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Risoluzione

Risoluzione n. 74 del 29/07/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che le erogazioni liberali di una banca a una fondazione sono deducibili solo se la fondazione ha personalità giuridica, finalità esclusivamente rientranti tra quelle previste dall’art. 100 TUIR e se le somme sono destinate a progetti direttamente realizzati da soggetti aventi analoghi requisiti non lucrativi. Sono escluse le somme che, tramite la fondazione, finanziano attività lucrative, come una s.r.l. sportiva.

Deducibilità delle erogazioni liberali a favore di una fondazione ex art. 100, comma 2, lett. a) TUIR

Deducibilità delle erogazioni liberali a favore di una fondazione ex art. 100, comma 2, lett. a) TUIR

La risoluzione esamina se le erogazioni liberali effettuate da una banca a favore di una fondazione possano essere dedotte dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 100, comma 2, lettera a), del TUIR. Il chiarimento si concentra sui requisiti soggettivi e oggettivi del beneficiario e sulle condizioni in presenza di fondi poi riversati a soggetti terzi.

Quesito posto dalla banca

La Banca Alfa, socio fondatore della Fondazione Beta, chiede se le erogazioni liberali annuali a favore della fondazione siano deducibili. La fondazione è iscritta al Registro delle Persone Giuridiche, non ha scopo di lucro e opera in ambito nazionale e internazionale.

La banca rappresenta che la fondazione persegue finalità di:

  • beneficenza nei settori educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria;
  • valorizzazione di strutture museali e altri enti culturali;
  • realizzazione e gestione non lucrativa di impianti sportivi, ricreativi e culturali;
  • diffusione del turismo sociale e promozione dell’attività sportiva giovanile;
  • promozione della ricerca scientifica;
  • organizzazione di corsi, seminari, conferenze e dibattiti;
  • allestimento di spettacoli, mostre, proiezioni e produzioni fotografiche e cinematografiche;
  • attività connesse e affini.

La fondazione, inoltre, finanzia progetti di altri soggetti. Nel 2012 ha erogato complessivamente 343.751 euro, di cui:

  • 177.854 euro per finalità ricreative (cultura, arte, turismo e sport);
  • 156.947 euro per finalità di assistenza sociale e sanitaria;
  • 8.950 euro per finalità di educazione.

Tra i beneficiari compare anche Piscina Gamma s.r.l., unica partecipata della fondazione, destinataria di 50.000 euro a copertura di perdite d’esercizio.

Posizione del contribuente

La banca ritiene che la fondazione rientri tra i destinatari delle erogazioni liberali deducibili, poiché è dotata di personalità giuridica e persegue finalità di ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, ed educazione, cioè finalità comprese tra quelle richiamate dall’art. 100 TUIR.

La banca sostiene inoltre che l’attività svolta tramite la partecipazione in Piscina Gamma s.r.l. sia marginale e strumentale alle finalità della fondazione, in particolare a quelle ricreative e di promozione sportiva.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia ricorda che l’art. 100, comma 2, lett. a), TUIR consente la deduzione delle erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto o ricerca scientifica, entro il limite del 2% del reddito d’impresa dichiarato.

Viene richiamato l’orientamento secondo cui la norma mira a incrementare l’utilità sociale dell’impresa, incentivando contributi a favore della collettività, ma solo verso organismi che svolgano attività con elevato contenuto etico e finalità esclusive tra quelle indicate.

Requisiti del beneficiario

L’Agenzia ribadisce che la deduzione è ammessa solo se il beneficiario:

  • ha personalità giuridica;
  • persegue esclusivamente una o più delle finalità previste dalla norma;
  • non persegue finalità diverse da quelle agevolate.

La deduzione non si applica ai soggetti che svolgono attività lucrativa e, in particolare, non spetta per erogazioni a favore di società commerciali.

Le finalità devono risultare dalle norme di settore, dallo statuto o dall’atto costitutivo, nonché dalle concrete modalità di svolgimento dell’attività. L’assenza di fine di lucro deve emergere sia dalle previsioni statutarie sia dalla concreta destinazione del patrimonio e degli utili, che non devono essere distribuiti ma reinvestiti nelle finalità sociali dell’ente.

Attività commerciali e finalità istituzionali

La risoluzione precisa che la presenza di attività qualificate fiscalmente come commerciali non esclude in sé la deducibilità, purché tali attività siano svolte in diretta attuazione delle finalità ammesse e con modalità non lucrative.

Nel caso esaminato, la fondazione agisce come catalizzatore di risorse e competenze del territorio e può intervenire anche promuovendo partnership per progetti in settori astrattamente riconducibili alle finalità agevolate.

Erogazioni a soggetti terzi tramite la fondazione

L’Agenzia afferma che il fatto che la fondazione, ricevute le somme, le destini a soggetti terzi non esclude automaticamente l’applicazione dell’art. 100 TUIR. Tuttavia, i soggetti finali devono a loro volta:

  • avere gli stessi requisiti previsti per i destinatari delle erogazioni liberali;
  • realizzare direttamente i progetti finanziati.

Non è ammesso il meccanismo delle erogazioni a catena attraverso passaggi multipli di denaro tra enti diversi.

Condizioni ulteriori richieste

Per riconoscere la deduzione è richiesta anche:

  • la tracciabilità della donazione nelle diverse fasi tramite strumenti bancari o postali che evidenzino la causa del versamento;
  • l’esistenza di un progetto già definito, e non di un semplice programma generico, prima dell’erogazione da parte della società.

Conclusione dell’Agenzia

La risoluzione conclude che sono deducibili solo le somme erogate dalla società alla fondazione nel rispetto delle condizioni indicate. Restano escluse, in particolare, le somme riversate dalla fondazione a soggetti che svolgono attività lucrative.

È espressamente richiamato il caso di Piscina Gamma s.r.l., esclusa dalla deduzione perché società a responsabilità limitata e quindi priva delle caratteristiche non lucrative richieste dalla norma.

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