Risposta n. 794 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeApplicabilità dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del d.lgs. 5/12/2005 n. 252 ai fondi pensione transfrontalieri per adesioni effettuate in Italia
Il quesito
1) Se un fondo pensione transfrontaliero non residente e senza stabile organizzazione in Italia debba assoggettare il risultato netto di gestione all'imposta sostitutiva del 20% di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 252/2005 e come determinare la base imponibile; 2) se lo stesso fondo sia tenuto agli adempimenti di sostituto d'imposta sulle prestazioni erogate agli iscritti residenti in Italia e, in caso contrario, come gli iscritti devono dichiarare tali prestazioni
Soluzione prospettata dal contribuente
L'Istante ritiene che l'art. 15-ter non imponga l'applicazione dell'art. 17 ai fondi comunitari transfrontalieri; essendo non residente e senza sede amministrativa in Italia non è soggetto passivo IRES e quindi non sarebbe tenuto all'imposta sostitutiva del 20%. Quanto alle prestazioni erogate agli iscritti italiani, l'Istante riconosce che sono tassate secondo il d.lgs. n. 252/2005 e ritiene di poter facoltativamente operare come sostituto d'imposta per semplificare gli adempimenti; in assenza di tale facoltà gli iscritti dovranno dichiarare le prestazioni nel modello Redditi PF
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia, dato il presupposto dichiarato, rileva che l'art. 15-ter richiamato non comprende la disciplina tributaria dell'art. 17: pertanto il fondo transfrontaliero non è tenuto ad assolvere l'imposta sostitutiva del 20% per le adesioni effettuate in Italia. Le prestazioni erogate agli iscritti italiani sono comunque disciplinate dall'art. 11(6) del d.lgs. n. 252/2005 e costituiscono redditi assimilati a lavoro dipendente; poiché il fondo è non residente e privo di stabile organizzazione in Italia non può assumere il ruolo di sostituto d'imposta e non deve applicare ritenute, per cui i percipienti devono indicare le somme percepite nella dichiarazione dei redditi. Se il fondo volesse operare ritenute volontarie sarebbe tenuto anche agli obblighi connessi
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