto alla milanese: tra l’82% e il 97%;
- risotto ai gamberi: tra l’82,8% e l’89%;
- risotto agli asparagi: tra l’82% e l’85%;
- risotto al parmigiano: tra l’82% e l’87%;
- in ogni caso, per particolari categorie merceologiche come la paella, la percentuale di riso non deve essere inferiore al 45%;
- utilizzo di riso parboiled o non, precotto totalmente o parzialmente, oppure altrimenti trattato;
- presenza di ingredienti comuni, in proporzione variabile, quali sale da cucina, estratto di lievito, aromi, spezie ed erbe aromatiche, farina, latte/lattosio/proteine del latte/siero/formaggio;
- eventuale aggiunta di altri ingredienti, come grassi vegetali, zucchero, verdure disidratate, carne o pesce;
- commercializzazione come preparazioni a base di riso già ricettate.
Classificazione doganale
La risoluzione richiama il parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e le numerose Informazioni Tariffarie Vincolanti, italiane ed europee, che confermano la classificazione di tali prodotti al codice NC 1904 9010, ossia:
- prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura;
- cereali in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati, precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove;
- categoria "altri";
- sottovoce "a base di riso".
La classificazione è coerente con le Note esplicative al Sistema Armonizzato, che includono nella voce 1904 i cereali precotti o altrimenti preparati in grani, compreso il riso precotto completamente o parzialmente. Le Note chiariscono inoltre che rientrano nel gruppo anche prodotti di riso precotto con aggiunta di ingredienti come ortaggi o condimenti, purché tali aggiunte non alterino il carattere di preparazione a base di riso.
Distinzione da altre preparazioni alimentari
I prodotti in questione vanno distinti da altre preparazioni a base di riso che:
- non si presentano in forma di grani;
- non presentano le caratteristiche tipiche delle preparazioni a base di riso;
- hanno una percentuale di riso non preponderante, né per quantità né per caratterizzazione del prodotto finale.
Tali prodotti, secondo la risoluzione e le Note esplicative richiamate, devono essere classificati nella voce doganale 2106, relativa alle preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove.
Base normativa IVA e superamento di precedenti orientamenti
Sul piano IVA, la risoluzione richiama il D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla L. 29 novembre 1995, n. 507, art. 4, comma 3, lett. a), che ha modificato il n. 9 della Tabella A, parte II, del d.P.R. n. 633/1972, aggiungendo il riferimento a "ex 21.07.02" dopo le parole "ex 10.07".
Secondo l’Amministrazione, tale modifica ha comportato l’esclusione dal n. 80 della Tabella A, parte III, delle preparazioni alimentari indicate dalla voce doganale ex 21.07, superando quanto affermato nella risoluzione ministeriale 6 marzo 1995, n. 59/E. In sostanza, la nuova formulazione consente di ricondurre alla disciplina del 4% i prodotti classificati nella voce doganale ex 21.07.02, corrispondente alla voce Taric 1904 9010.
Conclusione operativa
La conclusione è che alle cessioni dei prodotti qualificabili, in base alle loro caratteristiche merceologiche, nella voce doganale 1904 9010 / ex 21.07.02, si applica l’aliquota IVA del 4% ai sensi del n. 9 della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. 633/1972.
Vigilanza applicativa
La risoluzione si chiude con la previsione che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi e le istruzioni impartite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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