Risposta n. 792 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeInterpello articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Articolo 21 del decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1993, n.567
Il quesito
Società con sede in Irlanda, direttamente identificata in Italia e controllante in una procedura di liquidazione IVA di gruppo, chiede se sia esonerata dalla prestazione della garanzia per eccedenze di credito di gruppo compensate in misura non superiore al 10% dei complessivi versamenti eseguiti nei due anni precedenti (art.21 DM 567/1993), e se debba barrare una casella nella dichiarazione IVA o inviare comunicazione preventiva; chiede inoltre la restituzione di garanzie presentate in passato se spettante l'esonero.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante sostiene che, quale soggetto irlandese direttamente identificato in Italia, può applicare la franchigia di cui all'art.21 del DM 567/1993 e quindi non è tenuta a presentare garanzia per importi non superiori al 10% dei versamenti nei due anni precedenti; ritiene inoltre che non sia necessaria alcuna comunicazione o casella da barrare nella dichiarazione IVA e che l'amministrazione verifichi d'ufficio l'ammissibilità dell'esonero; chiede la restituzione delle garanzie eventualmente rilasciate in passato se rientranti nella franchigia.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che la franchigia di cui all'art.21 del DM 567/1993 si applica anche nell'ambito della liquidazione IVA di gruppo e che, ove richiesta la garanzia, questa può riguardare solo l'importo eccedente la franchigia del 10%. Tuttavia non è possibile riconoscere automaticamente all'istante la facoltà di prestare direttamente la garanzia salvo che la controllante comunitaria sia effettivamente la capogruppo civilistica e rediga e depositi un bilancio consolidato con i requisiti indicati (es. patrimonio netto consolidato superiore a 250 milioni e deposito presso il registro competente); in alternativa l'istante può fornire garanzie secondo le forme previste dall'art.38-bis del DPR 633/72. Non esiste una casella specifica nella dichiarazione annuale IVA né una comunicazione preventiva obbligatoria per fruire della franchigia: l'esonero dovrà essere dimostrato in sede di controllo. La restituzione di garanzie prestate in passato è possibile ma va valutata caso per caso con verifiche di fatto, per cui non può essere data una conferma assoluta.
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