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Ordinanza

Ordinanza del 27/08/2025 n. 23939 - Corte di Cassazione

Accertamento - Nullità per estinzione della Società - Effetti per i soci

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione accoglie il ricorso dei due ex soci e annulla gli accertamenti a loro carico, poiché l’annullamento dell’atto notificato alla società estinta, fondato su una causa non esclusivamente personale della società, opera anche a favore dei soci. Sono assorbiti gli altri motivi e compensate le spese di tutti i gradi.

Effetti sui soci dell’annullamento degli accertamenti emessi nei confronti di una società estinta.

Accertamenti tributari a carico di società estinta ed effetti per i soci

La Corte di cassazione ha esaminato gli effetti, nei confronti dei soci, dell’annullamento degli avvisi di accertamento emessi a carico di una società di persone già cancellata dal registro delle imprese. Ha accolto il primo motivo di ricorso dei soci e ha deciso la causa nel merito, accogliendo i ricorsi originariamente proposti da questi ultimi.

Fatti e svolgimento del processo

Il contenzioso riguardava avvisi di accertamento IRPEF, IRAP e IVA per gli anni d’imposta 2007 e 2008, emessi nei confronti della Maute Sas di A.A. e C., cancellata nel 2008, e dei soci A.A. e B.B. Gli accertamenti traevano origine da un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, nel quale era stata rilevata la mancata esibizione delle scritture contabili. Per il 2008 l’Amministrazione aveva ricostruito i componenti positivi, ritenuti non interamente dichiarati, applicando ai componenti negativi una percentuale ricavata dalle medie di settore; per il 2007 aveva inoltre contestato componenti negativi, negando il riconoscimento di alcuni costi.

La Commissione tributaria provinciale di Verona aveva accolto il ricorso della società in ragione della sua estinzione, ma respinto quelli dei soci, ritenuti personalmente obbligati in quanto soci di una società di persone. La Commissione tributaria regionale del Veneto aveva respinto l’appello dei soci e dichiarato inammissibile quello della società, richiamando un fenomeno para-successorio a carico dei soci e la carenza di legittimazione della società estinta a impugnare.

Motivi del ricorso per cassazione

I soci avevano presentato quattro motivi. Con il primo sostenevano che la nullità dell’accertamento emesso nei confronti della società estinta dovesse riflettersi anche sugli atti a loro carico, non potendo essere automaticamente obbligati sulla base di un atto presupposto nullo. Contestavano inoltre la possibilità di fondare la loro imposizione sull’art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 senza un accertamento valido.

Gli altri motivi riguardavano la prova dei poteri di sottoscrizione degli avvisi, il superamento della durata massima della verifica previsto dall’art. 12, comma 5, della legge n. 212 del 2000 e la carenza di motivazione degli avvisi, anche con riferimento alla corrispondenza inviata dai contribuenti. La Corte li ha dichiarati assorbiti in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo.

Principi sulla società estinta e sull’effetto dell’annullamento

La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’annullamento dell’avviso notificato alla società, quando pronunciato per una ragione non esclusivamente riferibile alla società, può essere opposto anche dai soci all’Amministrazione finanziaria che abbia partecipato al relativo giudizio. Restano escluse le ipotesi in cui l’annullamento dipenda, ad esempio, dalla tardiva notifica o da vizi propri dell’atto destinati a non ricorrere negli avvisi notificati ai soci. È richiamata, sul punto, Cass. civ., Sez. T, ordinanza n. 32120 del 21 novembre 2023.

Nel caso concreto, la società era stata cancellata dal registro delle imprese ed estinta prima della notifica dell’avviso e dell’instaurazione del giudizio di primo grado. Tale circostanza comportava il difetto della capacità processuale della società e della legittimazione dell’ex liquidatore a rappresentarla; l’azione nei confronti della società non poteva quindi proseguire. La pronuncia di primo grado avrebbe dovuto dichiarare improponibile il ricorso della società estinta, anziché annullare l’atto impositivo.

Tuttavia, la statuizione favorevole alla società si era consolidata per giudicato interno: la sentenza di appello aveva confermato l’annullamento dell’avviso nei confronti della società, mentre l’Agenzia delle Entrate non aveva impugnato specificamente tale statuizione in cassazione. La Corte non ha quindi potuto intervenire su quel rapporto tributario, estraneo ai motivi devoluti al suo esame, che riguardavano esclusivamente le posizioni dei due ex soci e l’imposizione derivante dall’art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986.

Decisione e spese

La Cassazione ha accolto il primo motivo, assorbito gli altri, cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deciso nel merito accogliendo i ricorsi originari di A.A. e B.B. Ha disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità e dei gradi di merito. La decisione è stata assunta il 12 giugno 2025 e depositata il 27 agosto 2025.

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