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Risoluzione

Risoluzione n. 71 del 24/07/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, nelle cessioni intracomunitarie di un’imbarcazione usata verso un soggetto passivo UE, la sola cancellazione dal registro italiano e la reiscrizione in Francia non bastano a provare l’effettiva uscita del bene dall’Italia. Per dimostrare la non imponibilità IVA ex art. 41 D.L. 331/1993 occorre un insieme di documenti e, in assenza di DDT, una dichiarazione del cessionario supportata da idonea documentazione che attesti il trasferimento via mare.

Prova della fuoriuscita del bene dall’Italia nelle cessioni intracomunitarie di imbarcazioni usate

Prova della fuoriuscita dell’imbarcazione in una cessione intracomunitaria

La risoluzione affronta il tema della prova dell’effettivo trasferimento di un’imbarcazione usata dall’Italia alla Francia nell’ambito di una cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331 del 1993. Il caso riguarda una società di leasing proprietaria di unità da diporto destinate alla vendita, che intende cedere un’imbarcazione a un soggetto passivo IVA francese iscritto al VIES.

Quesito posto dal contribuente

La società chiede come dimostrare l’avvenuta fuoriuscita fisica del bene dal territorio dello Stato, poiché il trasferimento avverrebbe via mare a cura del cessionario e non sarebbe documentato da un tradizionale documento di trasporto, quale il CMR. Il quesito è quindi centrato sulla prova richiesta per sostenere correttamente il regime di non imponibilità IVA e resistere a eventuali controlli dell’Amministrazione finanziaria.

Procedura prospettata dal contribuente

La società riteneva sufficiente, ai fini probatori, una sequenza di adempimenti e documenti, e cioè:

  • richiesta di nulla osta all’ufficio di iscrizione italiano per la successiva iscrizione nel registro francese;
  • trasferimento della proprietà al cliente francese con contestuale incasso del corrispettivo;
  • emissione di fattura senza IVA ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331 del 1993;
  • presentazione del modello Intrastat;
  • successiva trascrizione nel registro francese e cancellazione dell’imbarcazione dal registro italiano, con dismissione della bandiera italiana ai sensi dell’art. 16 del D.M. n. 146 del 2008. Secondo la società, tale procedura avrebbe integrato la prova richiesta per qualificare l’operazione come cessione intracomunitaria.

Inquadramento normativo e principi richiamati

L’Agenzia premette che l’operazione, come rappresentata, è trattata come cessione intracomunitaria di bene usato, senza applicazione del regime del margine di cui al D.L. n. 41 del 1995, e quindi ricondotta all’art. 41, comma 1, lettera a), del D.L. n. 331 del 1993.

Ai sensi di tale disposizione, sono non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti in altro Stato membro dal cedente, dall’acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di soggetti passivi d’imposta. Ne deriva che la movimentazione effettiva del bene dall’Italia verso un altro Stato membro è condizione essenziale per il regime di non imponibilità.

La risoluzione richiama inoltre la prassi amministrativa e osserva che la direttiva 2006/112/CE non stabilisce una forma tipica di prova della movimentazione, lasciando agli Stati membri la definizione delle condizioni applicative. Nel sistema interno non esiste una norma che indichi in modo tassativo quali documenti siano necessari, per cui la prassi ha individuato criteri probatori flessibili.

Documentazione ritenuta normalmente idonea

L’Agenzia richiama i propri precedenti e indica che, in via ordinaria, la prova dell’uscita del bene può essere fornita con:

  • documento di trasporto da cui risulti l’uscita delle merci dal territorio dello Stato verso un soggetto passivo identificato in altro Paese UE;
  • Intrastat;
  • fatture;
  • documentazione bancaria attestante i pagamenti;
  • contratti che descrivano gli impegni tra le parti.

Viene inoltre ricordato che, quando il cedente non organizza il trasporto e non può ottenere il documento relativo, la prova può essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare l’invio del bene in altro Stato membro. È richiamato anche il principio per cui il documento di trasporto elettronico è equiparato a quello cartaceo.

Valutazione della soluzione proposta dal contribuente

L’Agenzia ritiene che la procedura prospettata non sia, da sola, sufficiente a dimostrare la fuoriuscita fisica dell’imbarcazione dal territorio italiano. In particolare, la sola cancellazione dell’imbarcazione dal registro italiano e la dismissione della bandiera italiana non provano che il mezzo abbia effettivamente lasciato le acque territoriali italiane per raggiungere la Francia.

La procedura proposta viene quindi giudicata carente sotto il profilo della prova del trasferimento materiale del bene.

Prova alternativa ammessa nel caso concreto

Applicando i principi sopra richiamati, la risoluzione afferma che il contribuente può fornire la prova della cessione intracomunitaria mediante un insieme di documenti, in particolare:

  • fattura di vendita dell’imbarcazione;
  • documentazione bancaria che evidenzi gli incassi relativi all’operazione;
  • contratti attestanti gli impegni tra le parti;
  • documentazione commerciale che provi il passaggio di proprietà;
  • documento di cancellazione dell’imbarcazione dal registro italiano;
  • documento di avvenuta iscrizione nel registro francese;
  • elenco riepilogativo Intrastat.

Documentazione aggiuntiva richiesta per l’imbarcazione trasportata dal cessionario

Considerata la natura del bene e il fatto che sia il cessionario a trasportarlo, in sostituzione del documento di trasporto, l’Agenzia richiede anche una dichiarazione del cessionario, corredata da idonea documentazione, ad esempio il contratto di ormeggio nel porto di destinazione, da cui risulti che l’imbarcazione è stata condotta da un porto italiano a un porto francese.

Dovere di diligenza del cedente

La risoluzione sottolinea infine che l’applicazione del regime di non imponibilità impone al cedente un comportamento diligente in relazione all’operazione. L’Amministrazione richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia UE e della Corte di Cassazione, secondo cui il fornitore deve adottare tutte le misure necessarie per evitare di partecipare a una frode fiscale e deve verificare con la normale diligenza dell’operatore commerciale l’affidabilità della controparte.

Indicazione conclusiva

La Direzione Centrale conferma quindi che, in assenza di documento di trasporto, la prova della cessione intracomunitaria può essere fornita solo tramite un complesso coerente di documenti e, nel caso specifico, anche mediante una dichiarazione del cessionario supportata da elementi oggettivi che attestino l’effettivo trasferimento dell’imbarcazione dalla Francia all’Italia. La mera regolarizzazione formale del bene nei registri navali non è sufficiente a provare il requisito materiale della movimentazione intracomunitaria.

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